Ordinanza n.206 del 1984

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ORDINANZA N. 206

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali) promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1979 dal Tribunale di Isernia nel procedimento civile vertente tra Iannaccone Livio e Cosenza Bruno iscritta al n. 999 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'anno 1980.

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con ord. 7 novembre 1979 il Tribunale di Isernia, nel procedimento civile di cui in rubrica, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 n. 3 T.U. 16 maggio 1960 n. 570 con riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.

- che, ad avviso del remittente, l'incompatibilità del detto articolo con i menzionati principi costituzionali dipendeva dall'equiparazione, agli effetti dell'ineleggibilità a Consigliere comunale, della posizione degli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, a quella di coloro che dai suddetti enti ricevono stipendio o salario,

- che, peraltro, e sempre con riferimento agli stessi parametri, riteneva il Tribunale remittente che pari illegittimità derivava anche dalla mancata previsione che la "vigilanza" di cui parla la legge, debba intendersi come "vigilanza istituzionale", e non come quella nascente da rapporti speciali determinati da contratto,

- che non é intervenuto il Presidente del consiglio dei ministri né vi é stata costituzione delle parti;

Considerato, però, che frattanto é intervenuta la l. 23 aprile 1981 n. 154 che all'art. 3 n. 1 ha profondamente innovato la materia stabilendo, quanto alla "dipendenza", che questa é rilevante esclusivamente se il dipendente abbia "poteri di rappresentanza o di coordinamento degli enti menzionati",

- che l'art. 12 della citata legge ne ha esteso l'applicazione ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato,

- che conseguentemente é opportuno che il Giudice remittente abbia a riconsiderare la situazione alla luce delle norme sopravvenute, per cui gli atti debbono essergli restituiti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Isernia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1984.