ORDINANZA N. 16
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitā
costituzionale degli artt. 16, 17, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978 n. 392
(Equo canone), promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1980 dal Pretore di
Voltri nel procedimento civile vertente tra Giacobbe Giulio Cesare e Bianchi
Alessandro ed altra, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 dell'anno 1981.
Visto l'atto dintervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del
4 dicembre 1984 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un
procedimento civile vertente tra Giacobbe Giulio Cesare, conduttore, e Bianchi
Alessandro e Lidia, locatori, ed avente ad oggetto la determinazione dell'equo
canone ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392, il Pretore di Voltri con
ordinanza del 27 novembre 1980 (reg. ord. n. 20 del 1981) sollevava questioni
di legittimitā costituzionale degli artt. 16, 17, 20 e 21 l. cit., in
riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.;
che il Pretore rilevava che le
parti controvertevano sui coefficienti correttivi del costo base dell'immobile
ed in particolare sulla tipologia (art. 16), sulla classe demografica del
comune in cui era sito l'immobile stesso (art. 17), sull'entitā dei coefficienti
relativi alla vetustā (art. 20) nonché sullo stato di conservazione e
manutenzione (art. 21);
che, ad avviso del giudice
rimettente, le dette norme potevano provocare ingiustificate disparitā di
trattamento tra locatori ovvero tra conduttori e potevano inoltre comprimere
eccessivamente e ingiustamente il diritto di proprietā del locatore;
che le parti private non si
costituivano e interveniva soltanto la Presidenza del Consiglio dei ministri,
la quale eccepiva l'infondatezza della proposta impugnativa.
Considerato che le questioni sono
manifestamente infondate;
che, in particolare, per quanto
concerne gli artt. 16 e 17, é evidente come il giudice del processo principale
debba controllare la legittimitā dei due atti amministrativi relativi all'accatastamento
(sul che si veda la sent. di questa Corte n. 84 del 1983)
ed al classamento demografico del comune: sicché palesemente non sussiste il
denunciato Contrasto con gli indicati parametri costituzionali;
che detto contrasto all'evidenza
non sussiste nemmeno rispetto alle disposizioni degli artt. 20 e 21, essendo
manifesto come non ricorra la denunciata duplicazione di coefficienti, in
quanto la Vetustā, da un lato, e lo stato di conservazione e di manutenzione,
dall'altro, costituiscono due entitā distinte ed eterogenee, suscettibili di
separata e autonoma valutazione.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate
le questioni di legittimitā costituzionale degli artt. 16, 17, 20 e 21 l. 27
luglio 1978 n. 392, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. dal
Pretore di Voltri con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosė deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18
gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Francesco SAJA
Depositata in cancelleria il 23
gennaio 1985.