SENTENZA N. 226
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 93, n. 1, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Approvazione
del testo di legge del registro) e dell'art. 55, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di
registro), art. 20 legge 2 luglio 1949, n. 408 (Disposizioni per l'incremento
delle costruzioni edilizie), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 maggio 1977 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Siracusa sul ricorso di Rizza Giuseppina ed altri,
iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa il 22 maggio 1978 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Napoli sul ricorso di Romano Gennaro, iscritta
al n. 429 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'anno 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 aprile
1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto in fatto
Nel giudizio relativo al ricorso proposto da
Rizza Giuseppina, Genovese Giuseppe e Genovese Maurizio contro una ingiunzione
dell'Ufficio del registro per il pagamento dell'imposta nella misura normale
solidalmente dovuta dal loro dante causa Genovese Alfonso, quale venditore, con
atto registrato il 25 settembre 1962, di una casa in costruzione, a seguito
della decadenza dal beneficio dell'imposta a misura fissa previsto dalla
legislazione regionale, (legge reg. sic. 28 aprile 1954, n.
11: Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie), a suo tempo ottenuto
dall'acquirente,
Premesso che le disposizioni impugnate prevedono l'obbligo solidale a
carico di tutte (indiscriminatamente) le parti contraenti (e quindi anche del
venditore) del pagamento dell'imposta di registro,
osserva il giudice a quo che nell'ipotesi di decadenza dal beneficio
dell'imposta a misura fissa (concesso a richiesta del solo compratore),
decadenza la quale é sempre addebitabile al compratore (che solo può influire
col proprio comportamento sull'evento cui é connessa la decadenza stessa), la
produzione a carico del venditore, voluta dalle dette disposizioni, delle
conseguenze sfavorevoli (pagamento dell'imposta in misura normale e degli
interessi moratori) di un comportamento del compratore, appare in contrasto con
i precetti costituzionali invocati e precisamente:
a) con l'art. 3 Cost.,
in quanto, i due soggetti contraenti non si trovano in posizione eguale dinanzi
alla legge;
b) con l'art. 24 Cost.,
in quanto al venditore non é data alcuna azione per impedire al compratore il
comportamento che dà luogo alla decadenza;
c) con l'art. 53 Cost.,
in quanto si pretende da un soggetto il pagamento di una imposta senza il
presupposto essenziale della sussistenza specifica della sua capacità
contributiva.
É intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'interventore ha pregiudizialmente eccepito la
parziale inammissibilità della questione in relazione alla
applicabilità alla fattispecie del solo art. 93 n. 1 dell'abrogata legge di
registro r.d. n. 3269 del 1923 - e non anche dell'art. 55 d.P.R.
n. 634 del 1972 - essendo sia la registrazione del contratto di compravendita
(in data 25 settembre 1962) sia la decadenza dal beneficio fiscale anteriori
all'entrata in vigore del citato decreto n. 634 del 1972.
Nel merito ha osservato:
1) relativamente alla denunciata violazione
dell'art. 3 Cost., che il principio della solidarietà
passiva a vantaggio del creditore non presuppone affatto, nemmeno nel diritto
civile, una identica situazione di tutti i debitori, essendo anzi la sua ragion
d'essere proprio quella di far considerare irrilevante per il creditore le
diversità di comportamento dei più debitori;
2) relativamente alla denunciata violazione
dell'art. 53 Cost., che in materia di imposte
indirette la capacità contributiva va valutata con minor rigore e con stretto
riferimento al presupposto di imposta; che l'individuazione operata dal
legislatore dei criteri di collegamento fra il presupposto e dati soggetti, con
conseguente imposizione solidale a loro carico, non può essere sindacata che
sotto il profilo dell'assoluta arbitrarietà o irrazionalità; che il beneficio
fiscale di cui si tratta é posto nell'interesse sia del compratore che del
venditore, il quale può realizzare prezzi più elevati nelle condizioni del
mercato incentivato, sicché é ragionevole che egli sia assoggettato
all'obbligazione tributaria (anche) nel caso che vengano a mancare le ragioni dell'agevolazione;
3) relativamente, infine, alla denunciata violazione dell'art. 24 Cost., che la riferibilità
all'uno o all'altro soggetto del comportamento che ha dato luogo alla decadenza
dalle agevolazioni fiscali non rileva per la obbligazione tributaria, attenendo
essa esclusivamente ai rapporti interni tra condebitori, disciplinati dalla
comune azione di regresso ovvero da eventuali garanzie che l'alienante può
stipulare all'atto della conclusione del contratto.
