Sentenza n 226 del 1984

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SENTENZA N. 226

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 93, n. 1, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Approvazione del testo di legge del registro) e dell'art. 55, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), art. 20 legge 2 luglio 1949, n. 408 (Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 maggio 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di Siracusa sul ricorso di Rizza Giuseppina ed altri, iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 dell'anno 1977;

2) ordinanza emessa il 22 maggio 1978 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli sul ricorso di Romano Gennaro, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'anno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto in fatto

Nel giudizio relativo al ricorso proposto da Rizza Giuseppina, Genovese Giuseppe e Genovese Maurizio contro una ingiunzione dell'Ufficio del registro per il pagamento dell'imposta nella misura normale solidalmente dovuta dal loro dante causa Genovese Alfonso, quale venditore, con atto registrato il 25 settembre 1962, di una casa in costruzione, a seguito della decadenza dal beneficio dell'imposta a misura fissa previsto dalla legislazione regionale, (legge reg. sic. 28 aprile 1954, n. 11: Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie), a suo tempo ottenuto dall'acquirente, la Commissione Tributaria di primo grado di Siracusa, con ordinanza 18 maggio 1977 (R.O. n. 373 del 1977) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 93 n. 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Testo di legge del registro) nonché dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, terzo comma, ("Disciplina dell'imposta di registro"), in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione.

Premesso che le disposizioni impugnate prevedono l'obbligo solidale a carico di tutte (indiscriminatamente) le parti contraenti (e quindi anche del venditore) del pagamento dell'imposta di registro, osserva il giudice a quo che nell'ipotesi di decadenza dal beneficio dell'imposta a misura fissa (concesso a richiesta del solo compratore), decadenza la quale é sempre addebitabile al compratore (che solo può influire col proprio comportamento sull'evento cui é connessa la decadenza stessa), la produzione a carico del venditore, voluta dalle dette disposizioni, delle conseguenze sfavorevoli (pagamento dell'imposta in misura normale e degli interessi moratori) di un comportamento del compratore, appare in contrasto con i precetti costituzionali invocati e precisamente:

a) con l'art. 3 Cost., in quanto, i due soggetti contraenti non si trovano in posizione eguale dinanzi alla legge;

b) con l'art. 24 Cost., in quanto al venditore non é data alcuna azione per impedire al compratore il comportamento che dà luogo alla decadenza;

c) con l'art. 53 Cost., in quanto si pretende da un soggetto il pagamento di una imposta senza il presupposto essenziale della sussistenza specifica della sua capacità contributiva.

É intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'interventore ha pregiudizialmente eccepito la parziale inammissibilità della questione in relazione alla applicabilità alla fattispecie del solo art. 93 n. 1 dell'abrogata legge di registro r.d. n. 3269 del 1923 - e non anche dell'art. 55 d.P.R. n. 634 del 1972 - essendo sia la registrazione del contratto di compravendita (in data 25 settembre 1962) sia la decadenza dal beneficio fiscale anteriori all'entrata in vigore del citato decreto n. 634 del 1972.

Nel merito ha osservato:

1) relativamente alla denunciata violazione dell'art. 3 Cost., che il principio della solidarietà passiva a vantaggio del creditore non presuppone affatto, nemmeno nel diritto civile, una identica situazione di tutti i debitori, essendo anzi la sua ragion d'essere proprio quella di far considerare irrilevante per il creditore le diversità di comportamento dei più debitori;

2) relativamente alla denunciata violazione dell'art. 53 Cost., che in materia di imposte indirette la capacità contributiva va valutata con minor rigore e con stretto riferimento al presupposto di imposta; che l'individuazione operata dal legislatore dei criteri di collegamento fra il presupposto e dati soggetti, con conseguente imposizione solidale a loro carico, non può essere sindacata che sotto il profilo dell'assoluta arbitrarietà o irrazionalità; che il beneficio fiscale di cui si tratta é posto nell'interesse sia del compratore che del venditore, il quale può realizzare prezzi più elevati nelle condizioni del mercato incentivato, sicché é ragionevole che egli sia assoggettato all'obbligazione tributaria (anche) nel caso che vengano a mancare le ragioni dell'agevolazione;

