Ordinanza n.242 del 1984

 

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ORDINANZA N. 242

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi primo e secondo del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465 (Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli del personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari), promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1976 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Torre Eugenio contro Ministero della Pubblica Istruzione ed altro, iscritta al n. 231 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 dell'anno 1977.

Visto l'atto di costituzione del Ministero della Pubblica Istruzione nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo e secondo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, nella parte in cui, omettendo di stabilire criteri per la sostituzione nella Commissione esaminatrice del concorso ad assistente ordinario del professore incaricato della materia alla cui cattedra si riferisce il concorso, impone di escludere dal concorso stesso il candidato che con detto professore si trovi in rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Considerato che la determinazione dei criteri richiesta dal giudice a quo importa scelte che non spettano alla Corte costituzionale ed in particolare una serie di previsioni anche organizzative riservate alla discrezionalità del legislatore:

che dunque la questione é manifestamente inammissibile (v. sentenze nn. 205, 214 e 314/1983).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo e secondo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, sollevata dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1984.