SENTENZA N. 187
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi promossi con ricorsi dei Presidenti
delle Regioni Liguria, Piemonte, Veneto e Lombardia, notificati rispettivamente
il 24 e 27 febbraio 1978, depositati in cancelleria il 27 febbraio, 15 e 17
marzo 1978 ed iscritti ai nn. 2, 3, 6 e 7 del
registro 1978, per conflitti di attribuzione sorti a
seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre
1977 recante "Delimitazione dei bacini idrografici a carattere
interregionale in attuazione degli artt. 89 e 91 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616".
Visti gli atti di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 15 giugno 1982 il Giudice relatore Bucciarelli Ducci;
Uditi gli avvocati Giuseppe Pericu
per
Ritenuto in fatto
1. Le Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, in persona dei
Presidenti delle rispettive Giunte Regionali, con ricorsi notificati il 24 e 27
febbraio 1978, sollevavano conflitto di attribuzioni
nei confronti dello Stato, chiedendo le prime tre l'annullamento: a) dell'atto
3 ottobre 1977 del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
preliminare e preparatorio rispetto al provvedimento di cui alla lettera c); b)
della lettera 28 ottobre 1977, n. 1668, diretta dal Ministero dei Lavori Pubblici
alle Regioni per "sentirle" a norma degli artt.
89 e 91 d.P.R. 24 luglio 1977, n.
616; c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977,
recante "deliberazione dei bacini idrografici a carattere
interregionale" in attuazione degli artt. 89 e 91 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
616; d) della lettera 30 dicembre 1977, n. 1996, indirizzata dal Ministero dei
Lavori Pubblici alle Regioni; e) della circolare 30 dicembre 1977, n. 1995,
diramata dallo stesso Ministero agli uffici statali competenti; mentre la
regione Veneto chiedeva l'annullamento soltanto del decreto del Presidente del
Consiglio 22 dicembre 1977.
Si premette nei ricorsi che le opere idrauliche, comprese tra i
"lavori pubblici" rientranti, se di interesse
regionale, nella competenza regionale in virtù degli artt.
117 e 118 della Costituzione, sono tradizionalmente classificate in varie
classi, secondo criteri riconducibili all'impegnatività della singola opera e quindi del suo costo (cfr. artt. 3 e ss. r.d. 25 luglio
1904, n. 523).
Un primo passaggio di funzioni, in questo settore, dallo Stato alle
Regioni a statuto ordinario si ebbe con l'art. 2 d.P.R.
15 gennaio 1972, n. 8, che trasferiva alle Regioni le opere idrauliche di
quarta e quinta categoria e quelle non classificate.
Con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, si é
proceduto però ad un più ampio trasferimento: l'art. 88, n.
Dopo la data predetta, in mancanza delle leggi di riforma, le funzioni
per le opere dei bacini interregionali venivano "delegate" alle
Regioni interessate, che avrebbero dovuto esercitarle sulla
base di programmi fissati e coordinati dai competenti organi statali.
L'ultimo comma dell'art. 89, infine, disponeva che dal 1 gennaio 1978 le opere
idrauliche di terza categoria venivano
"attribuite" alle Regioni.
In attuazione di tale normativa, il Governo - proseguono i ricorsi - sulla base di una relazione del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici del 3 ottobre 1977, sottoponeva alle Regioni, con lettera 28
ottobre 1977, n. 1668, i criteri relativi alla delimitazione ed individuazione
dei bacini idrografici aventi carattere interregionale, con le relative
cartografie, assegnando per le osservazioni il termine del 30 novembre 1977,
entro il quale rispondevano in vario modo dieci Regioni (comprese tre delle
ricorrenti). Quindi il Presidente del Consiglio dei ministri con decreto del 22
dicembre 1977 (G.U. 29 dicembre 1977, n. 354) approvava l'elenco dei 27 bacini
idrografici a carattere interregionale (Taglialmento,
Lemene, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, Tartaro-Canalbianco,
Adige, Po, Reno, Marecchia, Conca, Tronto, Sangro, Trigno, Saccione, Fortore, Ofanto, Bradano, Sinni, Magra, Fiora, Tevere, Liri-Garigliano,
Volturno, Sele, Noce, Lao) e l'annessa cartografia.