3) relativamente, infine, alla denunciata violazione dell'art. 24 Cost., che la riferibilità all'uno o all'altro soggetto del comportamento che ha dato luogo alla decadenza dalle agevolazioni fiscali non rileva per la obbligazione tributaria, attenendo essa esclusivamente ai rapporti interni tra condebitori, disciplinati dalla comune azione di regresso ovvero da eventuali garanzie che l'alienante può stipulare all'atto della conclusione del contratto.

Nel giudizio relativo al ricorso proposto da Romano Gennaro contro una ingiunzione per il pagamento dell'intera imposta di registro da lui solidalmente dovuta quale venditore, con atto registrato l'11 febbraio 1965, di un suolo, a seguito della decadenza dal beneficio dell'imposta a misura fissa previsto dall'art. 20 legge 2 luglio 1949, n. 408 (Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie), cui l'acquirente era stato ammesso all'atto della registrazione, la Commissione tributaria di secondo grado di Napoli ha sollevato, su iniziativa di parte, con ordinanza 22 maggio 1978 (R.O. n. 429 del 1979) questione di legittimità costituzionale, sempre in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dello stesso art. 93, n. 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e inoltre dell'art. 20 legge 2 luglio 1949 n. 408, dianzi citato.

Nel giudizio relativo a tale seconda ordinanza, argomentata in modo sostanzialmente identico a quella della Comissione tributaria di primo grado di Siracusa, non vi é stata costituzione di parte, né vi é stato intervento del Presidente del Consiglio.

Considerato in diritto

1. - I giudizi relativi alle due ordinanze in epigrafe vengono riuniti e decisi con unica sentenza, perché le questioni di legittimità costituzionale, che ne sono oggetto, sono in parte identiche e in parte connesse.

Entrambe le ordinanze mettono in dubbio, infatti, la legittimità in riferimento agli stessi parametri - artt. 3, 24, 53 Cost. - dell'art. 93, n. 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e cioé della normativa che assoggetta al pagamento dell'imposta di registro il venditore in solido col compratore. E ciò anche se il dubbio é formulato in relazione alla particolare ipotesi - regolata secondo l'ordinanza della Commissione tributaria di primo grado di Siracusa, nella fattispecie da questa considerata, dal detto art. 93 e dall'art. 55, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, e secondo l'ordinanza della Commissione tributaria di secondo grado di Napoli, nella fattispecie da questa considerata, dal combinato disposto del detto art. 93 e dell'art. 20 legge 2 luglio 1949, n. 408 - di assoggettamento solidale del venditore all'imposta nella misura normale in relazione alla decadenza, dovuta a fatto del compratore, dal beneficio dell'imposizione a misura fissa previsto in materia edilizia.

2. - Nel quadro delle questioni così impostate, quelle sollevate dalla Commissione tributaria di Siracusa, in accoglimento dell'eccezione dell'intervenuta Presidenza del Consiglio e sulla scorta del criterio enunciato nella precedente sentenza di questa Corte n. 126 del 1979, vanno dichiarate inammissibili, per irrilevanza, nella parte in cui investono l'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. E ciò in quanto, a norma dell'art. 77 dello stesso decreto n. 634 del 1972, questo si applica soltanto agli atti formati dopo la sua entrata in vigore e nella specie si desume dall'ordinanza di rimessione che l'atto era stato registrato il 25 settembre 1962 e quindi anteriormente (l'intervenuta Presidenza del Consiglio ha anzi rilevato che la stessa decadenza dal beneficio é anteriore all'entrata in vigore del decreto in argomento).

