Ordinanza n.267 del 1984

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ORDINANZA N. 267

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

          Prof. Giuseppe BORZELLINO,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 91, settimo comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 giugno 1979 dal Pretore di Brunico nel procedimento penale a carico di Fistill Reinaldo, iscritta al n. 776 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 20 febbraio 1981 dal Pretore di Saronno nel procedimento penale a carico di Magugliani Angelo, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 dell'anno 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Pretore di Brunico, nel procedimento penale contro Fistill Reinaldo, imputato di lesioni colpose gravi (art. 590, terzo comma, cod. pen.), e il Pretore di Saronno, nel procedimento penale contro Magugliani Angelo, imputato del reato di cui alla stessa fattispecie, sollevano, rispettivamente con ord. 776/79 dell'8 giugno 1979, e 273/81 del 20 febbraio 1981, questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 91, comma settimo, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, per contrasto cogli artt. 3, comma secondo, 4, comma primo e 27, comma terzo, Cost., in quanto esclude ogni discrezionalità del giudice che decide la sospensione della patente di guida del condannato per lesioni colpose gravi o gravissime in dipendenza della circolazione.

che in ambo i giudizi si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto declaratoria d'infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti trattandosi di identica questione,

 

che, pur prescindendo dal ricordare che, con sent. 20 gennaio 1977, n. 47, questa Corte ha già deciso l'infondatezza della questione sotto il profilo di cui all'art. 3 Cost., e che l'art. 4 Cost. é del tutto inconferente nella specie, anche perché proverebbe troppo in quanto riverbererebbe lo stesso dubbio persino sulla pena principale, mentre poi é evidente che il condannato a pena pecuniaria ben può servirsi di altri mezzi (ciclomotore, motocicletta) per l'espletamento del suo lavoro mentre dura la sospensione, dovendosi appunto assegnare funzione afflittiva e rieducativa ad un tempo a quel modesto sacrificio che la situazione comporta (art. 27).

Va osservato, ad ogni modo e da tutto ciò prescindendo, che - quanto all'ord. 776/79 - s'impone previamente una evidente questione di rilevanza.

Il Pretore, infatti, non ha considerato che il fatto da lui adombrato non avrebbe assolutamente consentito quell'amplissimo invocato esercizio della discrezionalità da riservare - com'egli vorrebbe - ai casi nei quali il grado della colpa appare talmente lieve da essere pressoché inapprezzabile (si fa l'ipotesi di una concorrente colpa della vittima del 99%). L'ordinanza, infatti, dà atto che l'imputato é andato ad investire l'autovettura incrociante addirittura sul lato opposto al suo senso di marcia: poco rilevando, in termini di grado della colpa, che la strada fosse viscida a causa del fondo ghiacciato, giacché proprio siffatta circostanza, ben prevedibile nella stagione invernale a quelle latitudini, doveva imporre una velocità estremamente moderata, tale da consentirgli la completa padronanza della guida. E poiché alla misura di cui si discute (che la dottrina qualifica "sanzione penale anomala"), quando consegue ad una pena principale, non può essere misconosciuta la funzione sostanziale di "pena accessoria", é evidente che, quand'anche questa Corte avesse condiviso i dubbi del Pretore, la sentenza non avrebbe esercitato alcun valore pregiudiziale sul caso di specie, espressione di colpa specifica, insuscettibile ad essere inquadrato tra le ipotesi estremamente lievi.

Quanto poi all'ord. 273/81, é sufficiente rilevare che, proprio in forza della riconosciuta sostanziale natura di "pena accessoria" alla misura in esame quando consegua alla condanna a pena principale, essa non potrebbe mai essere applicata nella fase dell'esecuzione, non essendo predeterminata dalla legge in misura fissa ma anzi in termini di larga discrezionalità fra minimo e massimo. Ciò comporta che il Pretore avrebbe dovuto sospendere il procedimento prima della pronunzia della condanna: solo in tal caso la decisione della Corte avrebbe potuto avere carattere pregiudiziale rispetto al quesito circa l'applicabilità della sospensione della patente.

La questione, pertanto, così come sollevata dai due Pretori, appare, sotto profili diversi, manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma settimo, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, sollevata, con riferimento agli artt. 3, comma secondo, 4, comma primo e 27, comma terzo, Cost., dal Pretore di Brunico con ord. 776/79 dell'8 giugno 1979, e dal Pretore di Saronno con ord. 273/81 del 20 febbraio 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.

 

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO

 

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1984.