Ordinanza n.3 del 1985

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ORDINANZA N. 3

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO. Giudici.

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art 9 legge 3 maggio 1967 n. 317 (Giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa per le violazioni depenalizzate) e art. 10 D.L. 24 luglio 1973 n. 427 (Disciplina dei prezzi di beni di largo consumo) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 marzo 1978 dal Pretore di Vercelli nel procedimento civile vertente tra Paiola Luigina e Ufficio Provinciale dell'Industria, Commercio e Artigianato di Vercelli iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 201 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 4 settembre 1978 dal Pretore di Gragnano nel procedimento civile vertente tra D'Auria Francesco e Prefetto della provincia di Napoli iscritta al n. 810 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'anno 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri,

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe i Pretori di Vercelli e di Gragnano dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 9, commi quarto, quinto, settimo e ottavo, della legge 3 maggio 1967, n. 317, disciplinanti il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati; che il Pretore di Gragnano dubita, altresì, dell'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del D.L. 24 luglio 1973, n. 427, concernente la disciplina dei prezzi di beni di largo consumo, in quanto per le sanzioni amministrative ivi previste richiama il predetto art. 9 L. 317/1967; che entrambi i giudici a quibus assumono che le predette disposizioni contrasterebbero con gli artt. 113, secondo comma e 24, primo e secondo comma, Cost., per le limitazioni ai poteri di cognizione e di decisione del Pretore - e correlativamente, al diritto di difesa del singolo - discendenti dall'impossibilità di sindacare il merito del provvedimento sanzionatorio e la congruità della sanzione (artt. 4 e 5 l. 2° marzo 1865, n. 2248, all. E) nonché di svolgere attività istruttoria per l'accertamento del fatto (art. 27OO c.c.); che il Pretore di Gragnano prospetta, inoltre, un contrasto delle predette disposizioni con l'art. 1O3 Cost., in quanto il giudice ordinario verrebbe a decidere in materia concernente interessi legittimi, riservata agli organi di giustizia amministrativa.

Considerato che questa Corte ha già precisato, in riferimento al citato art. 9 L. n. 317/1967, che l'ordinanza ivi contemplata incide su diritti perfetti e non su semplici interessi legittimi e che pertanto, non ricorrendo nella specie un caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, competente a conoscere della relativa impugnativa é l'autorità giudiziaria ordinaria (sentenza n. 32 del 197O);

che, peraltro, con la legge 24 novembre 1981, n.689 ("Modifiche al sistema penale"), le norme impugnate sono state espressamente abrogate (art. 42) ed é stata nel contempo dettata una nuova disciplina del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui viene irrogata una sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati (ovvero amministrativi ab origine), disponendo tra l'altro che "nel corso del giudizio il Pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari" e che "può rigettare l'opposizione,... o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta" (art. 23, commi sesto e undicesimo);

che, di conseguenza, si rende necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionali sollevate, tenendo conto delle norme sopravvenute.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Vercelli e di Gragnano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.

Leopoldo ELIA - Alberto MALAGUGINI

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1985.