ORDINANZA N. 2
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitą
costituzionale dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, modificato
dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689 (Conversione in legge del
decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'art. 2 della
legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale é stato convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni
penali in materia dinfrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al decreto-legge
4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159), promosso con
ordinanza emessa il 24 febbraio 1983 dal Tribunale di La Spezia nel
procedimento penale a carico di Vietto Cugno Lorenzo ed altri, iscritta al n.
1020 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 102 del 1984.
Visto l'atto dintervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio
del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l'ordinanza
indicata in epigrafe il Tribunale di La Spezia dubita, in riferimento all'art.
24, secondo comma, Cost., della legittimitą costituzionale dell'art. 2, primo
comma, lett. d) e terzo comma della legge 30 aprile 1976, n. 159 nel testo
sostituito dall'art. 3 legge 8 ottobre 1976, n. 689 in quanto detta norma da un
lato impone ai cittadini italiani possessori di natanti non iscritti in
pubblici registri nazionali l'obbligo penalmente sanzionato di dichiararne il
possesso e di venderli ovvero importarli e nazionalizzarli a proprio nome, e
dall'altro ricollega all'osservanza di tali prescrizioni l'esonero dalle sole
sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali e non anche
dalle sanzioni penali;
che il dubbio é fondato
sull'assunto per cui l'esecuzione dei suddetti adempimenti darebbe
necessariamente luogo ad un'autodenuncia per il delitto di contrabbando
doganale del natante e che perciņ il mancato esonero dalle relative sanzioni
comprometterebbe il diritto di difesa, che - si sostiene - non consente che
alcuno sia tenuto a confessare di avere commesso un reato.
Considerato che tale questione,
gią proposta nei medesimi termini da altri giudici, é stata dalla Corte
dichiarata inammissibile con la sentenza n. 236 del 1984;
che l'ordinanza del Tribunale di
La Spezia non propone argomentazioni o profili nuovi, sicché la questione va
dichiarata manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
inammissibilitą della questione di legittimitą costituzionale dell'art. 2,
primo comma, lett. d) e terzo comma della legge 30 aprile 1976, n. 159 nel
testo sostituito dall'art. 3 legge 8 ottobre 1976, n. 689 sollevata in
riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dal Tribunale di La Spezia con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosģ deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10
gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Alberto
MALAGUGINI
Depositata in cancelleria il 14
gennaio 1985.