Nel giudizio relativo al ricorso proposto da
Romano Gennaro contro una ingiunzione per il pagamento dell'intera imposta di
registro da lui solidalmente dovuta quale venditore, con atto registrato l'11
febbraio 1965, di un suolo, a seguito della decadenza dal beneficio
dell'imposta a misura fissa previsto dall'art. 20 legge 2 luglio 1949, n. 408
(Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie), cui l'acquirente
era stato ammesso all'atto della registrazione,
Nel giudizio relativo a tale seconda ordinanza,
argomentata in modo sostanzialmente identico a quella della Comissione
tributaria di primo grado di Siracusa, non vi é stata costituzione di parte, né
vi é stato intervento del Presidente del Consiglio.
Considerato in diritto
1. - I giudizi relativi alle due ordinanze in
epigrafe vengono riuniti e decisi con unica sentenza, perché le questioni di
legittimità costituzionale, che ne sono oggetto, sono in parte identiche e in
parte connesse.
Entrambe le ordinanze mettono in dubbio, infatti, la legittimità in riferimento agli stessi parametri - artt.
3, 24, 53 Cost. - dell'art. 93, n. 1 del r.d. 30 dicembre
1923, n. 3269, e cioé della normativa che assoggetta
al pagamento dell'imposta di registro il venditore in solido col compratore.
E ciò anche se il dubbio é formulato in relazione alla
particolare ipotesi - regolata secondo l'ordinanza della Commissione tributaria
di primo grado di Siracusa, nella fattispecie da questa considerata, dal detto
art. 93 e dall'art. 55, comma terzo, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 634, e secondo l'ordinanza della Commissione tributaria di
secondo grado di Napoli, nella fattispecie da questa considerata, dal combinato
disposto del detto art. 93 e dell'art. 20 legge 2 luglio 1949, n. 408 - di
assoggettamento solidale del venditore all'imposta nella misura normale in
relazione alla decadenza, dovuta a fatto del compratore, dal beneficio
dell'imposizione a misura fissa previsto in materia edilizia.
2. - Nel quadro delle questioni così impostate,
quelle sollevate dalla Commissione tributaria di Siracusa, in accoglimento
dell'eccezione dell'intervenuta Presidenza del Consiglio e sulla scorta del
criterio enunciato nella precedente sentenza di questa Corte n. 126 del 1979,
vanno dichiarate inammissibili, per irrilevanza, nella parte in cui investono
l'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. E ciò
in quanto, a norma dell'art. 77 dello stesso decreto n. 634 del 1972, questo si
applica soltanto agli atti formati dopo la sua entrata in vigore e nella specie
si desume dall'ordinanza di rimessione che l'atto era
stato registrato il 25 settembre 1962 e quindi anteriormente
(l'intervenuta Presidenza del Consiglio ha anzi rilevato che la stessa
decadenza dal beneficio é anteriore all'entrata in vigore del decreto in
argomento).
3. - La parziale dichiarazione di inammissibilità
non toglie rilevanza e ammissibilità alle questioni sollevate dalla Commissione
tributaria di Siracusa, per quanto concerne l'art. 93 del r.d. 30 dicembre
1923, n. 3269, né le rende sostanzialmente diverse da quelle sollevate dalla
Commissione tributaria di Napoli, ammissibilmente formulate anche nei confronti
dell'art. 20 della legge 2 luglio 1949, n. 408, (disposizione regolatrice della
decadenza dal beneficio) applicabile alla fattispecie. Infatti
per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (sentenze n. 4730 del
1981, n. 3369 del 1977) e cioé per diritto vivente,
la normativa in base alla quale le parti del contratto, e quindi anche il
venditore, sono tenute in solido al pagamento dell'imposta di registro nella
misura normale in caso di decadenza dal beneficio, si concentra nell'art. 93,
n. 1, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, essendo la vicenda ricostruita con
riguardo al mancato avveramento di una condizione
sospensiva apposta all'obbligazione tributaria quale originariamente prevista
dalla detta disposizione e alla conseguente operatività ex tunc
dell'obbligazione medesima.
