SENTENZA N. 1
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 21, sesto comma, legge 20 dicembre 1973 n. 831
(Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di
Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori) promosso con
ordinanza emessa l'8 novembre 1983 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto
da Lucentini Sergio ed altri contro Ministero Grazia e Giustizia ed altri,
iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 127 dell'anno 1984.
Visto l'atto di costituzione di
Lucentini Sergio ed altri nonché l'atto d’intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del
27 novembre 1984 il giudice relatore Livio Paladin;
uditi l'avv. Umberto Coronas per
Lucentini e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa l'8
novembre 1983, il Consiglio di Stato - sezione IV giurisdizionale ha riproposto
alla Corte, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21, sesto comma, della legge 20 dicembre 1973. n. 831,
nella parte in cui dispone che per i magistrati astenutisi dagli scrutini
"la promozione" decorre dall'entrata in vigore della legge (30
dicembre 1973) anziché dalla data (necessariamente anteriore) da cui decorre la
promozione del più favorito dei magistrati di cui al quinto comma dello stesso
articolo, e non prevede che i primi mantengano rispetto ai secondi
l'anteposizione in ruolo".
Analoga questione era già stata
sollevata da parte del medesimo giudice, con ordinanza del 2 dicembre 1977; ma
la Corte ritenne la questione stessa inammissibile - con sentenza n. 86 del 1982
- in quanto proposta in subordine rispetto ad altra questione, concernente
l'intero sistema delle nomine a magistrato di Cassazione, che venne considerata
irrilevante ai fini del giudizio a quo. Per altro, traendo lo spunto da una
diversa ordinanza di rimessione, la citata sentenza ha comunque annullato parte
delle norme dettate in materia dalla legge n. 831 del 1973. Ed a questo punto,
avendo i ricorrenti rinnovato l'originaria eccezione di legittimità
costituzionale, il Consiglio di Stato ha nuovamente impugnato l'art. 21, sesto comma,
della legge stessa.
Secondo il Consiglio, la
rilevanza della questione non sarebbe venuta meno per effetto della sentenza n.
86 del 1982: sia perché tale decisione non inciderebbe "sull'efficacia
delle nomine già attribuite, né, tanto meno, sulle rispettive decorrenze e
sull'ordine di ruolo"; sia perché, in ogni caso, la nuova pronuncia
richiesta alla Corte potrebbe ripercuotersi sul "conseguimento della
classe superiore di stipendio". Nel merito, la questione stessa non
sarebbe manifestamente infondata, dal momento che i "valori costituzionali
dell'eguaglianza e della ragionevolezza" risulterebbero lesi dalle norme
transitorie per la nomina a magistrato di Cassazione, dettate dall'impugnato
art. 21 quanto ai "magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano
partecipato ad alcun scrutinio pure avendo l'anzianità necessaria".
Il giudice a quo riconosce, in
effetti, che i magistrati astenutisi dal sottoporsi a giudizio non possono
pretendere di essere trattati al pari di coloro che abbiano invece superato il
giudizio medesimo; ma contesta l'ingiustificata equiparazione della prima
categoria di magistrati a coloro che abbiano riportato in sede di scrutinio
giudizio sfavorevole. Inoltre, l'ordinanza in esame censura l'"inversione
di posizione in carriera, tra i magistrati attualmente ricorrenti, e i loro
colleghi meno anziani": i quali possono vedersi promossi in Cassazione
"agli effetti giuridici", prima della data d’entrata in vigore della
legge n. 831, pur non essendosi mai sottoposti agli scrutini ne avendo
conseguito l'anzianità richiesta a tal fine dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1.
2. - Nel presente giudizio si
sono costituiti i ricorrenti, contestando anch'essi la legittimità della
previsione normativa per cui "tutti i magistrati che, pur avendo l'anzianità
prescritta dal vecchio ordinamento, non avevano partecipato agli scrutini, sono
stati sfavoriti e posposti rispetto a tutti i loro colleghi meno anziani che al
30 dicembre 1973 avevano maturato sette anni nella qualifica d'appello, ma non
avevano raggiunto l'anzianità prescritta per partecipare agli scrutini"
stessi. Sarebbero infatti irragionevoli sia la scelta di "equiparare
totalmente gli astenuti ai bocciati", tenuto conto che la partecipazione
agli scrutini non era obbligatoria, sia il deteriore trattamento degli astenuti
nel confronto con coloro che "avevano anzianità di magistrati d’appello
fra i 7 e i 9 anni". Per contro, l'unica soluzione conforme al principio
d’eguaglianza consisterebbe nel "riconoscere a tutti egualmente, in caso
di partecipazione con esito favorevole al nuovo scrutinio, l'anzianità dal
compimento del settimo anno nella qualifica di magistrato d’appello":
senza di che la posizione e l'anzianità verrebbero "travolte in nome di
criteri ingiustificati e di circostanze casuali".
