SENTENZA N. 20
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Sicilia 29 dicembre 1975,
n. 87 (Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive
modificazioni, concernente l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale
siciliana), promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1978 dal Tribunale di
Palermo sui ricorsi elettorali proposti da Baglione Giuseppe contro Fede Antonio
ed altro, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 278 dell'anno 1978.
Visti gli atti di costituzione di
Baglione Giuseppe e di Fede Antonio nonché l'atto d’intervento del Presidente
della Giunta della Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 6
novembre 1984 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
udito l'Avvocato dello Stato
Stefano Onufrio per il Presidente della Giunta della Regione Sicilia.
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Palermo con
ordinanza del 28 aprile 1978, sollevava questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell'art.
7, recte 2, della legge della Regione siciliana 29 dicembre 1975, n. 87, nella
parte in cui limita l'eleggibilità all'Assemblea Regionale siciliana ai
cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
Dubita il giudice a quo che tale
disposizione violi il principio dell'uguaglianza fra tutti i cittadini della
Repubblica in ordine all'esercizio dei diritti politici, determinando una
deroga non giustificata e non razionale alla legislazione elettorale statale
che, per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario, riconosce
l'elettorato passivo a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un
qualsiasi comune della Repubblica.
L'ordinanza richiama al riguardo
la sentenza di questa Corte n. 108 del 26
giugno 1969.
Il processo a quo era stato
originato dal ricorso con il quale Giuseppe Baglione aveva dedotto
l'ineleggibilità a deputato dell'A.R.S. d’Antonio Fede, candidato nella lista
n. 4 (M.S.I.-D.N.) per le elezioni regionali del 20-21 giugno 1976, in quanto
non iscritto nelle liste elettorali di un Comune dell'Isola. L'Assemblea
siciliana aveva nel frattempo convalidato l'elezione.
2. - É intervenuto in giudizio il
Presidente della Giunta Regionale siciliana, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, con atto del 20 ottobre 1978, assumendo
l'infondatezza della questione sollevata, per essere l'ordinanza di rimessione
basata su un'equivoca interpretazione delle norme regionali in materia d’elettorato
passivo.
Il Tribunale di Palermo, infatti,
ha interpretato la norma relativa all'elettorato passivo (art. 7 Legge
regionale 20 marzo 1951, n. 29, modif. dalla Legge regionale n. 87/1975) in
connessione a quella che regola l'elettorato attivo (art. 4 stessa legge), nel
senso di attribuire al termine "elettore" richiesto per
l'eleggibilità lo stesso significato precisato dall'art. 4, che definisce
elettori "tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni
della Regione...".
Secondo la difesa della Regione,
invece, la qualifica di "elettore" contenuta nell'impugnato art. 7 va
intesa in senso generale, cioé di titolare del diritto di elettorato attivo
secondo l'ordinamento statale, in quanto manchino le cause di esclusione
(incapacità civile, fallimento, ecc.) elencate dall'art. 5.
Tanto più appare evidente la
volontà del legislatore siciliano di ampliare la cerchia dell'elettorato
passivo rispetto a quello attivo - prosegue l'Avvocatura - alla luce delle
innovazioni introdotte con la citata Legge 29 dicembre 1975, n. 87, che hanno
modificato anche l'art. 7, abrogando i requisiti della nascita e della
residenza quinquennale nell'Isola per estendere l’eleggibilità a tutti i
cittadini italiani, iscritti nelle liste di qualsiasi comune della Repubblica.
Con la novellazione - argomenta
la difesa della Regione - si é voluto adeguare la normativa elettorale
regionale a quella statale per l'elezione dei consigli regionali nelle regioni
a statuto ordinario nonché al principio generale di aprire le amministrazioni
regionali al respiro degli interessi nazionali e al principio costituzionale
contenuto negli artt. 3 e 51 Cost., secondo il quale la Regione, nell'esercizio
della potestà legislativa primaria spettantele, non può dar vita a norme che
comportino deroghe, non giustificate e non razionali, alla legislazione
elettorale statale (ved. sent. di questa Corte n. 108/1969). Infine - conclude
l'Avvocatura - quando il legislatore regionale ha voluto porre all'elettorato
passivo un requisito così limitativo lo ha sempre fatto in modo espresso e
inequivoco, come le Regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige,
Friuli-Venezia Giulia.
