Ordinanza n.308 del 1984

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ORDINANZA N. 308

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, lett. c e secondo comma, seconda ipotesi della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti) promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1981 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra De Grandi Aldo e Orlando Antonio, iscritta al n. 823 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 96 dell'anno 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con ordinanza emessa nel procedimento civile - introdotto il 1 febbraio 1978 con atto di citazione con il quale De Grandi Aldo aveva evocato Orlando Antonio chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che assumeva sofferti in dipendenza del tamponamento automobilistico di cui affermava esclusivo responsabile il convenuto - il 13 giugno 1981 (comunicata il 3 e notificata il 19 del successivo novembre, pubblicata nella G. U. n. 96 del 7 aprile 1982 e iscritta al n. 823 R.O. 1981) il Pretore di Torino ebbe a giudicare rilevante e, in riferimento all'art. 3 comma primo Cost., non manifestamente infondata la questione di illegittimità dell'art. 19 comma primo c) e comma secondo (2.a ipotesi) l. 24 dicembre 1969 n. 990 nella parte in cui, dando luogo ad una irrazionale disparità di trattamento tra gli obbligatoriamente assicurati per la responsabilità civile, espone taluni di essi, ancorché incolpevoli, al pagamento della somma di lire 100.000, ove l'impresa, al momento del sinistro o posteriormente ad esso, si trovi in istato di liquidazione coatta con dichiarazione d'insolvenza; mentre nessuna delle parti si é costituita in questa sede, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 24 aprile 1982 con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha richiamato argomenti svolti in precedenti interventi insistendo nella conclusione d'infondatezza della proposta questione.

ritenuto che il giudice a quo ha ripetuto le motivazioni svolte in ordinanze di rimessione sulle quali provvedendo questa Corte ha dichiarato non fondata la questione con sent. 84/1982, alla quale é sufficiente far richiamo al fine di giudicarla manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 comma primo c) e comma secondo (seconda ipotesi) l. 24 dicembre 1969 n. 990, sollevata, in riferimento all'art. 3 comma primo Cost., nella parte in cui, dando luogo ad irrazionale disparità di trattamento tra gli obbligatoriamente assicurati per la responsabilità civile, espone taluni di essi, ancorché incolpevoli, al pagamento della somma di lire 100.000, ove l'impresa, al momento del sinistro o posteriormente ad esso, si trovi in stato di liquidazione coatta con dichiarazione d'insolvenza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.

 

Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO -Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1984.