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ORDINANZA N. 18

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimitā costituzionale dell'art. 218 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (Codice postale e delle telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1980 dal Pretore di San Donā di Piave sul ricorso di Follador Sergio contro l'Amministrazione PP.TT., iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 dell'anno 1981.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che con ingiunzione del 28 novembre 1981 il Direttore provinciale delle poste e telegrafi di Venezia condannava Follador Sergio al pagamento di una sanzione pecuniaria per violazione, tra l'altro, dell'art. 218 del codice postale (approvato con d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156), avendo il medesimo esercitato un impianto ricetrasmittente su scala locale con modalitā diverse da quelle indicate dall'autoritā;

che il Follador produceva opposizione davanti al Pretore di San Donā di Piave;

che, secondo il Pretore, a seguito della sentenza di questa Corte n. 202 del 1976, il diritto di effettuare comunicazioni radio di carattere locale non era pių subordinato ad un atto autoritativo (risultando perciō illegittime le relative prescrizioni);

che pertanto il Pretore medesimo, con ordinanza del 2 ottobre 1980 (reg. ord. n. 82 del 1981), sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., questione di legittimitā costituzionale dell'art. 218 cit., nella parte in cui impone all'utente di un impianto di radiotrasmissione su scala locale di osservare le prescrizioni contenute nel relativo provvedimento amministrativo;

che la parte privata non si costituiva;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, negava che dalla citata sentenza risultasse l'esclusione del potere dell'autoritā amministrativa di consentire le comunicazioni radiofoniche; inoltre, essa si riferiva alle trasmissioni dirette alla generalitā e non agli impianti di ricetrasmissione ad uso privato.

Considerato che il presupposto su cui si fonda la questione sollevata dal Pretore di San Donā di Piave non trova corrispondenza nella sent. n. 202/1976 di questa Corte, che si riferisce pur sempre alla necessitā di un provvedimento autoritativo;

che peraltro, come la Corte ha espressamente chiarito nella sent. n. 237 del 1984, le comunicazioni a mezzo d’apparecchi ricetrasmittenti, anche di debole potenza, sono tuttora soggette a detto provvedimento;

che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimitā costituzionale dell'art. 218 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. dal Pretore di San Donā di Piave con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Cosė deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.

Leopoldo ELIA -  Francesco SAJA

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1985.