ORDINANZA N. 12
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitā
costituzionale dell'art. 43 legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei
tribunali amministrativi regionali); combinato disposto degli artt. 26 e 19,
primo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, con gli artt. 32 e 36, ultimo comma,
del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 (T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato,
modificato con D.L. 25 ottobre 1924, n. 1672 e con l. 8 febbraio 1925, n. 88),
promosso con l'ordinanza emessa il 12 febbraio 1980 dal Tribunale
amministrativo regionale per le Marche sul ricorso proposto da Santacroce
Fernando contro Comitato di controllo sugli atti degli Enti locali ed altro
iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'anno 1980.
Visto l'atto di costituzione di
Santacroce Fernando nonché l'atto dintervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nella camera di consiglio
del 4 dicembre, 1984 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che con ordinanza 12
febbraio 1980, il TAR per le Marche ha sollevato - in riferimento agli artt. 1,
24, 54, 103, 111, 113, 125 e 130 Cost. - questione di legittimitā
costituzionale: a) - dell'art. 43, comma secondo, della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, nella parte in cui prevedeva che solo per sei mesi dalla data dinsediamento
dei TAR i consiglieri, i primi referendari e i referendari potessero essere
assegnati contemporaneamente a due distinti tribunali amministrativi regionali;
b) - dell'art. 26 della stessa legge n. 1034/1971, per la parte in cui non
prevede la disapplicazione incidentale degli atti amministrativi; c) -
dell'art. 19 della medesima legge n. 1034/1971, nel combinato disposto con gli
artt. 32 e 36, ultimo comma, T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, in quanto prevede
l'obbligatoria operativitā in sede giudiziale degli atti amministrativi
consolidati "contra praeceptum iuris" e suscettibili d'invalidare la
formazione del tribunale;
che con l'ordinanza di rimessione
si lamenta - in sostanza - che la legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei
tribunali amministrativi regionali, non ha previsto (salvo che per i primi sei
mesi dalla istituzione di detti tribunali) un meccanismo idoneo ad integrare i
collegi giudicanti con magistrati daltro tribunale, ove ciō si rendesse
necessario - come nel caso di specie - al fine di comporre il collegio;
considerato che, successivamente
all'ordinanza, é stata promulgata la legge 27 aprile 1982, n. 186 la quale
all'art. 25, secondo comma, prevede appunto la possibilitā d'integrazione del
collegio di un TAR con magistrati daltri TAR, inviati in missione, ove si
verifichino particolari circostanze per cui un TAR non possa funzionare per
mancanza del numero dei magistrati necessari a formare il collegio giudicante;
che pertanto, appare opportuno
che il TAR per le Marche riesamini la questione alla luce della nuova
normativa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti
al TAR per le Marche.
Cosė deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18
gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN
Depositata in cancelleria il 23
gennaio 1985.