3. - La parziale dichiarazione di inammissibilità non toglie rilevanza e ammissibilità alle questioni sollevate dalla Commissione tributaria di Siracusa, per quanto concerne l'art. 93 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, né le rende sostanzialmente diverse da quelle sollevate dalla Commissione tributaria di Napoli, ammissibilmente formulate anche nei confronti dell'art. 20 della legge 2 luglio 1949, n. 408, (disposizione regolatrice della decadenza dal beneficio) applicabile alla fattispecie. Infatti per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (sentenze n. 4730 del 1981, n. 3369 del 1977) e cioé per diritto vivente, la normativa in base alla quale le parti del contratto, e quindi anche il venditore, sono tenute in solido al pagamento dell'imposta di registro nella misura normale in caso di decadenza dal beneficio, si concentra nell'art. 93, n. 1, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, essendo la vicenda ricostruita con riguardo al mancato avveramento di una condizione sospensiva apposta all'obbligazione tributaria quale originariamente prevista dalla detta disposizione e alla conseguente operatività ex tunc dell'obbligazione medesima.

4. - Così individuato il meccanismo normativo oggetto delle censure, può passarsi all'esame di queste, che in entrambe le ordinanze di rimessione, dal contenuto argomentativo sostanzialmente identico, prospettano:

a) il contrasto del detto meccanismo con l'art. 3 Cost., in quanto esso, ponendo a carico anche del venditore, sotto il profilo della solidarietà, gli effetti negativi (pagamento dell'imposta nella misura normale e degli interessi) del mancato avveramento della condizione sospensiva cui é subordinata la obbligazione tributaria dell'imposta nella misura normale - sebbene tale mancato avveramento sia imputabile al solo compratore - determinerebbe ingiustificato disparità di trattamento fra le parti del contratto;

b) il contrasto del detto meccanismo con l'art. 24 Cost., in quanto esso non consentirebbe al venditore di agire contro il compratore per costringerlo ad adoperarsi per l'avveramento della condizione;

c) il contrasto del detto meccanismo con l'art. 53 Cost., in quanto l'imposizione tributaria a carico del venditore, in solido col compratore, prescinderebbe dalla sussistenza specifica della capacità contributiva del primo.

5. - Per il modo stesso in cui opera il meccanismo normativo denunciato, la questione introdotta con la censura sub c) assume sotto un primo profilo carattere pregiudiziale, in quanto finisce per toccare la imposizione del debito d'imposta di registro a carico del venditore, in solido con l'altro contraente, anche indipendentemente dal condizionamento connesso al beneficio fiscale. Il venditore, infatti, é già in origine tenuto, in solido col compratore, al pagamento dell'imposta nella misura normale ed é tale originaria obbligazione solidale (che il condizionamento sospende sostituendola con l'obbligazione - peraltro parimenti a suo carico in via solidale - del pagamento dell'imposta a misura fissa) a riprendere vigore ex tunc, come se mai fosse stata condizionata, in caso di mancato avveramento della condizione.

Per ritenere non fondata la questione stessa sotto tale profilo é sufficiente rifarsi agli orientamenti emersi nella giurisprudenza di questa Corte in tema di capacità contributiva con specifico riferimento alle dimensioni soggettive dell'obbligazione tributaria nell'imposta di registro.

Punto fermissimo della detta giurisprudenza é anzitutto che per capacità contributiva deve intendersi la idoneità soggettiva all'obbligazione tributaria desumibile dal presupposto d'imposta, e che il collegamento come istituito dal legislatore fra il presupposto e i soggetti dell'obbligazione non é sindacabile, in riferimento al parametro ora invocato, se non sotto il profilo dell'arbitrarietà e irrazionalità (sentenze nn. 120 e 144 del 1972).

Ciò posto, questa Corte ha ammesso che il collegamento stabilito, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, dalla normativa in argomento con soggetti non direttamente partecipi dell'atto soggetto a registrazione, e la conseguente imposizione solidale a loro carico del debito d'imposta, non sono irrazionali né arbitrari quante volte intercorrano rapporti economico-giuridici fra i detti soggetti e quelli direttamente partecipi dell'atto (sent. n. 120 del 1972). E sulla base di tale criterio ha escluso l'irrazionalità dell'imposizione solidale a carico del procuratore ad negotia di una delle parti contraenti (sent. n. 178 del 1982).

