Ordinanza n.251 del 1984

 

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ORDINANZA N. 251

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 80 bis e 80 ter, in relazione agli artt. 79, commi quarto e ottavo, e 83 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), promossi con n. sei ordinanze emesse il 22 settembre, il 23 giugno 1982; il 31 gennaio (n. 3) e il 19 gennaio 1983 dal Pretore di Caltanissetta, iscritte ai nn. da 379 a 384 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, della Repubblica nn. 246 e 253 dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 settembre 1984 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Pretore di Caltanissetta, con le ordinanze indicate in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 80 bis del Codice della strada (introdotto con legge 24 novembre 1981, n. 689), in relazione all'art. 83 dello stesso codice, in quanto non prevede la pena accessoria della confisca del veicolo anche nei confronti del soggetto attivo del reato di esercitazione alla guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria del veicolo pilotato (R.O. 379/83);

b) degli artt. 80 bis e 80 ter del Codice della strada (introdotti con legge 24 novembre 1981, n. 689), in relazione all'art. 79 commi quarto ed ottavo dello stesso codice, in quanto non prevedono le sanzioni accessorie della confisca e, rispettivamente, della sospensione della patente anche nei confronti del soggetto attivo dei reati di guida senza il possesso delle condizioni richieste dal citato art. 79 Cod. strada e di affidamento o consenso alla guida a persona sprovvista degli stessi requisiti R.O. 380, 381, 382 e 383/83);

c) dell'art. 80 bis già citato, in relazione all'art. 80 dodicesimo comma del Codice della strada, in quanto non prevede la pena accessoria della confisca del veicolo anche nei confronti del soggetto attivo del reato di affidamento o consenso alla guida a persona in possesso di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, ma senza avere a fianco persona provvista di patente, in funzione di istruttore R.O. 384/83);

che, ad avviso del giudice a quo, la mancata previsione delle pene accessorie nei casi indicati determina una disparità di trattamento in relazione ad ipotesi di reato "tra loro sostanzialmente identiche", la quale non sarebbe "sorretta da alcuna ragionevolezza";

che si é costituito in due dei presenti giudizi il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale, con quasi identiche argomentazioni, in primo luogo eccepisce la irrilevanza delle questioni per l'inapplicabilità della normativa impugnata ai casi di specie (i quali ricadono, si soggiunge, sotto il disposto di altra statuizione, più favorevole per il giudicabile), e deduce, comunque, l'infondatezza delle questioni stesse nel merito, in quanto "rientra nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere le penalità e la misura della sanzione e, finché siffatto potere sia contenuto nei limiti della razionalità, non c'è violazione dell'art. 3 Cost.";

che i giudizi possono, data l'identità della questione, essere riuniti e congiuntamente decisi;

considerato che, anche a prescindere dall'eccezione di inammissibilità dedotta dall'Avvocatura dello Stato, viene richiesto alla Corte di pronunziare una sentenza, la quale avrebbe il risultato di estendere la previsione delle sanzioni accessorie oltre i casi che il legislatore penale, nel dettare la normativa censurata, ha contemplato;

che ciò é peraltro precluso alla Corte dal fondamentale ed inderogabile principio di legalità, consacrato nell'art. 25 della Costituzione, oltre che nel codice penale;

che per le considerazioni svolte le questioni sono manifestamente inammissibili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 80 bis e 80 ter del Codice della strada (introdotti con legge n. 689 del 1981), in relazione agli artt. 79, 80 e 83 dello stesso codice, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Caltanissetta con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1984.

 

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1984.