Ordinanza n 229 del 1984

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ORDINANZA N. 229

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), modificato dall'art. 15 della legge 12 gennaio 1980, n. 2, promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1981 dalla Commissione Tribunaria di primo grado di Gorizia sul ricorso proposto dalla Spa Bustese Industrie Riunite, iscritta al n. 836 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 dell'anno 1982.

Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, con ordinanza emessa il 16 luglio 1981 (R.O. 836/1981) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale delle "norme contenute nel d.P.R. n. 643 del 1972 (artt. 6 e 15), modificato dalla legge 12 gennaio 1980, n. 2", nella parte in cui non prevedono un adeguato meccanismo idoneo a depurare la base imponibile dell'incremento di valore apparente dovuto alla svalutazione monetaria;

Considerato che la questione, sollevata in una fattispecie di accertamento dell'incremento di valore per decorso di un decennio, é stata dichiarata non fondata, oltre che con sentenza n. 126 del 1979 per quanto concerne l'omessa previsione di un meccanismo idoneo a depurare la base imponibile dell'incremento dovuto alla svalutazione, anche con sentenza n. 239 del 1983 con specifico riguardo all'INVIM decennale;

che, in particolare, il riferimento, contenuto in ordinanza, all'art. 15 del d.P.R. n. 643 del 1972, come modificato dall'art. 1 della legge n. 2 del 1980, per quanto concerne il "regime delle detrazioni annue", non costituisce una censura autonoma rivolta al nuovo meccanismo introdotto dalla citata disposizione in seguito alla sentenza di questa Corte n. 126 del 1979, essendosi il giudice a quo limitato ad affermare che neppure con la citata disposizione "é stato approntato dal legislatore un meccanismo adeguato per l'eliminazione degli effetti conseguenti alla svalutazione monetaria", talché continuerebbe a permanere una situazione analoga a quella preesistente;

che in ordinanza non vengono prospettati motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Nonne integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle "norme contenute nel d.P.R. n. 643 del 1972 (artt. 6 e 15), modificato dalla legge 12 gennaio 1980, n. 2", nella parte in cui non prevedono un adeguato meccanismo idoneo a depurare la base imponibile dell'incremento di valore apparente dovuto alla svalutazione monetaria, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Gorizia con ordinanza in data 16 luglio 1981 R.O. 836/1981).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1984.