ORDINANZA N. 17
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale dell'art. 111 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639
(Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965 n. 963, concernente la
disciplina della pesca marittima) promossi con n. 2 ordinanze emesse il 16 ottobre
1979 e l'8 marzo 1983 dal Pretore di Ancona nei procedimenti penali a carico di
Castellani Vincenzo ed altro e di Matassini Giuliano ed altro, iscritte ai nn.
709 del registro ordinanze 1981, 319 del registro ordinanze 1983 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 del 1982 e n. 239 del 1983.
Udito nella camera di consiglio
del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un
procedimento penale a carico di Castellani Vincenzo e Castellani Nicola -
imputati della contravvenzione di cui agli artt. 15 e 24 l. 14 luglio 1965 n.
963, in relazione all'art. 111 d.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639, per avere pescato
a meno di tre miglia dalla costa in acque profonde meno di cinquanta metri con
reti da traino "ad agugliara" - il Pretore di Ancona con ordinanza
del 16 ottobre 1979 (reg. ord. n. 709 del 1981) sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 111 d.P.R. cit., in riferimento agli artt.
3, 35 e 41 Cost.;
che l'art. 111 cit. vieta l'uso
delle reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque
sia inferiore ai cinquanta metri ed entro le tre miglia marine dalla costa,
salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi, o a mano da terra;
che, ad avviso del Pretore, l'uso
delle reti "ad agugliara" non era dannoso alla riproduzione dei
pesci, ciò che risultava da uno studio del Laboratorio di tecnologia della
pesca di Ancona, organo del CNR, nonché dal decreto 17 settembre 1980, con cui
il Ministro della marina mercantile aveva disposto la temporanea sospensione
dell'efficacia dell'art. 111 in questione;
che, ciò premesso, il giudice
rimettente dubitava che la norma impugnata contrastasse: con l'art. 3 Cost., in
quanto essa parificava, nell'assoggettarle ad identica sanzione, situazioni
diverse, ossia attività di esercizio della pesca esercitate sia con reti
dannose sia con reti innocue alla riproduzione ittica; con gli artt. 35 e 41
Cost., in quanto ledeva i diritti al lavoro e all'iniziativa economica privata,
ostacolando l'esercizio dei mestieri di pescatore e di fabbricante di reti;
che il Pretore sollevava la
medesima questione con ordinanza 8 marzo 1983 (reg. ord. n. 319 del 1983),
emessa nel corso di un procedimento contro Matassini Giuliano, imputato per lo
stesso reato sopra detto;
che le parti private non si
costituivano;
considerato che i giudizi debbono
essere riuniti per l'unicità della questione;
che essa é manifestamente
inammissibile, poiché l'impugnato art. 111 del regolamento per l'esecuzione
della legge n. 963 del 1965, concernente la disciplina della pesca marittima e
approvato con d.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639, é atto privo di forza di legge e,
quindi, non é suscettibile di formare oggetto del giudizio di legittimità
costituzionale (cfr. ord. n.107 del 1984);
visti gli artt. 26, secondo
comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 111
d.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639, contenente il regolamento per l'esecuzione della
legge 14 luglio 1965 n. 963 sulla disciplina della pesca marittima, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 Cost. dal Pretore di Ancona con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18
gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Francesco SAJA
Depositata in cancelleria il 23
gennaio 1985.