4. - Così individuato il meccanismo normativo oggetto delle censure, può
passarsi all'esame di queste, che in entrambe le ordinanze di rimessione, dal contenuto argomentativo
sostanzialmente identico, prospettano:
a) il contrasto del detto meccanismo con l'art. 3 Cost., in quanto esso, ponendo a carico anche del venditore,
sotto il profilo della solidarietà, gli effetti negativi (pagamento
dell'imposta nella misura normale e degli interessi) del mancato avveramento della condizione sospensiva cui é subordinata
la obbligazione tributaria dell'imposta nella misura normale - sebbene tale
mancato avveramento sia imputabile al solo compratore
- determinerebbe ingiustificato disparità di trattamento fra le parti del
contratto;
b) il contrasto del detto meccanismo con l'art. 24 Cost., in quanto esso non consentirebbe al venditore di agire contro
il compratore per costringerlo ad adoperarsi per l'avveramento
della condizione;
c) il contrasto del detto meccanismo con l'art. 53 Cost., in quanto l'imposizione tributaria a carico del
venditore, in solido col compratore, prescinderebbe dalla sussistenza specifica
della capacità contributiva del primo.
5. - Per il modo stesso in cui opera il meccanismo normativo denunciato,
la questione introdotta con la censura sub c) assume sotto un primo profilo
carattere pregiudiziale, in quanto finisce per toccare la imposizione
del debito d'imposta di registro a carico del venditore, in solido con l'altro
contraente, anche indipendentemente dal condizionamento connesso al beneficio
fiscale. Il venditore, infatti, é già in origine tenuto,
in solido col compratore, al pagamento dell'imposta nella misura normale ed é
tale originaria obbligazione solidale (che il condizionamento sospende
sostituendola con l'obbligazione - peraltro parimenti a suo carico in via
solidale - del pagamento dell'imposta a misura fissa) a riprendere vigore ex tunc, come se mai fosse stata condizionata, in caso di
mancato avveramento della condizione.
Per ritenere non fondata la questione stessa sotto tale
profilo é sufficiente rifarsi agli orientamenti emersi nella giurisprudenza di
questa Corte in tema di capacità contributiva con specifico riferimento
alle dimensioni soggettive dell'obbligazione tributaria nell'imposta di
registro.
Punto fermissimo della detta giurisprudenza é anzitutto che per capacità
contributiva deve intendersi la idoneità soggettiva
all'obbligazione tributaria desumibile dal presupposto d'imposta, e che il
collegamento come istituito dal legislatore fra il presupposto e i soggetti
dell'obbligazione non é sindacabile, in riferimento al parametro ora invocato,
se non sotto il profilo dell'arbitrarietà e irrazionalità (sentenze nn.
120 e 144 del
1972).
Ciò posto, questa Corte ha ammesso che il collegamento stabilito, secondo
la giurisprudenza della Corte di cassazione, dalla normativa in argomento con
soggetti non direttamente partecipi dell'atto soggetto
a registrazione, e la conseguente imposizione solidale a loro carico del debito
d'imposta, non sono irrazionali né arbitrari quante volte intercorrano rapporti
economico-giuridici fra i detti soggetti e quelli direttamente partecipi
dell'atto (sent. n. 120 del 1972). E sulla base di tale criterio ha escluso l'irrazionalità
dell'imposizione solidale a carico del procuratore ad negotia
di una delle parti contraenti (sent.
n. 178 del 1982).