In tal modo questa Corte ha implicitamente ritenuto che non sono irrazionali il collegamento con l'atto, come istituito dalla legge, delle stesse parti contraenti, senza distinzione fra compratore e venditore, e la imposizione tributaria solidale a carico di entrambi.

D'altra parte anche a muovere dalle sole premesse ed affermazioni esplicite di questa Corte sull'argomento, non si vede come potrebbe ritenersi irrazionale o arbitrario il collegamento col presupposto, che sia costituito da un contratto di vendita, delle stesse parti contraenti e quindi del venditore. Senza dire che, se si accedesse a una nozione della capacità contributiva quale capacità economica rivelata dal presupposto, neanche in tal caso potrebbe apparire irrazionale avere ravvisato la capacità contributiva, in relazione alla portata economica dell'affare, nel venditore, che dispone del bene, che ne é oggetto, e ne riscuote il prezzo.

Sotto l'aspetto, pur enucleabile dalla censura sub c), del dubbio circa la razionalità dell'attribuzione di una nuova e diversa capacità contributiva al venditore quale base del ripristinamento dell'imposizione a suo carico solidale in conseguenza di un fatto addebitabile al solo compratore, la questione per un verso deve ritenersi senz'altro non fondata, perché, come é stato chiarito, non si tratta di una capacità contributiva nuova e diversa, ma dell'originario collegamento istituito con l'atto di vendita, sulla base del quale collegamento soltanto é ripristinata, in virtù del congegno condizionale, a carico del contraente venditore, l'obbligazione solidale per l'imposta nella misura normale (in luogo dell'obbligazione per l'imposta nella misura fissa, pur essa - a suo carico - solidale). Per altro verso deve ritenersi strettamente connessa, anzi sostanzialmente identica alla questione sollevata con la censura sub a) e pertanto esposta a seguirne le sorti.

6. - La questione proposta con la censura sub a) concerne la legittimità ex art. 3, comma primo Cost. del meccanismo risultante dall'inserimento del congegno condizionale nello schema dell'obbligazione (solidale) tributaria dell'imposta di registro in relazione al noto beneficio, e particolarmente il modo di operare del meccanismo nel senso che il ripristinamento ex tunc dell'obbligazione solidale per l'imposta nella misura normale a carico di tutti i contraenti - rectius, di tutti gli originari debitori solidali (giacché qui il contratto viene in considerazione solo come presupposto di imposta e la qualità di contraente viene in considerazione solo in quanto criterio di individuazione dei debitori d'imposta) - anche quando il mancato avveramento é imputabile a uno solo di essi (qui il compratore), determinerebbe un ingiustificato sfavore a danno degli altri (qui il venditore).

Ma un tale meccanismo e il suo modo obbiettivo - che é il modo suo proprio - di funzionamento ricorrono, al di là della ipotesi di obbligazione solidale tributaria in argomento, in ogni caso di obbligazione solidale condizionata, giacché trovano la loro causa per un verso nella struttura del fenomeno condizionale e per altro verso in quella dell'obbligazione solidale. É da osservare infatti:

a) che il parziale accostamento compiuto dall'art. 1359 c.c. fra mancato avveramento della condizione e inadempimento (imputabile) dell'obbligazione - che sono fenomeni diversi, perché l'avveramento della condizione non é in obligatione - col riferire la cosiddetta "finzione di avveramento" della condizione all'imputabilità del mancato avveramento al debitore che vi é interessato, opera nei soli rapporti fra ereditore e debitore al fine di garantire il primo nei confronti del secondo, non anche nei rapporti fra debitori solidali al fine di discriminare fra questi rispetto al creditore rendendo esenti dagli effetti del mancato avveramento i debitori incolpevoli;

b) che, anzi, nelle obbligazioni solidali, in relazione al fenomeno dell'inadempimento imputabile dell'obbligazione (cioé dell'inadempimento vero e proprio), vige il principio dell'irrilevanza dell'imputabilità del detto inadempimento a uno solo dei debitori solidali al fine di liberare gli altri (art. 1307 c.c.).

