Ordinanza n.199 del 1984

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ORDINANZA N. 199

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma secondo, e 4, della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1982 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Azienda Municipale del Gas di Palermo e Civilleri Emilio ed altri, iscritta al n. 691 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma secondo, e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (recante norme a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati), per contrasto con l'art. 81 della Costituzione: argomentando che la sentenza n. 92/1981 della Corte - che ha già dichiarato l'illegittimità dell'art. 6 l. 1971 n. 824, "nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico" per l'erogazione di benefici combattentistici - in quanto ha lasciato in vita le disposizioni degli artt. 3 e 4 l. 336 ora denunciati (che appunto estendono i benefici in parola ai dipendenti dei menzionati enti locali), non avrebbe, perciò, eliminato la violazione dell'art. 81 Cost., rimanendo la spesa relativa ai benefici stessi comunque priva di copertura finanziaria;

e che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della impugnativa.

Considerato che, per altro, nel corso del giudizio stesso é entrato in vigore l'art. 30 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile l983, n. 131 (in G. U. n. 177 del 30 aprile 1983), che, con comma aggiunto all'art. 6 della l. 824 del 1971, prevede appunto la copertura dell'"onere finanziario derivante dall'applicazione della l. 1970 n. 336 al personale indicato dall'art. 4 della legge stessa", stabilendo che a tale onere, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno, "provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi";

e che, di conseguenza, va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo, perché rivaluti la rilevanza della proposta questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Palermo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1984.