ORDINANZA N. 24
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitā
costituzionale degli artt. 215, secondo e terzo comma, e 222, primo comma, del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1983 dal G. I.
presso il Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Ventura Cataldo,
iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 162 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio
del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata
in epigrafe il Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino dubita della
legittimitā costituzionale degli artt. 215, secondo e terzo comma, e 222, primo
comma, c.p., assumendo che dette disposizioni darebbero luogo ad
un'ingiustificata limitazione del diritto alla salute garantito dall'art. 32,
primo comma, Cost. in quanto prevedono per chi sia prosciolto per totale
infermitā psichica l'applicazione, a determinate condizioni, della misura di
sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e non prevedono
(anche) l'adozione di misure alternative a questa: misure che secondo il
giudice a quo "dovrebbero consistere in adeguate forme daffidamento
coattivo del soggetto ai servizi psichiatrici di zona o ai servizi psichiatrici
istituiti presso gli ospedali generali, a seconda i casi".
Considerato che con tale
prospettazione il giudice a quo chiede in sostanza alla Corte di apprestare una
nuova disciplina delle misure applicabili a seguito del proscioglimento per
totale infermitā psichica, modificando il sistema delineato dal legislatore in
materia e addirittura determinando essa stessa il tipo e le caratteristiche
delle misure da applicarsi "in alternativa" a quella del ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario;
che simili interventi dinnovazione
normativa esulano del tutto dai poteri della Corte, in quanto comportano
l'esercizio di scelte discrezionali rientranti nell'esclusiva competenza del
legislatore (cfr. da ultimo, le sentenze nn. 25, 70 e 148 del 1984):
che, pertanto, la questione
proposta va dichiarata manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente
inammissibile la questione di legittimitā costituzionale degli artt. 215,
secondo e terzo comma, e 222, primo comma, c.p. sollevata in riferimento
all'art. 32, primo comma, Cost. dal Giudice istruttore presso il Tribunale di
Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosė deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Alberto
MALAGUGINI
Depositata
in cancelleria il 30 gennaio 1985.