Sentenza n 217 del 1984

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SENTENZA N. 217

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644 (Revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro) in relazione agli artt. 10, nn. 3, 14 e 15, e 11, n. 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; art. 2, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di Lucera sul ricorso proposto da Tancredi Vittorio, iscritta al n. 640 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 26 aprile 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di Lucera, sono state sollevate le questioni di legittimità costituzionale in oggetto, esponendosi quanto segue.

Con l'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ("Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria"), fu stabilito di procedere alla revisione della composizione e competenza funzionale e territoriale delle Commissioni tributarie.

In esecuzione di tale delega, fu emanato il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), il cui art. 2, ai primi due commi, disciplina:

a) l'ambito di competenza territoriale delle Commissioni di primo grado, reso identico a quello dei tribunali (comma primo);

b) il criterio determinativo della stessa competenza territoriale, fissato (a preferenza di altri possibili, quali ad es. l'ubicazione degli immobili fonte del reddito, il domicilio del ricorrente, ecc.) "nel luogo ove ha sede l'Ufficio finanziario nei cui confronti il ricorso é proposto" (comma secondo).

Successivamente, con d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644 ("Revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro"), emanato anch'esso in forza della delega contenuta nell'art. 11 della legge n. 825 del 1971, fu operata la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari.

Gli artt. 1 e 2 di tale d.P.R. - secondo il giudice a quo - avrebbero violato il principio del giudice naturale "tutte le volte che un Comune sia stato ricompreso, per effetto di detta revisione, nella circoscrizione territoriale di un ufficio finanziario avente sede in un luogo posto al di fuori della circoscrizione giudiziaria (del Tribunale) nel quale esso Comune é invece ricompreso".

Essi avrebbero violato, altresì, la delega contenuta nella legge n. 825 del 1971, agli artt. 11, n. 2, 10, n. 3, n. 14 e n. 15.

Al riguardo il giudice a quo sottolinea che l'art. 10, n. 15, della legge di delega risulterebbe in concreto violato dalle norme del d.P.R. n. 644, ove si consideri che della Commissione di primo grado di Lucera (giudicante nella fattispecie) "sono chiamati a far parte componenti designati dai comuni di Sannicandro, di Serracapriola, di Troia, compresi nell'ambito territoriale della Commissione medesima ma non degli uffici finanziari impositori, ed altresì che i contribuenti domiciliati nell'ambito territoriale di questa Commissione (nei comuni suddetti ad es.) debbono adire, per le controversie tributarie cui siano interessati, la Commissione tributaria di primo grado di Foggia (Ufficio II.DD. di S. Severo in quel territorio ricadente) della quale fanno parte i componenti designati dai suddetti comuni di residenza dei contribuenti.

Secondo il giudice a quo, poi, "sotto altro profilo può ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 2 del d.P.R. n. 636/1972 per violazione del principio di immutabilità del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost. e primo comma del medesimo d.P.R. n. 636) nei limiti in cui, il rispetto del disposto di detto secondo comma ("la competenza é determinata dal luogo ove ha sede l'Ufficio finanziario nei cui confronti é proposto il ricorso"), impone al contribuente di adire una Commissione tributaria di primo grado diversa da quella che, per ragioni di territorio (identità dell'ambito territoriale del tribunale e della Commissione di primo grado) e con riferimento al comune di residenza, si porrebbe come suo giudice tributario naturale.

Davanti a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, in quanto la normativa impugnata non violerebbe il principio del giudice naturale, non garantendo questo in alcun modo la coincidenza della competenza territoriale delle Commissioni tributarie con quella dei tribunali. Neppure violerebbe la delega contenuta nella legge n. 825 del 1971, in quanto questa non contiene indicazioni né sul numero né sulle sedi delle commissioni tributarie.

Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita in primo luogo della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76, 134 e 25 Cost. - nonché in relazione all'art. 10 nn. 3, 14 e 15 ed all'art. 11, n. 2, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 - degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644, nella parte in cui, a seguito della revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, comportano la conseguenza che il contribuente avente domicilio in un comune compreso nella circoscrizione territoriale di un tribunale e, quindi, della corrispondente commissione tributaria di primo grado, venga sottratto alla giurisdizione di questa commissione per il fatto che l'ufficio impositore competente é stato compreso nella circoscrizione di altro tribunale.