3. - Si é costituito nel giudizio
di legittimità Giuseppe Baglione, ricorrente nel processo de quo, rappresentato
e difeso dagli Avv.ti Proff. Pietro Virga e Nazareno Saitta, assumendo
l'infondatezza della questione sollevata con l'ordinanza di rimessione, per
essere la norma impugnata perfettamente conforme al dettato costituzionale.
La difesa del Baglione premette
innanzitutto che il rispetto del principio di uguaglianza si contempera con
l'esigenza, anch'essa costituzionalmente garantita, di adeguamento
dell'attività normativa regionale alle esigenze delle singole comunità, che é
la caratteristica istituzionale delle fonti normative regionali; cosicché
pienamente giustificata é la possibilità di regolamentazioni giuridiche non
uniformi, specie in una materia riservata alla competenza normativa esclusiva,
come quella che disciplina i titoli di accesso alle cariche elettive regionali.
Alla luce della vigente normativa
- prosegue la difesa - emerge chiaramente come il congegno elettorale relativo
ai consigli regionali delle regioni a statuto speciale sia ispirato al modello
delle elezioni politiche, con la codificazione del principio della completa
coincidenza tra elettorato attivo ed elettorato passivo (cfr. norme elettorali
delle cinque regioni a statuto speciale). Viceversa per le elezioni dei
consigli regionali delle regioni a statuto ordinario la legge elettorale
statale ha adottato come modello le elezioni amministrative e, in conformità a
tale sistema, ha ritenuto di poter prescindere dalla coincidenza dei requisiti
tra elettorato attivo e passivo (vedi Paladin, Diritto regionale, 2 ediz.,
Padova, 1976, pag. 246).
Così nelle altre quattro regioni
a statuto speciale l'eleggibilità al consiglio regionale richiede l'iscrizione
nelle liste elettorali della Regione (art. 17 Statuto Sardo; art. l9 St.
Trentino-Alto Adige e art. 5 d.P.R. 13 settembre 1948, n. 1155; art. 16 St.
Valle d'Aosta; artt. 15 St. Friuli-Venezia Giulia e 7 L. 3 febbraio 1964, n.
3), a differenza di quanto avviene per le regioni a statuto ordinario.
Il contrasto denunciato
riguarderebbe in sostanza non tanto le norme costituzionali quanto le norme statali
sull'elezione dei consigli regionali, con la conseguenza paradossale - secondo
il Baglione - che le norme regionali sarebbero state perfettamente
costituzionali prima dell'entrata in vigore della predetta normativa statale
(L. 17 febbraio 1968, n. 108) per diventare illegittime solo a seguito di essa.
Anche ammessa comunque
l'esistenza di una vera questione di costituzionalità, mai si potrebbe dubitare
- come fa il giudice a quo - che le "deroghe" alla legislazione
elettorale statale siano nel caso di specie "non giustificate e non
razionali". La particolarità dell'autonomia assicurata, per motivazioni
storiche, geografiche od etniche, alle cinque regioni a statuto speciale (art.
116 Cost.), esclude di per sé qualsiasi possibilità di appiattimento di trattamento
normativo ed anzi giustifica una diflerenziazione, soprattutto in materia di
composizione degli organi regionali, essendo razionalmente irreprensibile un
sistema elettorale che chiami a rappresentare la comunità regionale solo chi ne
faccia parte, per un concreto legame all'ambiente comunitario. Negare la
specialità di questo legame per le regioni a statuto speciale significherebbe
voler ignorare i reali motivi ispiratori e gli effettivi intenti del
legislatore costituente e vanificare concretamente la previsione costituzionale
di quelle forme particolari di autonomia.
4. - Nel giudizio si é costituito
anche Antonio Fede, di cui é contestata l'elezione all'A.R.S., rappresentato e
difeso dall'Avv. Prof. Enzo Silvestri, sostenendo la medesima tesi
dell'Avvocatura dello Stato.
