ORDINANZA N. 11
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
AVV. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
AVV. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31 e
successive modificazioni (Disposizioni penali in materia d’infrazioni
valutarie), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1981 dalla Corte
d'Appello di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Butera Gaetano,
iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1981.
Visto l'atto d’intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio
del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che la Corte d'Appello
di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato; in riferimento agli
artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, terzo comma, del decreto legge 4 marzo 1976, n. 31, nel testo
modificato dall'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 159, e dall'art. 2 della
legge 8 ottobre 1976, n. 689, e infine sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1976, n. 863, nella parte in cui prevede la medesima sanzione per chi acquista
e detiene in territorio nazionale valuta estera e per chi esporta valuta e
costituisce all'estero disponibilità valutarie.
Considerato che la Corte ha
ripetutamente affermato (cfr. da ultimo le sentenze n. 72/80 e n. 103/82,
nonché l'ordinanza n. 270/84) che
lo stabilire la qualità e la misura della pena rientra nella discrezionalità
legislativa, il cui esercizio può essere censurato solo quando non sia stato
rispettato il limite della ragionevolezza, di modo che la sanzione comminata
risulti irrazionale ed arbitraria;
che il caso non ricorre nella
specie, dal momento che, come osserva l'Avvocatura dello Stato, ben si può
affermare l'identità sostanziale, sotto il profilo del danno sociale, delle
ipotesi delittuose messe a raffronto, perché in tutte viene in rilievo il
possesso di valuta estera sottratta al controllo dell'Ufficio Italiano Cambi.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo
comma, del decreto legge 4 marzo 1976, n. 31, nel testo modificato dall'art. 1
della legge 30 aprile 1976, n. 159 e dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n.
689, e infine sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863,
sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 41 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18
gennaio 1985.
Leopoldo ELIA
Depositata in cancelleria il 23
gennaio 1985.