ORDINANZA N. 19
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale degli artt. 3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978 n.
392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), promossi con ordinanze
emesse il 29 novembre 1983 dal Pretore di Roma, il 18 e 22 luglio, il 31 agosto
e il 18 novembre 1983 dal Pretore di Napoli (n. 7 ord.), il 10 dicembre 1983
dal Pretore di Tivoli (n. 3 ord.), il 30 gennaio 1983 dal Pretore di Guardia
Sanframondi, il 20 settembre 1983 e il 28 gennaio 1984 dal Pretore di Napoli,
iscritte ai nn. 63, da 68 a 71, da 99 a 101, da 139 a 141, 261, 827 e 828 del
registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 109, 134, 162, 197, 238 e 280 del 1984.
Visti gli atti di costituzione di
Lubrano Francesco e dell'INAIL nonché gli atti d’intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio
del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritentato che nel corso di un
procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, locatore, e Lubrano Francesco, conduttore, ed
avente ad oggetto sfratto per finita locazione, il Pretore di Roma con
ordinanza del 29 novembre 1983 (reg. ord. n. 63 del 1984), sollevava questione
di legittimità costituzionale degli artt. 3, 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392;
che il Pretore dubitava che le
dette norme, in quanto permettono al locatore di usufruire della cessazione del
rapporto locativo senza dover provare un giustificato motivo, ledessero
l'interesse all'abitazione del conduttore, la cui tutela costituzionale
emergeva dall'art. 42, secondo comma, Cost., ossia dalla subordinazione della
tutela della proprietà privata alla sua funzione sociale;
che il Pretore asseriva di non
ignorare che la questione era stata già dichiarata non fondata dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 252 del 1983;
egli tuttavia riteneva di doverla prospettare in termini nuovi, e cioé con
riferimento limitato al caso in cui il locatore fosse uno degli enti o società,
quale sicuramente l'INAIL, tenuti a trasmettere ai comuni l'elenco delle
proprie abitazioni disponibili, ai sensi del primo comma dell'art. 17 d.l. 23
gennaio 1982 n. 9 conv. in l. 25 marzo 1982 n. 94, ed a darle in locazione con
priorità ai soggetti di cui al secondo comma dello stesso art. 17;
che, secondo il magistrato
rimettente, le limitazioni alla proprietà immobiliare di questi enti, apportate
dall'art. 17 cit., rendeva contraddittoria e irrazionale l'attribuzione agli
stessi del diritto di fruire della cessazione della locazione, senza alcun
riguardo all'interesse dei conduttori (i quali bene avrebbero potuto poi
rientrare tra i soggetti titolari della priorità di cui al secondo comma dello
stesso art. 17);
che questione simile veniva
sollevata dal Pretore di Napoli con le ordinanze nn. da 68 a 71, da 99 a 101,
827 e 828 del 1984, meglio indicate in epigrafe;
che, secondo il Pretore di
Napoli, il potere di giovarsi del termine finale del rapporto di locazione,
quando il locatore sia non un piccolo proprietario ma "una società o
impresa di lucro", sarebbe univocamente diretto a fini di speculazione e
quindi il suo esercizio si presenterebbe come abuso del diritto di proprietà
della casa, con conseguente violazione, ancora, dell'art. 42 Cost.;
che questioni analoghe venivano
sollevate dai Pretori di Tivoli e di Guardia Sanframondi, con le ordinanze nn.
da 139 a 141 e 261 del 1984, meglio indicate in epigrafe;
che secondo questi magistrati il
suddetto diritto del locatore sembrava porsi in contrasto con le seguenti norme
della Costituzione:
- art. 2, che garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, nonché l'adempimento dei doveri di solidarietà;
- art. 3, che sancisce il
principio d’eguaglianza ed affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli
ostacoli alla parità dei cittadini; - artt. 41 e 42, che tutelano l'iniziativa
economica e la proprietà privata solo in funzione dell'utilità sociale, della
sicurezza, libertà e dignità umana;
che la Presidenza del Consiglio
dei ministri, intervenuta, chiedeva che si dichiarasse la manifesta
infondatezza di tutte le questioni;
che nella causa relativa
all'ordinanza n. 63 del 1984 si costituiva il conduttore Lubrano, il quale
aderiva alle argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, nonché
l'INAIL, che sosteneva la manifesta infondatezza delle questioni.
Considerato che tutti i giudizi
debbono essere riuniti per la loro identità o analogia;
che le questioni sollevate dai
Pretori di Tivoli e di Guardia Sanframondi - da esaminare con precedenza per
motivi logici - sono eguali a quelle già decise da questa Corte con sentenza 28
luglio 1983 n. 252, in cui si é rilevato che la previsione, di cui agli artt.
3, 58 e 65 l. n. 392 del 1978, della locazione abitativa come contratto a tempo
determinato, con il conseguente diritto del locatore di riottenere la
disponibilità dell'immobile alla scadenza del termine senza dover provare una
giusta causa, non lede i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.), della
cui attuazione l'interesse al bene primario dell'abitazione non é configurabile
come "presupposto";
che nella stessa sentenza si é
ancora osservato come la detta previsione non contrasti col principio
d'eguaglianza, né tra locatore e conduttore né tra conduttori d’immobili
abitativi e non, stante l'eterogeneità delle situazioni considerate e la
discrezionalità del legislatore nel disciplinarle; con l'art. 31 Cost., avendo
le norme impugnate una attinenza soltanto indiretta al regime della famiglia;
con gli artt. 41 e 42 Cost., in quanto i limiti dell'utilità e della funzione
sociale, a cui sono soggette l'iniziativa economica e la proprietà privata,
sono stati discrezionalmente apprezzati dal legislatore ordinario senza che sia
stato leso alcun altro principio costituzionale;
che gli stessi argomenti valgono
anche per la questione sollevata dal Pretore di Roma, la quale non presenta
elementi di rilievo tali da farla considerare come nuova rispetto a quelle
decise dalla citata sentenza n. 252 del 1983;
che infatti é palesemente da
escludere qualsiasi nesso di derivazione logica tra le limitazioni alla
proprietà immobiliare d’alcuni enti e società - apportate dall'art. 17 d.l. n.
9 del 1982 conv. in l. n. 94 del 1982 e consistenti nell'obbligo di preferire
alcuni determinati soggetti nella conclusione dei contratti di locazione - e la
pretesa del giudice rimettente di negare a detti enti o società gli effetti
della cessazione del rapporto quando non sussiste una giusta causa;
che, come si osserva nella
sentenza n. 252 del 1983, eventuali limiti alla proprietà privata possono
essere posti dal legislatore ordinario secondo valutazioni discrezionali
dell'utilità sociale, rivelandosi di conseguenza altresìla manifesta
infondatezza dell'impugnazione del Pretore di Napoli relativa alla pretesa
necessità, ex art. 42 Cost., di un differente trattamento tra piccoli
proprietari, da un lato, e società o imprese, dall'altro, basato su un presunto
abuso del diritto;
che, in conclusione, tutte le questioni
debbono essere dichiarate manifestatamente infondate, come già furono con le
ordinanze n. 352 e 364 del 1983. 49, 74, 216 e 274 del 1984.
Visti gli artt. 23 e 26 l. 11
marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara
manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.
3, 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3,
31, 41 e 42 Cost. dai Pretori di Roma, Napoli, Tivoli e Guardia Sanframondi con
le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18
gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Francesco SAJA
Depositata in cancelleria il 23
gennaio 1985.