Sentenza n.282 del 1984

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SENTENZA N. 282

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

          Prof. Giuseppe BORZELLINO,Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma secondo, del codice di procedura civile nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 ottobre 1976 dal Pretore di Bari nella causa di lavoro vertente tra Passeri Vittorio e la Cassa Marittima Adriatica, iscritta al n. 494 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 del 1979;

2) ordinanza emessa il 18 marzo 1981 dal Pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra Lala Angelo e Cassa Marittima Tirrena, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 del 1981;

3) ordinanza emessa il 28 aprile 1982 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Cassa Marittima Meridionale e Serando Lidia Rita, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 1982.

Visti gli atti di costituzione di Passeri Vittorio e della Cassa Marittima Adriatica;

udito nell'udienza del 27 novembre 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avv. Enrico Biamonti per la Cassa Marittima.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza emessa l'8 ottobre 1976 (pervenuta alla Corte il 22 agosto 1978; comunicata il 28 ottobre e notificata il 30 novembre 1976; pubblicata nella G. U. n. 10 del 10 gennaio 1979 e iscritta al n. 494 R.O. 1978), il Pretore del lavoro di Bari, premesso che con ricorso depositato il 30 giugno 1976 Passeri Vittorio, iscritto al n. 41045/1 delle matricole della gente di mare della Capitaneria di porto di Bari quale marinaio, espose che era stato avviato al lavoro ed imbarcato sotto la data del 12 settembre 1974 ad Amsterdam con la qualifica di "giovanotto" sulla motonave Micoperi 26, iscritta al n. 703 matricola di Trieste, di 26.000 tonnellate di stazza lorda, facendo parte dell'equipaggio col n. 265 sez. VIII e prestando servizio nelle acque del Mare del Nord per ricerche petrolifere, e ai primi di ottobre dello stesso anno era stato colpito da grave forma di irritazione agli occhi, per la quale era stato curato dapprima sulla nave poi all'Ospedale di Stavanger e infine rimpatriato e curato all'Ospedale di Conversano con l'assistenza della Cassa Marittima Adriatica, e chiese che la convenuta Cassa fosse dichiarata tenuta ad assisterlo ulteriormente e a riconoscergli l'invalidità permanente, che la Cassa costituitasi eccepì l'incompetenza territoriale dell'adito Pretore per essere, ai sensi del novellato art. 444 comma secondo c.p.c., competente il Pretore di Trieste e nel merito respingersi per indeterminatezza la domanda attrice, ebbe a dichiarare non manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale del novellato art. 444 comma secondo C.P.C., sollevata dallo stesso ricorrente in riferimento agli artt. 3, 24, 36 comma secondo Cost..

Osserva il Pretore che il primo comma dell'art. 444, fissando la regola generale della competenza del pretore del lavoro avente sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore (con esclusione di altri momenti di collegamento come quelli del luogo in cui si é verificato l'evento, o della prestazione lavorativa, o della più agevole reperibilità delle prove), mostrerebbe di valutare come strumento giudiziario adeguato alla tutela del diritto del lavoratore solo l'azione esercitata nel luogo di residenza di costui (o nelle immediate vicinanze della stessa), e ciò in ossequio all'art. 38 comma secondo Cost. che, obbligando il legislatore ordinario ad assicurare "mezzi adeguati alle esigenze di vita" dei lavoratori, evidentemente considera, fra tali mezzi, anche gli strumenti processuali preordinati alla realizzazione dei relativi diritti. Tale essendo la ratio della regola generale, mentre la diversa disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 444 per i marittimi (peraltro con riferimento ad un luogo, quello di iscrizione della nave, del tutto avulso dal rapporto lavorativo e dall'evento generativo del diritto previdenziale) costituirebbe ingiustificata disuguaglianza (sia rispetto ai lavoratori in genere, sia rispetto a situazioni più specificamente similari come quella degli addetti alla navigazione aerea) oltreché menomazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e attentato alle esigenze considerate dal citato art. 38, comma secondo Cost., così come percepite dallo stesso legislatore in sede di fissazione della regola generale di cui al primo comma dell'art. 444.