In tal modo questa Corte ha implicitamente ritenuto che non sono irrazionali il collegamento con l'atto, come istituito
dalla legge, delle stesse parti contraenti, senza distinzione fra compratore e
venditore, e la imposizione tributaria solidale a carico di entrambi.
D'altra parte anche a muovere dalle sole premesse ed affermazioni
esplicite di questa Corte sull'argomento, non si vede come potrebbe ritenersi
irrazionale o arbitrario il collegamento col presupposto, che sia costituito da
un contratto di vendita, delle stesse parti contraenti e quindi del venditore.
Senza dire che, se si accedesse a una nozione della
capacità contributiva quale capacità economica rivelata dal presupposto,
neanche in tal caso potrebbe apparire irrazionale avere ravvisato la capacità
contributiva, in relazione alla portata economica dell'affare, nel venditore,
che dispone del bene, che ne é oggetto, e ne riscuote il prezzo.
Sotto l'aspetto, pur enucleabile dalla censura sub c), del dubbio circa
la razionalità dell'attribuzione di una nuova e diversa capacità contributiva
al venditore quale base del ripristinamento
dell'imposizione a suo carico solidale in conseguenza di un fatto addebitabile
al solo compratore, la questione per un verso deve ritenersi senz'altro non
fondata, perché, come é stato chiarito, non si tratta di una capacità
contributiva nuova e diversa, ma dell'originario collegamento istituito con
l'atto di vendita, sulla base del quale collegamento soltanto é ripristinata,
in virtù del congegno condizionale, a carico del contraente venditore, l'obbligazione
solidale per l'imposta nella misura normale (in luogo dell'obbligazione per
l'imposta nella misura fissa, pur essa - a suo carico - solidale). Per altro
verso deve ritenersi strettamente connessa, anzi sostanzialmente identica alla
questione sollevata con la censura sub a) e pertanto esposta a seguirne le
sorti.
6. - La questione proposta con la censura sub a) concerne la legittimità
ex art. 3, comma primo Cost. del meccanismo risultante dall'inserimento del
congegno condizionale nello schema dell'obbligazione (solidale) tributaria
dell'imposta di registro in relazione al noto
beneficio, e particolarmente il modo di operare del meccanismo nel senso che il
ripristinamento ex tunc
dell'obbligazione solidale per l'imposta nella misura normale a carico di tutti
i contraenti - rectius, di tutti gli originari
debitori solidali (giacché qui il contratto viene in considerazione solo come
presupposto di imposta e la qualità di contraente viene in considerazione solo
in quanto criterio di individuazione dei debitori d'imposta) - anche quando il
mancato avveramento é imputabile a uno solo di essi
(qui il compratore), determinerebbe un ingiustificato sfavore a danno degli
altri (qui il venditore).
Ma un tale meccanismo e il suo modo obbiettivo - che é il modo suo proprio - di funzionamento ricorrono, al di là della
ipotesi di obbligazione solidale tributaria in argomento, in ogni caso di
obbligazione solidale condizionata, giacché trovano la loro causa per un verso
nella struttura del fenomeno condizionale e per altro verso in quella
dell'obbligazione solidale. É da osservare infatti:
a) che il parziale accostamento compiuto dall'art. 1359 c.c. fra mancato avveramento della condizione e inadempimento (imputabile)
dell'obbligazione - che sono fenomeni diversi, perché l'avveramento
della condizione non é in obligatione - col riferire
la cosiddetta "finzione di avveramento"
della condizione all'imputabilità del mancato avveramento
al debitore che vi é interessato, opera nei soli rapporti fra ereditore e debitore al fine di garantire il primo nei
confronti del secondo, non anche nei rapporti fra debitori solidali al fine di
discriminare fra questi rispetto al creditore rendendo esenti dagli effetti del
mancato avveramento i debitori incolpevoli;
b) che, anzi, nelle obbligazioni solidali, in relazione
al fenomeno dell'inadempimento imputabile dell'obbligazione (cioé dell'inadempimento vero e proprio), vige il principio
dell'irrilevanza dell'imputabilità del detto inadempimento a uno solo dei
debitori solidali al fine di liberare gli altri (art. 1307 c.c.).