Il giudice a quo dubita, in secondo luogo, della legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto attraverso la già cennata violazione della legge di delega n. 825 del 1971, il cittadino verrebbe sottratto al giudice naturale, con violazione dell'art. 25 Cost.

Entrambe le questioni non sono fondate.

2. - Il giudice a quo procede dal presupposto che a norma della legge 9 ottobre 1971, n. 825, la circoscrizione delle commissioni tributarie di primo grado debba coincidere con quella dei tribunali civili e di conseguenza é indotto a dubitare che il legislatore delegato si é allontanato da queste disposizioni, perché ha violato sia l'art. 76 della Costituzione, relativo alla attività legislativa delegata, sia l'art. 25, sul principio del giudice naturale, in quanto avrebbe consentito che un comune venga, ai fini tributari, compreso nella circoscrizione di un ufficio finanziario che ha sede nella circoscrizione giudiziaria di tribunale diverso da quello nel cui ambito trovasi quel comune. In tal caso, infatti, il contribuente dovrebbe rivolgersi a tribunale diverso da quello naturale a norma della legge n. 825.

Ma tale presupposto non trova riscontro alcuno nelle disposizioni di tale legge.

L'art. 10 di essa non contiene alcuna disposizione applicabile al problema in questione, neppure nei punti invocati nella ordinanza del giudice a quo.

Invero il n. 3 non ha alcuna attinenza con questo tema, perché si riferisce alla fase dell'accertamento tributario; il n. 14 tratta della competenza territoriale delle commissioni tributarie ma non pone alcuna norma vincolante per il legislatore delegato, limitandosi ad affermare che nel decreto delegato occorre procedere alla revisione, fra l'altro, delle competenze territoriali delle commissioni predette; il n. 15, infine, vuole soltanto che gli enti locali possano designare alcuni dei componenti le commissioni in questione, cioé tocca il diverso problema della composizione degli organi collegiali in parola.

L'art. 11, n. 2, a sua volta, prescrive la revisione delle circoscrizioni territoriali ed il riordinamento degli uffici periferici ma si limita a stabilire che la revisione si ispiri a criteri di funzionalità e di riduzione dei servizi.

In queste condizioni, ovviamente, il legislatore delegato era libero di fissare la competenza territoriale tanto degli uffici finanziari (il che é stato fatto con il d.P.R. n. 644 del 1972) quanto dei giudici tributari (d.P.R. n. 636 del 1972) nel modo ritenuto più idoneo e conveniente in rapporto alla peculiarità della materia.

Con l'art. 2 del d.P.R. n. 636 del 1972 ha stabilito, al primo comma, che le commissioni di primo grado hanno competenza territoriale e sedi identiche a quelle dei tribunali, ma con il secondo comma ha risolto il diverso problema della individuazione del luogo nel quale deve essere proposto il giudizio ed ha stabilito che la competenza delle commissioni tributarie é determinata dal luogo nel quale ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti il ricorso viene proposto richiamando così il criterio generale posto dall'art. 18, primo comma, del c.p.c.

Se così stanno le cose, né il d.P.R. n. 644 né il d.P.R. n. 636 hanno in alcun modo violato l'art. 76 Cost., perché la legge di delega non ha fissato alcun criterio sul punto in questione.

Ma ovviamente da ciò discende altresì che non é stato violato neppure il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.): il giudice precostituito per legge, in materia, non può essere altri che quello indicato dallo stesso legislatore delegato.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 134 Cost. - che riguarda le competenze della Corte costituzionale, rispetto alle quali la normativa impugnata non ha alcuna incidenza - essa non é motivata dal giudice a quo ed appare del tutto inconferente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644 ("Revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro") nonché dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), sollevate con ordinanza 26 aprile 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di Lucera, in riferimento agli artt. 25, 76 e 134 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

 

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1984.