Ordinanza n.15 del 1985

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ORDINANZA N. 15

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma quinto, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1980 dal Giudice conciliatore di Torino nel procedimento civile vertente tra Sacco Umberto e Caliendo Somaglino Clotilde, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 1981.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Sacco Umberto e Caliendo Somaglino Clotilde, il Giudice conciliatore di Torino sollevava, in riferimento all'art. 3 primo comma Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, quinto comma, l. 27 luglio 1978 n. 392, il quale, ai fini della determinazione dell'equo canone per le abitazioni locate, considera in ogni caso scadente lo stato dell'immobile che non disponga di servizi igienici privati o ne disponga in comune con più unità immobiliari;

che secondo il Giudice conciliatore la citata disposizione di legge potrebbe determinare il pari trattamento di situazioni diverse ovvero il differente trattamento di situazioni eguali, in quanto l'assenza di servizi igienici, ossia il medesimo difetto, verrebbe a suo avviso preso in considerazione due volte: prima dall'Ufficio tecnico erariale in sede d’accatastamento dell'immobile (v. art. 16 l. n. 392 del 1978) e poi nella specifica sede di determinazione dell'equo canone;

che le parti private non si costituivano;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interviene osservando che il sistema di determinazione del canone, contenuto nella l. cit., seppure non perfetto, é ispirato a criteri di ragionevolezza, e perciò chiede che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che la questione é manifestamente infondata, in quanto il catasto é articolato in forma generalizzata per categorie e classi d’immobili onde può ben essere presa in considerazione, anche singulatim, una specifica caratteristica (nella specie: negativa) al fine della determinazione dell'equo canone;

che pertanto é palesemente insussistente la denunciata irrazionale duplicazione;

visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, quinto comma, l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Giudice conciliatore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.

Leopoldo ELIA - Francesco SAJA

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1985.