Seguivano l'informativa del Ministero dei Lavori Pubblici alle Regioni del 30 dicembre 1977, n. 1996, e la circolare illustrativa
diretta agli organi statali competenti n. 1995 della stessa data.
Con la prima il Governo comunicava ai Presidenti delle Regioni a statuto
ordinario l'individuazione e la delimitazione dei bacini idrografici
interregionali; con la seconda il Governo stesso dava interpretazione alla
situazione normativa che si sarebbe venuta a determinare dopo la delimitazione
dei bacini, nel senso che la competenza in tema di opere
idrauliche e di autorizzazione a estrarre ghiaia si doveva ritenere ripartita
tra Stato e Regioni, trasferendo a queste ultime tutte le opere idrauliche e le
autorizzazioni attinenti a bacini idrografici non interregionali, mentre quelle
relative ai bacini interregionali sarebbero rimaste di competenza statale.
Con i ricorsi contro tali atti le Regioni rivendicano la propria
competenza su tutte le opere idrauliche di terza categoria, nonché,
in parte, su quelle di seconda categoria anche nei bacini idrografici
interregionali. Si deduce, infatti:
a) che la delimitazione dei bacini é stata compiuta
senza potere, perché mentre il decreto del Presidente del Consiglio é stato
emanato il 22 dicembre 1977, il d.P.R. n.
616/1977 é entrato in vigore soltanto il 1 gennaio 1978 (art. 137);
b) che la competenza ad emanare il provvedimento di delimitazione
spettava al Governo e non al Presidente del Consiglio;
c) che l'esiguità del termine assegnato alle Regioni per rispondere alle
proposte del Governo non ha loro consentito di esprimere compiutamente il proprio
avviso, cosicché non può dirsi che esse siano state
"sentite" come voluto dagli artt. 89, comma primo, e 91, n. 5, d.P.R.
n. 616;
d) che la pretesa dello Stato, di cui alla circolare n. 1995 del 30
dicembre 1977, di ricollegare alla delimitazione dei bacini la competenza -
statale o regionale, secondo che il corso d'acqua vi sia o
meno ricompreso - ad autorizzare l'escavazione
di sabbia e ghiaia (art. 62, lett. a) d.P.R. n. 616)
é destituita di fondamento, avendo tale delimitazione il solo effetto di determinare
le opere idrauliche di seconda categoria che non passano alle Regioni;
e) che, anche entro il perimetro dei bacini interregionali, le opere
idrauliche di terza categoria appartengono comunque
alla competenza delle Regioni ed anche quelle di seconda possano rientrarvi,
dopo l'espletamento delle procedure di cui all'art. 89, comma primo, qualora la
natura delle opere non coinvolga interessi nazionali;
f) che la delimitazione dei ventisette bacini é stata effettuata
con criteri tecnici assolutamente opinabili e insieme contraddittori, dilatando
esageratamente i perimetri allo scopo di restringere correlativamente
l'ambito delle funzioni trasferite alle Regioni in materia di opere idrauliche
e violando così gli artt. 117 e 118 Cost., nonché 79 e 89 d.P.R. n. 616.
