Ordinanza n.204 del 1984

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 204

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1983 dal Pretore di Legnano nei procedimenti penali riuniti a carico di Schipani Giuseppe iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Pretore di Legnano, con ordinanza del 21 marzo 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui esclude la possibilità di dichiarare estinto un reato punito con la sola multa, previa applicazione, su richiesta dell'imputato, della sanzione sostitutiva della "pena pecuniaria di pari importo";

b) dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost., nella parte in cui impedisce al giudice di applicare la sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato e di pronunciare conseguentemente l'estinzione del reato quando il pubblico ministero di udienza abbia espresso parere sfavorevole;

considerato che la questione sub a) é stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 148 del 1984, in quanto la "risoluzione del problema prospettato non rientra nei poteri di questa Corte ma spetta al legislatore";

e che la questione sub b) é stata già decisa dalla Corte con la sentenza n. 120 del 1984, che l'ha dichiarata non fondata "nei sensi di cui in motivazione", ed é poi stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 203 del 1984.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo l953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata, in riferimento all'art. 3 della costituzione, dal Pretore di Legnano con ordinanza del 21 marzo 1983;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Legnano con ordinanza del 21 marzo 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1984.