ORDINANZA N. 5
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 88, comma secondo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393
(Codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1981 dal
Pretore di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Limuti Emanuele,
iscritta al n. 718 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 47 dell'anno 1982.
Visto l'atto d’intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio
del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l'ordinanza
indicata in epigrafe il Pretore di Caltanissetta dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 88, secondo comma del codice della strada (d.P.R. 15
giugno 1959, n. 393, come modificato con legge 14 febbraio 1974, n. 62), in
quanto detta norma prevede per la patente di guida per veicoli di categoria C
una validità limitata a cinque anni e non prevede che essa abbia validità di
dieci anni quando chi ne sia titolare conduca veicoli di categoria B; che in
ciò il giudice a quo ravvisa una disparità di trattamento (art. 3 Cost.)
rispetto ai titolari di patente di categoria B, per i quali il primo comma
dello stesso art. 88 prevede una validità della patente di dieci anni (ove
siano infracinquantenni) benché essi siano provvisti di minore qualificazione
tecnica rispetto ai titolari di patente di categoria C.
Considerato che con gli artt. 33
lett. d) e 38, quarto comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 il reato di
guida con patente la cui validità sia scaduta (art. 88, comma sesto, cod.
strada) é stato depenalizzato ed assoggettato a sanzione amministrativa;
che conseguentemente, non essendo
più il giudice penale chiamato a fare applicazione della norma impugnata, va
disposta la restituzione degli atti al pretore rimettente, affinché riesamini
la rilevanza della questione sollevata alla stregua delle norme sopravvenute.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti
al Pretore di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10
gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Alberto
MALAGUGINI
Depositata in cancelleria il 14
gennaio 1985.