3. - L'intervenuto Presidente del
Consiglio dei ministri ha invece concluso nel senso dell'infondatezza. Pur
riconoscendo che la norma denunciata risente delle "difficoltà"
peculiari di tutte le disposizioni transitorie, l'Avvocatura dello Stato ha
infatti escluso che nella specie ricorra "una vera e propria irrazionalità
dei criteri seguiti dalla legge". Anziché affidarsi a dati arbitrari, il
legislatore avrebbe assunto "come orientamento di base, per diversificare
i trattamenti, i dati certi di cui disponeva per le varie posizioni prese in
considerazione: in particolare, l'atteggiamento tenuto dal magistrato dinanzi
alla facoltà di domandare e sottomettersi ad uno scrutinio per il passaggio
alla qualifica superiore". E non sarebbe dunque irragionevole l'aver
negato decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge n. 831,
relativamente a chi "prima di tale data aveva manifestato una carenza
d’interesse alla promozione".
Considerato in
diritto
1. - L'ordinanza di rimessione
osserva giustamente che la proposta questione conserva rilevanza nel giudizio a
quo, malgrado la Corte abbia in parte annullato - con sentenza n. 86 del 1982 -
l'art. 7 e l'art. 10 della legge 20 dicembre 1973, n. 831 (recante
"Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di
Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori").
Vero é che l'art. 7 é stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevedeva che la
conseguita valutazione favorevole comportasse la nomina a magistrato di
Cassazione, indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni; e che
l'art. 10 ha formato, a sua volta, l'oggetto di una pronuncia d’accoglimento,
nella parte in cui non prevedeva che la nomina a magistrato di Cassazione,
circa i magistrati dichiarati idonei ai sensi dell'art. 7, fosse contestuale al
conferimento delle relative funzioni. Ma non si può dire che, per effetto di
tali decisioni, siano ormai divenuti del tutto inapplicabili tanto l'impugnato
sesto comma dell'art. 21 l. cit. (là dove si dispone che "i magistrati che
per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcun scrutinio per la nomina a
magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianità necessaria, a... sono
sottoposti, a domanda, alla valutazione con i criteri indicati dall'art. 1 e,
in caso di valutazione favorevole, conseguono la nomina agli effetti giuridici
ed economici con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge")
quanto il quinto comma del medesimo articolo, che il Consiglio di Stato
utilizza come tertium comparationis. In ogni caso, infatti, rimangono fermi i
rapporti ormai esauriti; e resta che l'art. 7 della legge n. 831 conserva
vigore nella parte concernente l'attribuzione di un trattamento economico
corrispondente a quello che compete ai magistrati di Cassazione. Sicché, per
tali aspetti, continua ad operare - nei giudizi riguardanti "i magistrati
che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcun scrutinio..." -
l'art. 21, sesto comma, della legge stessa.
2. - In sostanza, secondo il giudice
a quo la norma impugnata viola il principio costituzionale d'eguaglianza, dal
momento che essa equipara i magistrati in questione a "coloro che abbiano
riportato in sede di scrutinio giudizio sfavorevole", anziché farli
beneficiare del miglior trattamento previsto per i magistrati meno anziani di
cui al quinto comma. in ordine ai quali si é stabilito che essi conseguano la
nomina a magistrati di Cassazione, limitatamente agli "effetti
giuridici", non già dall'entrata in vigore della legge n. 831 ma sin dal
compimento dell'anzianità prevista nell'articolo 4 (sette anni dalla nomina a
magistrato di Corte d'appello), indipendentemente dalla maggiore anzianità
richiesta ai sensi dell'art 27 primo comma, della previdente legge 4 gennaio
1963, n. 1, per la partecipazione al relativo scrutinio (nove anni dalla
promozione a magistrato di Corte d'appello). In tale prospettiva, dunque, il
quinto comma dell'art. 21 vale non soltanto per fornire argomenti per
l'accoglimento dell'impugnativa, ma funge da norma che questa Corte dovrebbe
rendere applicabile al caso in esame, per sanare la denunciata disparità di
trattamento.
Ciò posto, la questione si
dimostra fondata. Giova premettere, in tal senso, che la precedente disciplina
delle promozioni a magistrato di Corte di cassazione non collocava sul medesimo
piano i magistrati astenutisi dagli scrutini ed i magistrati scrutinati con
giudizio sfavorevole: al contrario, l'art. 30, secondo comma, della legge n. 1
del 1963 regolava unicamente la seconda di queste situazioni, disponendo che
"i magistrati di Corte d’appello che in due scrutini consecutivi non hanno
ottenuto la qualifica di merito distinto non possono partecipare ad altro
scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di cassazione se non sono
decorsi almeno due anni dall'ultima deliberazione emessa nei loro
confronti" (ed aggiungendo che, "se nemmeno nel terzo scrutinio
conseguono tale qualifica, non possono partecipare ad altro scrutinio").
Pertanto, la norma impugnata non trova una ragione giustificativa nell'assunto
che i magistrati astenutisi dagli scrutini siano stati parificati ai magistrati
sfavorevolmente scrutinati, poiché per entrambi il legislatore avrebbe ritenuto
dimostrata l'inadeguatezza ad esser nominati magistrati di Cassazione.