Argomenta la parte che il
legislatore siciliano della novella del 1976, dovendo scegliere tra due
modelli: l'uno disciplinante le elezioni nazionali, che fa coincidere
l'elettorato attivo e quello passivo richiedendo per il secondo gli stessi
requisiti del primo; l'altro quelle delle Regioni a statuto ordinario; ha
chiaramente preferito il secondo, eliminando per l'eleggibilità all'Assemblea
Siciliana ogni criterio che si richiamasse alla c.d. "cittadinanza
regionale", con l'abrogazione all'art. 7 dei requisiti alternativi della
residenza quinquennale o della nascita nell'Isola.
Il principio costituzionale
dell'unità ed indivisibilità della Repubblica - aggiunge il Fede - postula che
ciascun cittadino possa liberamente e in condizioni di uguaglianza esercitare i
diritti fondamentali, qual é quello elettorale, indipendentemente da qualsiasi
distinzione regionale.
La difesa della parte conclude
per l'infondatezza della questione perché basata su un’erronea interpretazione
della norma impugnata e, in subordine, qualora si volessero seguire le
argomentazioni del Tribunale remittente, per la dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma stessa.
Considerato in
diritto
1. - La questione sottoposta
all'esame di questa Corte é se contrasti o meno con gli artt. 3 e 51 della
Costituzione l'art. 7 della legge regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29
(modificata con legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87), nella parte in cui
limita l'eleggibilità all'Assemblea Regionale siciliana ai cittadini iscritti
nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
La norma impugnata, nel testo
attuale, recita infatti: "sono eleggibili a deputati regionali gli
elettori che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il giorno
dell'elezione". E l'art. 4, relativo all'elettorato attivo, definisce
"elettori" tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei
comuni della Regione che non si trovino in alcuna delle condizioni previste
dall'articolo seguente (privazione dei diritti civili).
Il testo originario dell'art. 7
della legge n. 29/1951, anteriore cioé alle modifiche introdotte con la legge
n. 87 del 1975, prevedeva, oltre al diverso limite di età (25 anni), altri due
requisiti alternativi per l'eleggibilità all'Assemblea Regionale e cioé: che
gli elettori fossero nati nella Regione o vi fossero residenti da almeno cinque
anni ininterrotti.
Il Tribunale di Palermo
interpreta la normativa vigente nel senso che il termine "elettori"
usato all'art. 7 non possa avere altro significato di quello precisato nel
precedente art. 4, cioé di cittadini iscritti nelle liste elettorali di un
comune della Sicilia e che, pertanto, le modifiche del 1975 non abbiano toccato
tale requisito fondamentale, limitandosi solo ad anticipare il limite di età ed
abolendo i due requisiti, supplementari e alternativi, della nascita nell'Isola
o della residenza ultraquinquennale.
Interpretata in tal modo la norma
sarebbe - secondo il giudice a quo - in contrasto con i principi sanciti dagli
artt. 3 e 51 della Costituzione, perché realizzerebbe una disparità di
trattamento ed una limitazione dei diritti politici rispetto alla legislazione
nazionale, che, per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario,
attribuisce l'elettorato passivo ai cittadini iscritti nelle liste elettorali
di un qualsiasi comune della Repubblica (come disponeva all'epoca
dell'ordinanza l'art. 4, secondo comma, della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, e
come dispone oggi l'art. 1 della Legge 23 aprile 1981, n. 154).
2. - La questione prospettata nei
termini sopra indicati é infondata.
Infatti, seguendo
l'interpretazione del giudice a quo, cui compete peraltro l'esame ermeneutico
delle norme che regolano la fattispecie, vi sarebbe un perfetto parallelismo
tra elettorato attivo ed elettorato passivo per l'elezione dell'Assemblea
Regionale siciliana, nel senso di attribuire l'uno e l'altro solo a quei
cittadini che siano iscritti nelle liste di un comune dell'Isola.
La norma dell'attuale art. 7
della L. R. 29/1951, quale risulta dopo le modifiche apportate con la L.
