ORDINANZA N. 15
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 21, comma quinto, legge 27 luglio 1978, n. 392
(Disciplina delle locazioni degli immobili urbani) promosso con ordinanza
emessa il 3 novembre 1980 dal Giudice conciliatore di Torino nel procedimento
civile vertente tra Sacco Umberto e Caliendo Somaglino Clotilde, iscritta al n.
45 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 123 del 1981.
Visto l'atto d’intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio
del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un
procedimento civile vertente tra Sacco Umberto e Caliendo Somaglino Clotilde,
il Giudice conciliatore di Torino sollevava, in riferimento all'art. 3 primo
comma Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, quinto
comma, l. 27 luglio 1978 n. 392, il quale, ai fini della determinazione
dell'equo canone per le abitazioni locate, considera in ogni caso scadente lo
stato dell'immobile che non disponga di servizi igienici privati o ne disponga
in comune con più unità immobiliari;
che secondo il Giudice
conciliatore la citata disposizione di legge potrebbe determinare il pari
trattamento di situazioni diverse ovvero il differente trattamento di
situazioni eguali, in quanto l'assenza di servizi igienici, ossia il medesimo
difetto, verrebbe a suo avviso preso in considerazione due volte: prima
dall'Ufficio tecnico erariale in sede d’accatastamento dell'immobile (v. art.
16 l. n. 392 del 1978) e poi nella specifica sede di determinazione dell'equo
canone;
che le parti private non si
costituivano;
che la Presidenza del Consiglio
dei ministri interviene osservando che il sistema di determinazione del canone,
contenuto nella l. cit., seppure non perfetto, é ispirato a criteri di
ragionevolezza, e perciò chiede che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che la questione é
manifestamente infondata, in quanto il catasto é articolato in forma
generalizzata per categorie e classi d’immobili onde può ben essere presa in
considerazione, anche singulatim, una specifica caratteristica (nella specie:
negativa) al fine della determinazione dell'equo canone;
che pertanto é palesemente
insussistente la denunciata irrazionale duplicazione;
visti gli artt. 26, secondo
comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, quinto
comma, l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal
Giudice conciliatore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18
gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Francesco SAJA
Depositata in cancelleria il 23
gennaio 1985.