In particolare
2. Si é costituito nei quattro giudizi il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
eccependo innanzitutto l'inammissibilità dei ricorsi. Infatti le impugnative degli atti del 3 e 28 ottobre 1977
non solo sarebbero dirette contro atti meramente preparatori, ma sarebbero
anche tardive, essendo trascorsi i sessanta giorni previsti dall'art. 39 della
legge 11 marzo 1953, n. 87. Quanto alle due circolari del 30 dicembre 1977, una, la n. 1996, sarebbe una semplice lettera di comunicazione,
di per sé inidonea ad invadere sfere di competenza; l'altra, la n. 1995,
sarebbe un atto meramente interno, che per la sua natura non può ledere la
competenza delle Regioni, le quali potrebbero eventualmente impugnare i singoli
atti con i quali lo Stato esercita in concreto le proprie attribuzioni. Ma
anche l'impugnativa del D.P.C.M. 22 dicembre 1977 non
é ammissibile perché con essa non si contesta tanto il
potere dello Stato di individuare e delimitare i bacini, quanto le modalità del
suo esercizio e pertanto al riguardo potrà ipotizzarsi un ricorso alle
giurisdizioni amministrative, ma non un conflitto di attribuzioni, che
presuppone l'invasione della sfera di competenza di altro soggetto
costituzionalmente rilevante.
Ugualmente inammissibile, oltre che infondata, é l'impugnativa
avverso il D.P.C.M. del 22 dicembre 1977 per
difetto di potere, essendo stato emanato prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 616/1977 che tale potere conferiva.
Inammissibile, in quanto il conflitto di attribuzione
presuppone che l'atto impugnato incida negativamente nella sfera di competenza
regionale, mentre nella specie l'anticipata delimitazione dei bacini non
avrebbe modificato in peggio la competenza regionale in materia di opere
pubbliche, che alla luce della precedente normativa era più ridotta (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2, n. 6, lett. c). Comunque infondata, in quanto basata su un'erronea
identificazione tra vigenza ed efficacia della legge. Il d.P.R.
n. 616, infatti, aveva effetto a far data dal 1
gennaio 1978 (art. 137), ma é entrato in vigore allo scadere della normale vacatio legis di quindici giorni
(artt. 73, terzo comma,
Cost. e 10 preleggi).
Infondato sarebbe anche il motivo della incompetenza
del Presidente del Consiglio, in quanto il D.P.C.M.
22 dicembre 1977 é stato regolarmente deliberato dal Consiglio dei ministri.
Quanto alla pretesa insufficienza del termine concesso alle Regioni,
l'impugnativa sarebbe inammissibile attenendo ad un vizio dell'atto che non é
correlato con una situazione costituzionalmente garantita. Nel merito dunque il
termine di circa un mese era del tutto congruo e rientrava entro i limiti della
razionalità, consentendo alle Regioni di predisporre e comunicare le proprie
osservazioni, come molte Regioni hanno fatto, tra le quali tre delle ricorrenti
(Piemonte, Lombardia e Veneto).
Passando alla sostanza delle impugnative, l'Avvocatura dello Stato
sostiene l'infondatezza della lagnanza delle Regioni in tema di
escavazione di sabbia e ghiaia, in quanto l'art. 62, lett. a) d.P.R. n. 616/1977 ha sì trasferito alle Regioni
l'autorizzazione per tale attività, ma lo ha fatto limitatamente ai corsi
d'acqua e spiagge e fondali lacuali di competenza regionale, propria o
delegata, escludendo quindi ogni potestà regionale nell'ambito dei bacini
interregionali, posto che la tutela delle opere idrauliche in tali bacini é di
competenza dello Stato (art. 89 d.P.R. n. 616).
Infondata sarebbe anche l'impugnativa diretta a rivendicare alle Regioni
la competenza su tutte le opere idrauliche di terza categoria. Al contrario -
secondo l'Avvocatura - tutte le opere idrauliche, di qualsiasi categoria,
sarebbero di competenza dello Stato se rientranti in un bacino interregionale.