Regionale n. 87/1975, così interpretata in connessione a quanto disposto dal
precedente art. 4, non contrasta tuttavia con i parametri costituzionali
invocati. trovando una sua razionale giustificazione nel regime di autonomia
delle regioni a statuto speciale ivi compresa la Regione siciliana.
Il principio di uguaglianza tra
tutti i cittadini della Repubblica nel godimento dei diritti politici non
soffre, infatti, lesioni quando la disciplina dell'esercizio di tali diritti
venga adeguata ad un altro principio costituzionalmente rilevante, quale quello
del riconoscimento di una potestà legislativa primaria in materia elettorale
alle regioni a statuto speciale.
Tale principio si ricollega a
precise norme costituzionali, quali l'art. 116 della Costituzione e le norme in
materia elettorale degli Statuti speciali (artt. 3, primo comma, 14, lett. O, e
15 dello Statuto per la Sicilia; art. 25, primo comma, dello Statuto per il
Trentino-Alto Adige; art. 16, primo comma, Statuto per la Sardegna; art. 13,
primo comma, Statuto per il Friuli-Venezia Giulia).
Né, vale richiamare - come fa il
giudice a quo per sostenere la propria tesi - la sentenza di questa Corte n.
108 del 1969 con la quale venne dichiarata l’illegittimità costituzionale della
Legge Regionale siciliana 30 aprile 1969, in materia di ineleggibilità a
consigliere comunale e provinciale nel territorio della Regione siciliana. La
questione infatti ora all'esame della Corte non ha ad oggetto le norme per l’elezione
nei consigli comunali o provinciali (la cui esigenza di uniformità in tutto il
territorio nazionale ben può discendere dall'identità di interessi che comuni e
provincie rappresentano nei confronti delle rispettive comunità locali, quale
che sia la regione di appartenenza), bensì quelle per l’elezione della
assemblea regionale, dotata di un preciso rilievo politico e costituzionale. In
questo caso l'applicazione stessa del principio affermato dalla Corte con la
citata sentenza n. 108/1969 conduce al riconoscimento della legittimità della
norma impugnata.
Non é ingiustificato, infatti, che
gli interessi di una comunità regionale - cui lo stesso ordinamento
costituzionale attribuisce carattere di specialità, collegato alle peculiari
tradizioni storiche e culturali della Regione - siano rappresentati a livello
politico regionale da cittadini che abbiano con la comunità stessa il
collegamento personale costituito dall'iscrizione nelle liste elettorali dei
comuni dell'Isola.
Del resto l'identità dei
requisiti tra elettorato passivo ed elettorato attivo, sul modello della
rappresentanza parlamentare nazionale, é caratteristica comune di tutte le
Regioni a statuto speciale, cui la Repubblica ha riconosciuto un'autonomia più
qualificata, rispetto a quella delle rimanenti Regioni.
Tutte le norme che regolano
l'elettorato passivo nelle altre quattro Regioni a Statuto speciale esigono
infatti tra l'altro come requisito minimo l'iscrizione nelle liste di un comune
della Regione.
Tuttavia anche seguendo
l'interpretazione che della norma impugnata dà l'Avvocatura dello Stato, a
difesa della Regione Sicilia, la questione risulterebbe infondata. In tal caso,
infatti, sarebbe stato lo stesso legislatore siciliano a rimuovere, in modo del
tutto legittimo per le ragioni prima esposte, ogni limitazione all'esercizio
dell'elettorato passivo, con l'intento di adeguare sul punto la legislazione
regionale a quella statale prevista per le Regioni a statuto ordinario ed
introdotta con la citata legge del 1968 (n. 108). L'uniformità della disciplina
escluderebbe del tutto ogni lesione da parte della norma impugnata dei
parametri costituzionali invocati nell'ordinanza di rimessione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge regionale siciliana 20
marzo 1951, n. 29, modificato dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre
1975, n. 87 (elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana)
sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 51
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Brunetto
BUCCIARELLI DUCCI
Depositata in cancelleria il 30
gennaio 1985.