1.2. - Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse del Passeri gli avv.ti Dario Di Gravio e Alfredo Zallone giusta delega in margine alla memoria depositata il 4 dicembre 1976 con la quale a sostegno della declaratoria di fondatezza della proposta questione - richiamata la relazione di maggioranza al Senato sul disegno di legge - han condiviso le argomentazioni svolte nella ordinanza di rimessione e nell'interesse della Cassa Marittima Adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie gli avv.ti Filippo Biamonti e Giulio Dimini giusta delega in calce alla comparsa depositata il 22 aprile 1977, con la quale han chiesto dichiararsi non fondata la proposta questione osservando che a) la norma impugnata - peraltro relativa non a tutte le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie dei marittimi, ma solo a quelle in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali - troverebbe razionale giustificazione nel fatto che solo al giudice del luogo di iscrizione della nave é consentita più agevole conoscenza dei fatti attraverso l'esame dei dati probatori che necessariamente si incentrano in quella particolare res che é la nave, rispetto ai cui spostamenti l'unico ed effettivo luogo di riferimento é rappresentato dal porto di iscrizione, b) che non si ravviserebbe attentato al diritto di difesa perché la riforma del processo del lavoro, lungi dal privilegiare il foro del lavoratore, ha dato vita all'art. 413 c.p.c. che sancisce la competenza del giudice del luogo in cui é sorto il rapporto o si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale era addetto il lavoratore o presso la quale prestava egli la sua opera al momento della fine del rapporto, c) che la esigenza di giustizia sostanziale e processuale, garantita dall'art. 38 Cost., non si esaurirebbe nella mera comodità di instaurare la causa nel proprio luogo di residenza, ma implicherebbe che il processo si svolga nel luogo in cui sono più agevoli la conoscenza dei fatti e l'acquisizione delle prove ai fini di più illuminata giustizia.

Non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

1.3. - Con la memoria, depositata il 12 ottobre 1984, la difesa del Passeri, la quale aveva rivolto, sotto la data del 5 luglio 1984, al Presidente della Corte istanza di sollecito motivando che "ben otto anni siano un tempo gravemente lesivo non solo dei diritti del privato, ma anche della finalità della certezza giuridica", ha ribadito la ingiustificata discrepanza del foro indicato nel comma secondo rispetto ai criteri della residenza del lavoratore e della sede dell'ufficio amministrativo, cui compete la trattazione della pratica (discrepanza che sarebbe resa ancor più stridente dalla sent. 620/1980 con la quale la Cassazione per un verso ha negato applicazione alla specialità del foro per le malattie comuni del personale addetto alla navigazione marittima e per altro verso lo ha esteso agli addetti alla navigazione area) e ha insistito nel sottolineare l'offesa dalla disposizione impugnata inflitta al diritto di azione e di difesa del lavoratore marittimo, e alle posizioni garantite dall'art. 38 comma secondo Cost., che vanno, invece, tutelate sia in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale.

Con la memoria depositata il 14 novembre 1984 la difesa della Cassa, riassunte le vicende del giudizio a quo, ha osservato che la disposizione impugnata, lungi dal discriminare i lavoratori marittimi, mira ad agevolare l'accertamento delle loro pretese, e ciò perché il pretore del luogo d'iscrizione della nave avrebbe le maggiori possibilità di accertare le reali condizioni di lavoro a bordo della nave e la meccanica degli incidenti, di accedere alla nave e, ove questa non sia presente nel luogo d'iscrizione, di compulsare i libri di bordo ivi conservati dopo il loro esaurimento (libri in cui sono annotati gli eventuali infortuni), e sulla base di tali considerazioni ha insistito nella conclusione d'infondatezza della proposta questione.