In effetti, nel difendere la
legittimità costituzionale della norma impugnata, l'Avvocatura dello Stato non
ha argomentato in questi termini, limitandosi invece a sostenere che i
magistrati astenutisi dagli scrutini avrebbero con ciò manifestato "una
carenza d’interesse alla promozione", ragionevolmente presa in
considerazione dal legislatore stesso. Ma anche un tale assunto si presenta
inadeguato allo scopo. Da un lato, il passivo atteggiamento tenuto in
precedenza dai soggetti in questione non basta a giustificare la norma
impugnata, dati i criteri affatto nuovi che la legge n. 831 introduce nel
disciplinare la valutazione dei magistrati di Corte d'appello: dal momento che
cessa di vigere il sistema degli scrutini, aventi ad oggetto - accanto ad altre
doti - lavori giudiziari, pubblicazioni ed ulteriori titoli; e subentra invece
un sistema di progressione a ruolo aperto, mediante valutazioni vertenti sulla
"preparazione e capacità tecnico-professionale", sulla
"laboriosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni",
sui "precedenti relativi al servizio prestato" (cfr. l'art. 1, primo
comma, l. cit.). D'altro lato, non può essere sottovalutata la circostanza che,
in base all'art. 9 della legge n. 831, "i magistrati di Cassazione
continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non siano
assegnati ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni": il che
comporta un mutamento di tale portata, da generare un interesse alla
progressione anche in capo a coloro che precedentemente non avessero ambito a venire
promossi.
3. - Ne segue che la norma in
esame dev'essere annullata, per contrasto con il principio costituzionale
d'eguaglianza. Nella situazione or ora descritta, non trova infatti
giustificazione l'aver discriminato fra i magistrati rispettivamente
considerati dal quinto e dal sesto comma, prima parte, del citato art. 21,
nessuno dei quali si era sottoposto agli scrutini previsti dalla legge n. 1 del
1963. Ed anzi l'ingiustificatezza emerge con tanto maggiore evidenza, in quanto
i meno anziani si sono visti promossi agli effetti giuridici - non appena
ottenuta la valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura -
al compimento del settimo anno dalla nomina a magistrato di Corte d'appello,
con un’anticipazione di due anni rispetto al periodo richiesto dall'art. 27,
primo comma, della previgente legge n. 1; laddove i più anziani, pur avendo
maturato i nove anni dapprima prescritti, non hanno ottenuto la corrispondente
nomina se non dall'entrata in vigore della legge n. 831.
La conseguente pronuncia
d’accoglimento deve, però, contenersi nei termini fissati dall'ordinanza di
rimessione, mediante la quale il Consiglio di Stato ha giustamente tenuto in
considerazione l'esigenza di evitare che i magistrati astenutisi dagli scrutini
siano trattati alla medesima stregua o vengano addirittura privilegiati
rispetto a chi abbia superato la prova, beneficiando di quanto disposto dal
quarto comma dell'art. 21. Per un primo verso, dunque, va ribadito che anche in
questa sede vale la previsione dell'art. 15 della legge n. 831: per cui
"coloro che conseguono la nomina per effetto delle disposizioni contenute
negli articoli precedenti non possono in alcun caso essere collocati nel ruolo
d’anzianità prima dei magistrati che abbiano conseguito la nomina a magistrato
di Cassazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge".
Per un secondo verso, l'impugnato sesto comma dell'art. 21 va dichiarato
illegittimo - stando al petitum del Consiglio di Stato - nella parte in cui fa
decorrere il conseguimento dei relativi benefici dall'entrata in vigore della
legge predetta, anziché anticiparlo, agli effetti giuridici, sin dal momento
della nomina del più anziano fra i magistrati considerati nel precedente quinto
comma, poiché, se tale anticipazione avesse comunque riguardo al compimento
dell'anzianità di sette anni quale magistrato d'appello, ai sensi dell'art. 4
l. cit., il quinto comma verrebbe fatto operare al di là dei limiti oggettivi
che ne segnano il naturale ambito d’applicazione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 21, sesto comma, della legge 20 dicembre 1973, n. 831,
nella parte in cui dispone che i magistrati che per qualsiasi motivo non
abbiano partecipato ad alcun scrutinio per la nomina a magistrato di
Cassazione, pure avendo l'anzianità necessaria, conseguono agli effetti
giuridici i benefici previsti nel precedente articolo (Adde: "7" (v.,
infra, ord. n.
66/1985) - in caso di valutazione favorevole - dal momento dell'entrata in
vigore della medesima legge, anziché con l'anteriore decorrenza spettante al
più anziano fra i magistrati di cui al quinto comma, mantenendo rispetto ai
magistrati stessi il precedente collocamento in ruolo.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.
Leopoldo ELIA - Livio PALADIN
Depositata in cancelleria il 14
gennaio 1985.