ORDINANZA N. 22
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di
legittimitā costituzionale dell'art. 102 del codice penale, promossi con due
ordinanze emesse il 24 gennaio 1983 dal Magistrato di sorveglianza presso il
Tribunale di Roma nei procedimenti di sicurezza contro Sinibaldi Lorenzo e
Carlini Carlo, iscritte ai nn. 702 e 720 del registro ordinanze 1983 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32 e 39 dell'anno
1984.
Visti gli atti dintervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio
dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che il magistrato di
sorveglianza presso il Tribunale di Roma, con le due ordinanze - didentico
tenore - indicate in epigrafe dubita che l'art. 102 c.p., in quanto non prevede
che la declaratoria dabitualitā (presunta) nel delitto sia subordinata al
previo accertamento giudiziale della pericolositā sociale del soggetto,
contrasti con l'art. 27, terzo comma, Cost.: sostenendo, al riguardo, che ove
tale pericolositā manchi e sia perciō anticipatamente revocata (in ipotesi, a
breve distanza di tempo dalla sua applicazione) la misura di sicurezza
detentiva dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro
conseguente alla declaratoria dabitualitā, quest'ultima produrrebbe solo
effetti "desocializzanti" (quali l'impossibilitā di guidare
autoveicoli, o di esercitare il commercio o di godere dei benefici previsti da
provvedimenti damnistia o di condono: artt. 82 cod. strada, 11 T.U.L.P.S., 151
e 174, ult. cpv., c.p.).
Considerato che tale questione,
giā sollevata in termini identici dal medesimo magistrato di sorveglianza con
dieci precedenti ordinanze, é stata dalla Corte dichiarata manifestamente
infondata con l'ordinanza n. 19 del 1984.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimitā costituzionale dell'art. 102 c.p.
sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., dal magistrato di
sorveglianza presso il Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Alberto MALAGUGINI
Depositata in cancelleria il 30
gennaio 1985.