ORDINANZA N. 14
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANTTI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 1227, primo comma, del codice civile, promosso con
l'ordinanza emessa il 23 maggio 1977 dal Tribunale di Genova nel procedimento
civile vertente tra Eusebio Valfredo e Pezza Emilio, iscritta al n. 386 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 286 dell'anno 1977.
Visto l'atto d’intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio
del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Francesco Saja;
ritenuto che nel corso di un
processo per risarcimento del danno a lesioni personali colpose arrecate dal
minore Pezza Eugenio, rappresentato in giudizio dal padre Emilio, alla minore
Valfredo Bruna, rappresentata dal padre Eusebio, il Tribunale di Genova con
ordinanza del 23 maggio 1977 (reg. ord. n. 386 del 1977) sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., per
contrasto con l'art. 3 Cost.;
che il collegio rimettente
osservava che il danno era stato causato in pari misura dal comportamento dei
due minori, contrario alle regole della prudenza, e che doveva essere esclusa
ogni responsabilità di Pezza Emilio, ex artt. 2047 e 2048 cod. civ., per
difetto di sorveglianza o d’educazione del minore Eugenio:
che il Tribunale notava
altresìcome, alla stregua di un'ormai pacifica giurisprudenza della Corte di
cassazione, il risarcimento al danneggiato incapace sia dovuto, ex art. 1227
cod. civ., dal terzo danneggiante nella misura in cui l'evento possa farsi
risalire alla colpa di lui, con l'esclusione della parte di danno ascrivibile
al comportamento dello stesso danneggiato;
che la norma, così interpretata,
sembrava in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto equiparava l'incapace alla
persona capace e in quanto, altresì, si discostava dai principi ricavabili dal
combinato disposto degli artt. 2046 e 2047 cod. civ.;
che ciò induceva il Tribunale ad
impugnare l'art. 1227, primo comma, cod. civ. "nella parte in cui, nei
confronti dell'incapace di intendere e di volere, che con la sua condotta abbia
concorso a causare il danno complessivamente da lui subito, esclude la
risarcibilità di quella parte del danno stesso che sia stata causata dal
comportamento di esso danneggiato e non consente la risarcibilità, nemmeno in
via equitativa e in misura parziale, di quella stessa parte di danno";
che le parti private non si
costituivano;
che la Presidenza del Consiglio
dei ministri interveniva chiedendo che fosse dichiarata la non fondatezza della
questione.
Considerato che la disciplina
dell'art. 1227 cod. civ., quale risulta dalla sopra detta giurisprudenza della
Corte di cassazione, non contrasta palesemente con il principio di eguaglianza
sancito dall'art. 3 Cost. sotto nessuno dei due profili dedotti;
che infatti la ricordata
equiparazione risulta giustificata dal rilievo che il comportamento del
creditore, sia egli capace o no, si pone egualmente come un evento di cui il
debitore, che non l'ha cagionato, ragionevolmente non deve rispondere;
che é evidente, sotto l'altro
profilo, l'inesattezza del richiamo, come tertium comparationis, del combinato
disposto degli artt. 2046 e 2047 codice civile, il quale concerne l'autore
dell'illecito, mentre il cit. art. 1227, primo comma, cod. civ., ossia la norma
impugnata, riguarda la persona offesa.
Visti gli artt. 26 della l. 11
marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1227,
primo comma, cod. civ. - nella parte in cui, nei confronti dell'incapace di
intendere e di volere, che con la sua condotta abbia concorso a causare il
danno complessivamente da lui subito, esclude la risarcibilità di quella parte
del danno stesso che sia stata causata dal comportamento di esso danneggiato e
non consente la risarcibilità, nemmeno in via equitativa e in misura parziale,
di quella stessa parte di danno - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal
Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18
gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Francesco SAJA
Depositata in cancelleria il 23
gennaio 1985.