2.1. - Con ordinanza emessa il 18 marzo 1981 (notificata il 15 e comunicata il 16 del successivo mese di aprile; pubblicata nella G. U. n. 283 del 14 ottobre 1981 e iscritta al n. 439 R.O. 1981) il Pretore del lavoro di Bari, premesso che il marittimo Lala Angelo, imbarcato sulla nave "AGIP Genova" iscritta al compartimento marittimo di Genova, aveva chiesto condannarsi la Cassa Marittima Tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie con sede in Genova alla costituzione di rendita corrispondente alla riduzione della capacità lavorativa del 40% o dell'altra che fosse risultata da consulenza tecnica e che la Cassa aveva eccepito in via preliminare, a sensi del novellato art. 444 comma secondo c.p.c., l'incompetenza del giudice adito per essere competente il pretore del lavoro di Genova, ha giudicato "chiaramente" fondata l'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 444 comma secondo sollevata dalla difesa del Lala in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost., riproponendo i motivi esposti nella ordinanza 8 ottobre 1976 (supra 1.1.).

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

3.1. - Con ordinanza emessa il 28 aprile 1982 (comunicata il 18 e notificata il 31 del successivo mese di maggio; pubblicata nella G. U. n. 324 del 24 novembre 1984, e iscritta al n. 302 R.O. 1982) il Tribunale di Genova, provvedendo sull'appello proposto dalla Cassa Marittima Meridionale con sede in Napoli avverso la sentenza 15/30 ottobre 1981, con la quale il Pretore del lavoro di Genova, reietta la eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta Cassa, per aver assunto la veste di parte la vedova e non l'infortunato poi deceduto per suicidio, aveva dichiarato che la ricorrente Serrando Rita Lidia residente in Genova - vedova di Mannerini Riccardo imbarcato in qualità di operaio frigorista a bordo del peschereccio "Spes I", iscritto al n. 438 del Compartimento Marittimo di Palermo, aveva riportato, sotto la data dell'8 giugno 1961, in ambedue gli occhi una grave cheratite da ustioni, per la quale gli si riconobbe rendita di invalidità permanente pari all'80% di riduzione della capacità lavorativa poi elevata al 100%, che gli valse la corresponsione da parte della Cassa di un assegno assistenziale, e infine deceduto per suicidio il 24 ottobre 1980 - aveva diritto a percepire la rendita ai superstiti in conseguenza della morte del marito condannando la Cassa nelle spese giudiziali, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del comma secondo in relazione al comma primo dell'art. 444 c.p.c. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. sulla base dei motivi che riproducono in parte qua la motivazione dell'ordinanza 8 ottobre 1976 del Pretore del lavoro di Bari (supra 1.1.) e soggiungendo che la discrasia tra il comma primo e il comma secondo non sarebbe giustificata da diversità di procedure amministrative di accertamento perché le esigenze di tale accertamento indurrebbero a scegliere il luogo in cui si é svolta l'inchiesta amministrativa d'infortunio, non già il luogo d'iscrizione della nave.

3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. - Alla pubblica udienza del 27 novembre 1984, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione sui tre incidenti riuniti, la difesa della Cassa Marittima Adriatica ha illustrato la conclusione d'infondatezza manifesta della proposta questione.

Considerato in diritto

5. - Poiché i due giudici (il Pretore del lavoro di Bari con due ordinanze e il Tribunale di Genova in sede di appello) impugnano il comma secondo in relazione al comma primo del novellato art. 444 c.p.c., si giustifica la riunione dei tre incidenti ai fini di unica decisione, a nulla rilevando che il solo Pretore del lavoro di Bari e non anche il Tribunale di Genova assuma a parametro, a fianco degli artt. 3 e 24, l'art. 38 comma secondo Cost., e che, mentre avanti il Pretore del lavoro di Bari hanno assunto la veste di attore gli infortunati, il giudizio sia stato avanti il Pretore del lavoro di Genova introdotto dalla superstite vedova dell'infortunato per avere la Corte di Cassazione ritenuto che il comma primo dell'art. 444 riceva applicazione anche se l'iniziativa processuale sia stata presa da superstite del marittimo.

