ORDINANZA N. 13
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
AVV. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
AVV. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANTTI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitą
costituzionale degli artt. 27, 28, 29 e 31 legge 16 giugno 1927, n. 1766; art.
1 legge 10 luglio 1930, n. 1078 (Definizione delle controversie in materia di
usi civici), promosso con l'ordinanza emessa il 7 maggio 1980 dal pretore di
Montefiascone nel procedimento civile vertente tra Ercolani Maria ed altri e
Universitą Agraria di Tarquinia, iscritta al n. 805 del registro ordinanze 1980
e pubblicata nella Gazzella Ufficiale della Repubblica n. 34 dell'anno 1981.
Visti gli atti di costituzione
dell'Universitą Agraria di Tarquinia, di Enzo Ercolani ed altri e di Maria
Ercolani nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nella camera di consiglio
del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di
Montefiascone, con l'ordinanza in epigrafe (emessa in un giudizio di
opposizione all'esecuzione dell'obbligo di rilascio di un terreno, avente
titolo nella sentenza 22 giugno 1968 del Commissario agli usi civici di Roma), ha
denunciato gli artt. 27 e 28 l. 16 giugno 1927, n. 1766 e 1 l. 10 luglio 1930,
n. 1078 (secondo cui i commissari per gli usi civici vanno "nominati con
decreto reale" - ora del Ministero dell'agricoltura - e "scelti fra
magistrati" ordinari, previa collocazione fuori ruolo), prospettando il
contrasto di detta normativa con gli artt. 102, 103, 104, 105 e VI disp. trans.
della Costituzione, in base alla considerazione che - dopo l'entrata in vigore
della legge (195/1958) istitutiva del Consiglio superiore della magistratura
(cui la Costituzione riserva le assunzioni e gli altri provvedimenti relativi
allo status dei magistrati) - il legislatore avrebbe dovuto prevedere una
"ratifica" dello stesso Consiglio per quei magistrati, ai quali
l'incarico di giudice degli usi civici era stato gią conferito da altro organo;
che lo stesso Pretore ha anche
impugnato gli artt. 29 e 31 della predetta l. 1766/1927, in riferimento agli
artt. 3, 24, 41, 42, 43, 44, 101, 102, 104, 108 e VI disp. trans. Cost.,
argomentando che, nel suo complesso, la disciplina degli usi civici sarebbe
"anacronistica, superata ed in contrasto con la moderna politica
economico-sociale della Nazione, che protegge il coltivatore diretto" e
"l'accorpamento delle proprietą";
che innanzi alla Corte si sono
costituite le parti opponenti ed opposte del giudizio a quo, che hanno
concluso, rispettivamente, per l'accoglimento e per la reiezione
dell'impugnativa, ed é altresģintervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, per chiedere alla Corte di dichiarare l'inammissibilitą della prima e
l'infondatezza della seconda questione.
Considerato che la ratifica ex
nunc, di cui é stata prospettata l'esigenza, in relazione a nomine
commissariali effettuate (come nella specie) da organo diverso dal C.S.M.,
sarebbe assolutamente ininfluente nel giudizio di esecuzione a quo, che trae
titolo da una sentenza del Commissario agli usi civici di Roma la quale é - per
ammissione dello stesso Pretore - ormai assistita dalla forza del giudicato,
onde sarebbe insuscettibile di essere in alcun modo raggiunta dagli effetti di uneventuale
pronuncia della Corte sullillegittimitą del giudice; e che, per tale motivo,
la prima questione é manifestamente inammissibile;
che la seconda questione -
motivata con riferimento (pressoché esclusivo) agli artt. 42 e 44 Cost. (al di
lą dellenunciazione del tutto apodittica di una serie ulteriore di altri
parametri) é a sua volta manifestamente infondata, poiché il formulato giudizio
di anacronismo della disciplina degli usi civici (lą dove non travalica in una
non consentita valutazione di politica legislativa) é contraddetto e smentito
dalla successiva normativa (artt. 1, terzo comma, e 4, lett. l del d.P.R. 15
gennaio 1972, n. 11; artt. 66 e 71 lett. i del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616)
che ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative e confermato allo
Stato le funzioni giurisdizionali nella predetta materia degli usi civici; e
perché comunque la questione di costituzionalitą della giurisdizione del
Commissario per gli usi civici, in riferimento agli artt. 108 e 25 Cost., é
stata gią dichiarata non fondata con sentenza della Corte n. 73/1970.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
1. - dichiara la manifesta
inammissibilitą della questione di legittimitą costituzionale degli artt. 27 e
28 della l. 16 giugno 1927, n. 1766 (sul riordinamento degli usi civici) e
dell'art. 1 della l. 10 luglio 1930, n. 1078 (sulla definizione delle controversie
in materia di usi civici), in riferimento agli artt. 102, 103, 104, 105 e VI
disp. trans. della Costituzione, sollevata dal Pretore di Montefiascone con
l'ordinanza in epigrafe.
2. - dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimitą costituzionale degli artt. 29 e 31
della predetta l. 1766/1927, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 43, 44,
101, 102, 104, 105, 108 e VI disp. trans. Cost., sollevata dallo stesso Pretore
con l'ordinanza indicata.
Cosģ
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Livio PALADIN
Depositata in cancelleria il 23
gennaio 1985.