ORDINANZA N. 3
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO. Giudici.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di
legittimitā costituzionale dell'art 9 legge 3 maggio 1967 n. 317 (Giudizio di
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione che irroga la sanzione
amministrativa per le violazioni depenalizzate) e art. 10 D.L. 24 luglio 1973
n. 427 (Disciplina dei prezzi di beni di largo consumo) promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 marzo
1978 dal Pretore di Vercelli nel procedimento civile vertente tra Paiola
Luigina e Ufficio Provinciale dell'Industria, Commercio e Artigianato di
Vercelli iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 201 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 4
settembre 1978 dal Pretore di Gragnano nel procedimento civile vertente tra
D'Auria Francesco e Prefetto della provincia di Napoli iscritta al n. 810 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 89 dell'anno 1982.
Visto l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri,
udito nella camera di consiglio
del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con le ordinanze
indicate in epigrafe i Pretori di Vercelli e di Gragnano dubitano della
legittimitā costituzionale dell'art. 9, commi quarto, quinto, settimo e ottavo,
della legge 3 maggio 1967, n. 317, disciplinanti il giudizio di opposizione
avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione
amministrativa per gli illeciti depenalizzati; che il Pretore di Gragnano
dubita, altresė, dell'illegittimitā costituzionale dell'art. 10 del D.L. 24
luglio 1973, n. 427, concernente la disciplina dei prezzi di beni di largo
consumo, in quanto per le sanzioni amministrative ivi previste richiama il
predetto art. 9 L. 317/1967; che entrambi i giudici a quibus assumono che le
predette disposizioni contrasterebbero con gli artt. 113, secondo comma e 24,
primo e secondo comma, Cost., per le limitazioni ai poteri di cognizione e di
decisione del Pretore - e correlativamente, al diritto di difesa del singolo -
discendenti dall'impossibilitā di sindacare il merito del provvedimento
sanzionatorio e la congruitā della sanzione (artt. 4 e 5 l. 2O marzo 1865, n.
2248, all. E) nonché di svolgere attivitā istruttoria per l'accertamento del
fatto (art. 27OO c.c.); che il Pretore di Gragnano prospetta, inoltre, un
contrasto delle predette disposizioni con l'art. 1O3 Cost., in quanto il
giudice ordinario verrebbe a decidere in materia concernente interessi
legittimi, riservata agli organi di giustizia amministrativa.
Considerato che questa Corte ha
giā precisato, in riferimento al citato art. 9 L. n. 317/1967, che l'ordinanza
ivi contemplata incide su diritti perfetti e non su semplici interessi
legittimi e che pertanto, non ricorrendo nella specie un caso di giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, competente a conoscere della relativa
impugnativa é l'autoritā giudiziaria ordinaria (sentenza n. 32 del 197O);
che, peraltro, con la legge 24
novembre 1981, n.689 ("Modifiche al sistema penale"), le norme
impugnate sono state espressamente abrogate (art. 42) ed é stata nel contempo
dettata una nuova disciplina del giudizio di opposizione avverso
l'ordinanza-ingiunzione con cui viene irrogata una sanzione amministrativa per
gli illeciti depenalizzati (ovvero amministrativi ab origine), disponendo tra
l'altro che "nel corso del giudizio il Pretore dispone, anche d'ufficio, i
mezzi di prova che ritiene necessari" e che "puō rigettare
l'opposizione,... o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola
anche limitatamente all'entitā della sanzione dovuta" (art. 23, commi
sesto e undicesimo);
che, di conseguenza, si rende
necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza
delle questioni di legittimitā costituzionali sollevate, tenendo conto delle
norme sopravvenute.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti
ai Pretori di Vercelli e di Gragnano.
Cosė deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10
gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Alberto
MALAGUGINI
Depositata in cancelleria il 14
gennaio 1985.