ORDINANZA N. 18
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitā
costituzionale dell'art. 218 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (Codice postale e
delle telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1980 dal
Pretore di San Donā di Piave sul ricorso di Follador Sergio contro l'Amministrazione
PP.TT., iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 dell'anno 1981.
Visto l'atto dintervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio
del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che con ingiunzione del
28 novembre 1981 il Direttore provinciale delle poste e telegrafi di Venezia
condannava Follador Sergio al pagamento di una sanzione pecuniaria per
violazione, tra l'altro, dell'art. 218 del codice postale (approvato con d.P.R.
29 marzo 1973 n. 156), avendo il medesimo esercitato un impianto
ricetrasmittente su scala locale con modalitā diverse da quelle indicate
dall'autoritā;
che il Follador produceva
opposizione davanti al Pretore di San Donā di Piave;
che, secondo il Pretore, a
seguito della sentenza di questa Corte n. 202 del 1976,
il diritto di effettuare comunicazioni radio di carattere locale non era pių
subordinato ad un atto autoritativo (risultando perciō illegittime le relative
prescrizioni);
che pertanto il Pretore medesimo,
con ordinanza del 2 ottobre 1980 (reg. ord. n. 82 del 1981), sollevava, in
riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., questione di legittimitā costituzionale
dell'art. 218 cit., nella parte in cui impone all'utente di un impianto di
radiotrasmissione su scala locale di osservare le prescrizioni contenute nel
relativo provvedimento amministrativo;
che la parte privata non si
costituiva;
che la Presidenza del Consiglio
dei ministri, intervenuta, negava che dalla citata sentenza risultasse
l'esclusione del potere dell'autoritā amministrativa di consentire le
comunicazioni radiofoniche; inoltre, essa si riferiva alle trasmissioni dirette
alla generalitā e non agli impianti di ricetrasmissione ad uso privato.
Considerato che il presupposto su
cui si fonda la questione sollevata dal Pretore di San Donā di Piave non trova
corrispondenza nella sent. n. 202/1976 di questa Corte, che si riferisce pur
sempre alla necessitā di un provvedimento autoritativo;
che peraltro, come la Corte ha
espressamente chiarito nella sent. n. 237 del 1984,
le comunicazioni a mezzo dapparecchi ricetrasmittenti, anche di debole
potenza, sono tuttora soggette a detto provvedimento;
che pertanto la questione deve ritenersi
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimitā costituzionale dell'art. 218 del
codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973 n.
156, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. dal Pretore di San Donā
di Piave con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosė deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18
gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Francesco SAJA
Depositata in cancelleria il 23
gennaio 1985.