La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 89 d.P.R. n. 616 (che stabilisce al 1 gennaio 1978 la
decorrenza per l'attribuzione alle Regioni delle opere idrauliche di terza
categoria) deve essere interpretata alla luce del principio di conservazione,
che impone di riconoscere alla norma stessa una qualche utilità per non doverla
considerare come un doppione del precetto contenuto nel successivo art. 137
(che fissa alla stessa data del 1 gennaio
Quanto alle impugnative che contestano i criteri tecnici seguiti dal
Governo nella individuazione e delimitazione dei
bacini interregionali, l'Avvocatura oppone il concetto di "inscindibilità
del bacino idrografico" elaborata dalla scienza contemporanea, che vede
nel bacino il momento unitario per qualsiasi seria pianificazione degli
interventi volti non solo alla conservazione e difesa del suolo, ma anche
all'utilizzo delle risorse idriche. Ne consegue che nell'ambito di un bacino
idrografico devono essere compresi oltre al corso principale, tutti gli
affluenti e sub-affluenti di qualsiasi ordine. Giustificata appare quindi sia
la delimitazione del bacino interregionale del Po come esteso a tutti i suoi
sub-affluenti, sia la identificazione quali bacini
interregionali di fiumi veneti che, per le loro connessioni con problemi di
rilievo nazionale, assumono un'importanza che travalica l'ambito regionale.
Né risponde al vero - conclude la difesa dello
Stato che l'impugnato decreto del Presidente del Consiglio non distingua tra
bacini idrografici di interesse nazionale, gli unici ad essere qualificati come
"interregionali" e bacini che, pur interessando più regioni, da tale
qualificazione rimangono esclusi. Infatti, su 50
bacini geograficamente interregionali, il Governo ne ha individuati e
delimitati soltanto 27, ritenendo che per gli altri 23, mancando ogni interesse
nazionale, si possa provvedere attraverso le forme di coordinamento tra Regioni
finitime previste dal d.P.R. n. 616.
Le Regioni Liguria, Lombardia e Veneto con successive memorie depositate
nei termini hanno contestato analiticamente le tesi sostenute dall'Avvocatura dello
Stato, ribadendo le ragioni esposte nell'atto
introduttivo ed ulteriormente sviluppandole.
3. Con provvedimenti legislativi successivi alla
proposizione dei ricorsi (D.L. 7 maggio 1980, n. 152, convertito nella legge 7
luglio 1980, n. 298; d.P.R. 28 febbraio 1981, n. 35,
convertito nella legge 29 aprile 1981, n. 162; d.P.R.
22 dicembre 1981, n. 789, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 53; Legge
28 dicembre 1982, n. 945) il termine di cui al secondo comma dell'impugnato
art. 89 d.P.R. n. 616/1977 - che fissava al 1
gennaio 1980 la delega alle Regioni delle funzioni statali in materia di opere idrauliche relative ai bacini interregionali - é
stato ripetutamente prorogato, finché, con il d.P.R.
12 agosto 1983, n. 372, convertito nella legge 11 ottobre 1985, n. 547, é stata
disposta, all'art. 1, un'ulteriore proroga a tempo indeterminato, "fino
alla data di entrata in vigore delle norme di ristrutturazione
dell'Amministrazione dei lavori pubblici".
Considerato in diritto
1.
In particolare tutte le Regioni ricorrenti hanno chiesto lo annullamento del decreto del Presidente del Consiglio del
22 dicembre 1977 (individuazione e delimitazione dei bacini di interesse
interregionale). Le Regioni Liguria, Piemonte e Lombardia hanno impugnato,
inoltre, anche la circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1995 del 30
dicembre 1977 ed il Piemonte e
2. Atteso il contenuto dei ricorsi, si deve affrontare in via preliminare
il problema dell'ammissibilità dei ricorsi stessi.
Questa Corte si é posta ripetutamente il quesito di quali siano gli atti
idonei a produrre un conflitto attuale di attribuzione
tra Stato e Regioni ed ha riconosciuto tale idoneità a "qualsiasi comportamento
effettivamente significante dello Stato o di una Regione che possa configurare
un atto invasivo dell'altrui sfera di competenza o tale da menomare le
possibilità di esercizio di altrui potestà" (ved.
da ultimo sent.
n. 120 del 2 ottobre 1979). Ed é stato anche
ritenuto dalla giurisprudenza della Corte che affinché un atto possa
considerarsi invasivo o lesivo dell'altrui competenza
deve essere pur sempre "idoneo a produrre un'immediata violazione o
menomazione di attribuzioni, come, ad esempio, l'indebito rifiuto di adottare
un provvedimento necessario affinché una Regione sia posta in grado di
esplicare un'attribuzione costituzionalmente ad essa spettante" (ved. sent.
n. 111 del 23 aprile 1976).