6. - Giova premettere che il novellato comma secondo dell'art. 444, per il quale "se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, é competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave" dà vita ad una ipotesi di competenza territoriale che si pone in eventuale conflitto con il solo comma primo ("Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'art. 442 sono di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore"), non già con il comma terzo, il quale assume ad oggetto le controversie relative agli obblighi del datore di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi per assegnarle alla competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ente. Eventuale conflitto non sussiste, ancor meno, con l'art. 443 c.p.c. che inerisce, ad una normativa, cui sono estranee le controversie tra marittimi (e loro superstiti) e Casse marittime gerenti assistenza e previdenza obbligatorie, per ciò che per tali controversie non si configura a guisa di condizione di procedibilità l'esperimento di procedimenti di conciliazione amministrativa, né, infine, con la pluralità di fori territoriali elencati nell'art. 413 c.p.c., che attengono alle controversie individuali di lavoro (la discrasia, in quest'ultima ipotesi, é sì radicale da indurre giudici dei diritti ad escludere - le quante volte siano unicamente instaurate controversie individuali di lavoro e controversie ex art. 444 comma primo - l'attrazione dell'un foro a favore dell'altro).

Ciò premesso, riesce agevole negare fondamento ai prospettati sospetti d'incostituzionalità per poco si rifletta che i giudici a quibus han posto a base dell'ipotizzato contrasto tra il comma secondo dell'art. 444 e le tre disposizioni costituzionali stilizzazioni delle controversie, assunte nei due commi, estranee alla natura delle cose nella quale non sussistono controversie di previdenza e assistenza obbligatorie tra marittimi e Casse marittime in cui l'istruttoria sia attinta a fonti aperte esclusivamente nell'ambito della pretura di residenza dell'attore, né controversie nelle quali l'istruttoria sia attinta esclusivamente alle fonti nella quasi totalità documentali, cui é consentito attingere nel porto d'iscrizione della nave.

Che poi il foro del luogo, in cui ha sede l'ufficio di iscrizione della nave, sia di norma da preferire, sempre ai fini dello svolgimento di un processo giusto, al foro di residenza dell'infortunato o della vittima di malattia professionale, riesce evidenziato da ciò che la stragrande maggioranza se non la totalità delle occasioni dell'infortunio e della malattia professionale del marittimo si lamenta non sulla terraferma, ma a bordo della nave sulla quale chi pretende di aver diritto alla previdenza e alla assistenza obbligatorie presta servizio.

Orbene negli uffici marittimi sono depositati documenti pubblici nei quali sono registrate le più rilevanti vicende della nave, e a bordo di questa sono custoditi i documenti relativi alla sicurezza della navigazione (art. 164 cod. nav.) e il giornale nautico (artt. 173 e 174 cod. nav.), né va lasciato in ombra che nella zona del porto di iscrizione della nave più che nel luogo di residenza del marittimo é agevole rintracciare testi e procedere alla designazione di consulenti d'ufficio e di parte, né é da relegare in non cale la riflessione che non di rado il luogo di residenza del marittimo (se non dei superstiti) é situato nella circoscrizione del porto d'iscrizione della nave.

Postoché dei tre giudizi a quibus non sono parti lavoratori dipendenti da imprese aeronoautiche, non reputa questa Corte opportuno discendere ad esaminare se il principio di eguaglianza sia violato per non considerare il comma secondo nel campo aeronautico ipotesi di competenza territoriale omo/ o ana/loghe al criterio del porto d'iscrizione della nave.

Che poi il raffronto, sul piano del processo giusto, tra marittimi e prestatori di opere della terraferma non possa essere istituito, riesce dimostrato dalle superiori considerazioni, le quali sono altresì sufficienti a non ravvisare utile parametro nell'art. 38 comma secondo Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 494/1978, 439/1981 e 502/1982, dichiara non fondata la questione di legittimtà costituzionale dell'art. 444 comma secondo (sub l. 533/1973), sollevata in relazione al comma primo dello stesso articolo e in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 comma secondo Cost. dal Pretore del lavoro di Bari e dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.

 

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO

 

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1984.