E il discorso vale ugualmente per la decorrenza degli interessi, dipendente anche essa dal funzionamento obbiettivo del meccanismo (oltre che dalla operatività dell'art. 1282, comma primo c.c.).

Poiché, peraltro, non già la legittimità costituzionale del detto meccanismo in sé é qui messa in dubbio, ma quella della sua adozione nell'obbligazione tributaria in argomento - senza che sia neppure precisato se il dubbio nasca in relazione alla natura di obbligazione ex lege, anziché ex contractu (nella quale ipotesi esso investirebbe ogni obbligazione tributaria, anzi ogni obbligazione ex lege) ovvero in relazione a particolari caratteri dell'imposta di registro - é sufficiente rispondere che la contestata adozione é frutto di scelta legislativa per nulla irrazionale o arbitraria, e che d'altra parte essa non introduce ingiustificata disparità di trattamento né fra le parti contraenti - come impropriamente si osserva nella ordinanza di rimessione (é stato chiarito che qui venditore e compratore vengono in considerazione come coobbligati e non come contraenti) - né fra coobbligati solidali.

Infatti da un lato la misura normativa risponde adeguatamente all'interesse del fisco, ritenuto prevalente dal legislatore, a che l'obbligazione tributaria nella interezza del suo contenuto (ammontare nella misura normale), nonché dei suoi termini soggettivi e della sua potenzialità di realizzazione (pluralità di obbligati con vincolo solidale), sia ripristinata quando comunque sono rimasti frustrati gli scopi per i quali soltanto l'obbligazione medesima era stata sospesa col beneficio fiscale.

Dall'altro essa controbilancia adeguatamente i vantaggi che dalla sospensione e dal beneficio fiscale ritraggono tutti i coobbligati solidali: nella specie anche il venditore il quale, come é stato opportunamente sottolineato (vedi le argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato), beneficia, oltre che della sospensione, delle occasioni più numerose e più favorevoli che l'agevolazione fiscale, come ogni altra forma di incentivazione, induce nel mercato edilizio.

Anche la questione sollevata con la censura sub a) é dunque non fondata.

7. - La questione proposta con la censura sub b) é del pari non fondata.

L'inesperibilità, anche essa risalente alla natura e al funzionamento del meccanismo sopra descritto, di mezzi di tutela preventiva di tipo inibitorio o anticipatorio da parte del condebitore solidale, nel caso di obbligazione sospensivamente condizionata, nei confronti di ogni altro condebitore solidale, che sia in grado di influire col proprio comportamento sul mancato avveramento della condizione sospensiva, non importa per se stessa violazione dell'art. 24 Cost..

A parte la limitatezza della tutela preventiva che in tema di condizione pendente é data allo stesso creditore (art. 1356 c.c.), la giurisprudenza di questa Corte é infatti nel senso che la denunciata violazione non ricorre per la sola mancanza di mezzi di tutela di un dato tipo, quando ne soccorrono altri (cfr. da ultimo sentenza n. 63 del 1982); e nella specie a favore del detto condebitore soccorrono mezzi di tutela successiva, quanto meno di tipo reintegrativo (regresso). Né si tratta qui di diritti in relazione alla cui natura sia ipotizzabile, sostenendosene la significanza, l'essenzialità della tutela preventiva del tipo sopra indicato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi relativi alle due ordinanze in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma terzo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Siracusa con la ordinanza 18 maggio 1977 in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 93, n. 1, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Siracusa con la stessa ordinanza 18 maggio 1977 in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 93. n. 1, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e 20, legge 2 luglio 1949, n. 408 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli con l'ordinanza 22 maggio 1978 in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1984.