E il discorso vale ugualmente per la decorrenza degli interessi,
dipendente anche essa dal funzionamento obbiettivo del
meccanismo (oltre che dalla operatività dell'art. 1282, comma primo c.c.).
Poiché, peraltro, non già la legittimità costituzionale del detto
meccanismo in sé é qui messa in dubbio, ma quella della sua adozione
nell'obbligazione tributaria in argomento - senza che sia neppure precisato se
il dubbio nasca in relazione alla natura di
obbligazione ex lege, anziché ex contractu
(nella quale ipotesi esso investirebbe ogni obbligazione tributaria, anzi ogni
obbligazione ex lege) ovvero in relazione a
particolari caratteri dell'imposta di registro - é sufficiente rispondere che
la contestata adozione é frutto di scelta legislativa per nulla irrazionale o
arbitraria, e che d'altra parte essa non introduce ingiustificata disparità di
trattamento né fra le parti contraenti - come impropriamente si osserva nella
ordinanza di rimessione (é stato chiarito che qui
venditore e compratore vengono in considerazione come coobbligati e non come
contraenti) - né fra coobbligati solidali.
Infatti da un lato la misura normativa risponde
adeguatamente all'interesse del fisco, ritenuto prevalente dal legislatore, a
che l'obbligazione tributaria nella interezza del suo contenuto (ammontare
nella misura normale), nonché dei suoi termini soggettivi e della sua
potenzialità di realizzazione (pluralità di obbligati con vincolo solidale),
sia ripristinata quando comunque sono rimasti frustrati gli scopi per i quali
soltanto l'obbligazione medesima era stata sospesa col beneficio fiscale.
Dall'altro essa controbilancia adeguatamente i vantaggi che dalla
sospensione e dal beneficio fiscale ritraggono tutti i coobbligati solidali:
nella specie anche il venditore il quale, come é stato opportunamente sottolineato (vedi le argomentazioni dell'Avvocatura dello
Stato), beneficia, oltre che della sospensione, delle occasioni più numerose e
più favorevoli che l'agevolazione fiscale, come ogni altra forma di
incentivazione, induce nel mercato edilizio.
Anche la questione sollevata con la censura sub a) é
dunque non fondata.
7. - La questione proposta con la censura sub b) é del
pari non fondata.
L'inesperibilità, anche essa
risalente alla natura e al funzionamento del meccanismo sopra descritto, di
mezzi di tutela preventiva di tipo inibitorio o anticipatorio
da parte del condebitore solidale, nel caso di obbligazione sospensivamente
condizionata, nei confronti di ogni altro condebitore solidale, che sia in
grado di influire col proprio comportamento sul mancato avveramento
della condizione sospensiva, non importa per se stessa violazione dell'art. 24 Cost..
A parte la limitatezza della tutela preventiva che in tema di condizione
pendente é data allo stesso creditore (art. 1356 c.c.), la giurisprudenza di
questa Corte é infatti nel senso che la denunciata
violazione non ricorre per la sola mancanza di mezzi di tutela di un dato tipo,
quando ne soccorrono altri (cfr. da
ultimo sentenza n. 63 del 1982); e nella specie a favore del detto condebitore
soccorrono mezzi di tutela successiva, quanto meno di tipo reintegrativo
(regresso). Né si tratta qui di diritti in relazione alla
cui natura sia ipotizzabile, sostenendosene la significanza,
l'essenzialità della tutela preventiva del tipo sopra indicato.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi relativi alle due ordinanze in
epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 55, comma terzo, d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 634 sollevate, in riferimento agli artt.
3, 24 e 53 Cost., dalla
Commissione tributaria di primo grado di Siracusa con la ordinanza 18 maggio
dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 93, n. 1, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Siracusa
con la stessa ordinanza 18 maggio
dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 93. n.
1, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e 20, legge 2 luglio 1949, n. 408 sollevate,
in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Napoli con l'ordinanza 22 maggio
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1984.