ORDINANZA N. 25
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitā
costituzionale degli artt. 215 e 222 del codice penale promosso con ordinanza
emessa il 27 novembre 1982 dal G. I. presso il Tribunale di Treviso nel
procedimento penale a carico di Saccardo Dino, iscritta al n. 16 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 dell'anno
1983.
Udito nella camera di consiglio
del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l'ordinanza
indicata in epigrafe il G. I. presso il Tribunale di Treviso dubita, in
riferimento agli artt. 3, primo comma e 32 Cost., della legittimitā
costituzionale degli artt. 215 e 222 C.P., sostenendo che tali norme, in quanto
stabiliscono l'obbligatoria sottoposizione alla misura di sicurezza detentiva
del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per
infermitā psichica, prevederebbero per costui un trattamento
ingiustificatamente deteriore rispetto a quello del comune infermo di mente che
sia pericoloso - il quale secondo la vigente legislazione fruisce invece di
degenza e cura ospedaliera - e violerebbero il di lui diritto alla salute,
stante la natura "sostanzialmente carceraria" della predetta misura
di sicurezza;
considerato che tali questioni,
giā sollevate sotto i medesimi profili da altri giudici, sono state ritenute
non fondate dalla Corte con la sentenza n. 139 del 1982
(con la quale, peraltro é stata dichiarata "l'illegittimitā costituzionale
degli artt. 222, primo comma, 204, c.p.v. e 205, c.p.v. n. 2 del codice penale,
nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermitā psichica al
previo accertamento da parte del giudice della cognizione e dellesecuzione
della persistente pericolositā sociale derivante dallinfermitā medesima al
tempo dell'applicazione della misura").
Visti gli artt. 26, secondo
comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative
per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimitā costituzionale degli artt. 215 e
222 cod. pen. sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma e 32 Cost. dal
giudice istruttore presso il Tribunale di Treviso con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Cosė deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Alberto
MALAGUGINI
Depositata in cancelleria il 30
gennaio 1985.