Sentenza n.247 del 1984

 

 

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SENTENZA N. 247

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29, 30 e 34 della legge 5 marzo 1961, n. 90 (Stato giuridico degli operai dello Stato); dell'art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali) promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1977 dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti da Sordini Maria c/ Ministero delle finanze, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 121 del 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 ottobre 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza emessa il 4 marzo 1977 (pervenuta alla Corte il 9 febbraio 1978; notificata il 10 gennaio e comunicata il 1 febbraio dello stesso anno; iscritta nella G. U. n. 121 del 3 maggio 1978 e iscritta al n. 109 R.O. 1978) su un primo ricorso proposto da Sordini Maria, operaia comune dell'Amministrazione autonoma monopoli di Stato, in servizio presso la Manifattura Tabacchi di Roma, il cui rapporto di lavoro, a motivo di assenza continuata, era stato risolto, con decr. min. finanze 24 novembre 1972, in applicazione dell'art. 14 d.P.R. 18 novembre 1965 n. 1480, secondo cui il cumulo delle due ipotesi di congedo non può comunque superare il cumulo di 24 mesi nell'ultimo quinquennio, al fine di conseguirne la declaratoria di illegittimità per eccesso di potere e violazione dell'art. 34 l. 5 marzo 1961, n. 90, che prevede la possibilità del dipendente di far accertare le proprie condizioni di salute anche ai fini del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, e di essere dispensato dal servizio per motivi di salute se non destinabile ad altre mansioni, e su altro ricorso inteso dalla Sordini a conseguire l'annullamento del decreto 6 luglio 1973 con cui il Ministero finanze ebbe a respingere la pretesa della operaia al riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio, per violazione dell'art. 14 d.P.R. 18 novembre 1965 n. 1480, il Cons. Stato Sez. IV giurisd., riuniti i due ricorsi, sollevò d'ufficio, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione d'illegittimità costituzionale degli artt. 29, 30 e 34 l. 5 marzo 1961 n. 90 e 23 l. 18 marzo 1968 n. 249, che stabiliscono la durata dell'assenza degli operai per motivi di salute e disciplinano la dispensa dal servizio dei medesimi quando risultino in condizione di non poter riprendere la loro attività (questione descritta all'inizio del "Diritto" e non riprodotta nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione). Argomentava il giudice a quo da ciò che l'interpretazione letterale delle citate norme della legge 90/1961 induce a ritenere che il periodo massimo consentito di assenza dal servizio sia di 210 giorni (30 previsti dall'art. 34 in aggiunta ai 180 di cui all'art. 30) tanto nel caso in cui l'infermità dipenda da causa di servizio quanto nella ipotesi opposta. L'art. 23 della legge 249/1968 ha poi esteso al personale operaio dello Stato le disposizioni dell'art. 14 del d.P.R. 18 novembre 1965 n. 1480, secondo cui il cumulo del congedo speciale per motivi di salute e del congedo straordinario non può superare la durata massima di 24 mesi nell'ultimo quinquennio. Tali disposizioni, oltre ad armonizzarsi difficilmente fra loro, creando difficoltà interpretative, divergono in modo sostanziale - secondo l'ordinanza di rimessione - da quelle dettate per gli impiegati civili dello Stato in tema di congedo e di aspettative per infermità e per motivi di famiglia (artt. 66-71 del testo unico n. 3/1957). Di conseguenza - concludeva il Consiglio di Stato - se é pur vero che gli operai non possono essere assimilati tout court agli impiegati, nondimeno la grave divergenza delle discipline relative alle due categorie di dipendenti dello Stato (in tema di dispensa dal servizio, di congedi speciali per motivi di salute e, soprattutto, di durata massima dei periodi di assenza consentiti) giustificherebbe il sospetto di violazione del principio di uguaglianza.

1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 23 maggio 1978, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato, dopo aver in via preliminare eccepito che gli artt. 29 e 30, alla data della vicenda, più non erano in vigore per essere stati espressamente abrogati dall'art. 23 comma terzo l. 249/1968, che aveva esteso al personale operaio di tutte le amministrazioni dello Stato gli artt. 11 a 17 d.P.R. 18 novembre 1965 n. 1480 riguardanti il personale operaio del Ministero difesa, ha concluso per la infondatezza della proposta questione ponendo in rilievo che il graduale processo di avvicinamento delle due categorie degli impiegati e degli operai non cesserebbe di essere giustificato da differenza di situazioni.

2. - Nel corso della adunanza del 17 ottobre 1984 in camera di consiglio, cui l'incidente é stato assegnato per la mancata costituzione in questa sede delle parti, il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

Considerato in diritto

3.1. - L'eccezione di inammissibilità, sollevata dall'interveniente Presidente del Consiglio dei ministri, é priva di fondamento perché il Ministero finanze aveva posto a base dei due decreti poi impugnati dalla Sordini disposizioni del d.P.R. 1480/1965, richiamate dalla l. 249/1968, e su queste disposizioni ha giudicato l'adita sezione IV giurisdizionale del Consiglio di Stato.

3.2. - Al fine di dire fondata la proposta questione la Corte si rimette alla motivazione della sent. 28 giugno 1971 n. 160 (potior tempore alla ordinanza di rimessione) con la quale la Corte medesima ebbe a dichiarare incostituzionale, per contrasto con gli artt. 38 e 3 Cost., l'art. 10 comma primo d.l. 19 aprile 1939, n. 636, conv. nella l. 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte espressa con le parole: "a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o" e con le parole finali del comma "gli impiegati".

La distinzione tra "operai" e "impiegati" basata su criteri incerti e controversi fin da quando fu introdotta con la legge sull'impiego privato del lontano 1924, non é idonea, nell'attuale stato della disciplina dei rapporti di lavoro, a fornire un rigido criterio discriminatore di diverse capacità di guadagno in ordine al regime previdenziale: così motivò in quell'incontro la Corte la quale non mancò di soggiungere che l'espressa delega ad abolire la differenza, conferita con l. 21 luglio 1965 n. 903 (ribadita con l. 30 aprile 1969, n. 153) al Governo, trova riscontro nella Raccomandazione approvata il 27 settembre 1966 del Comitato economico e sociale della CEE, comprensiva delle "disposizioni che prevedono un'applicazione differente della nozione di stato d'invalidità agli operai e agli impiegati". Né vale obiettare che oggetto del precedente fosse l'assicurazione obbligatoria del rischio del lavoratore perché eadem é la ratio che collega l'attuale incidente con l'altro su cui fu resa la sent. 160/1971.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 29, 30 e 34 l. 5 marzo 1961, n. 90 (Stato giuridico degli impiegati dello Stato) e 23 l. 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato per il decentramento delle funzioni e il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali) nella parte in cui non determinano nello stesso modo previsto per gli impiegati dello Stato la durata massima dell'assenza, con conservazione del posto, degli operai dello Stato per motivi di salute e la dispensa dal servizio dei medesimi quando, per infermità, risultino in condizione di non poter riprendere la propria attività.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 1984.

 

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 5 novembre 1984.