Anche un atto non definitivo che non invada direttamente la sfera del
ricorrente, come ad esempio una circolare ministeriale, può essere oggetto - ha
affermato
Invece l'atto del 3 ottobre 1977, con il quale il
Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici individua e delimita
cinquanta bacini idrografici che avrebbero carattere interregionale, é
dichiaratamente un atto tecnico - amministrativo interno e meramente
preparatorio.
Esso non solo non contiene alcuna manifestazione di volontà rivolta
all'esterno dell'Amministrazione dei lavori pubblici,
ma non comporta nemmeno una decisione, costituendo esplicitamente una proposta
di carattere tecnico rivolta agli organi amministrativi che dovranno decidere.
Tanto é vero che successivamente i cinquanta bacini
indicati dal Consiglio Superiore LL.PP. verranno ridotti a ventisette dal
decreto del Presidente del Consiglio del 22 dicembre 1977.
Carattere preparatorio, interno all'iter amministrativo previsto
dall'art. 89 del d.P.R. n. 616/1977, ha anche la
lettera del Ministro dei Lavori Pubblici del 28
ottobre 1977, n. 1668. Con essa infatti non si fa che
trasmettere alle Regioni interessate la cartografia dei cinquanta bacini
idrografici proposti dal Consiglio Superiore dei LL.PP.,
con la richiesta alle Regioni di esprimere sul punto il parere previsto dallo
stesso art. 89 e dall'art. 91, n. 5, citati. Anche
questa lettera, quindi, non ha alcun contenuto decisorio
e non comunica alle Regioni alcuna manifestazione di volontà.
Infine quanto ai ricorsi delle Regioni Piemonte e Lombardia contro i due
atti ora illustrati risultano entrambi tardivi perché
proposti oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 39 della legge
11 marzo 1953, n. 87.
4. Neppure la circolare del Ministro dei Lavori
Pubblici n. 1995 del 30 dicembre 1977 é invasiva della sfera di competenza
costituzionale spettante alle Regioni. Essa, infatti, é diretta
unicamente agli organi periferici dello Stato e sottolinea,
in via chiaramente interpretativa, che devono ritenersi tuttora comprese
"nella competenza dello Stato sia le funzioni amministrative afferenti
all'estrazione di inerti da corsi di acqua... sia quelle concernenti le opere
idrauliche di seconda e terza categoria".
Malgrado la inequivocabilità
di tale affermazione, essa non va al di là del suo dichiarato intento
orientativo ed interpretativo - in una fase normativa di carattere
esplicitamente temporaneo e transitorio, in attesa (come afferma lo stesso
legislatore nel d.P.R. n. 616/1977) di una disciplina
organica definitiva per le opere pubbliche - tanto che essa é destinata
soltanto agli organi della stessa Amministrazione dei Lavori Pubblici, operanti
nell'ambito dello Stato-apparato, senza assumere
alcun rilievo come chiara manifestazione esterna di volontà dello Stato stesso
intesa a sottrarre alle Regioni sfere di competenza
costituzionalmente riconosciute.
Pertanto i ricorsi proposti dalle Regioni Liguria, Piemonte
e Lombardia avverso tali atti vanno dichiarati inammissibili per
inidoneità degli atti stessi ad integrare la denunciata situazione di
conflitto.
5. Quanto al decreto del Presidente del Consiglio del 22 dicembre 1977,
esso é certamente un atto definitivo rivolto all'esterno dell'Amministrazione
statale, come tale idoneo a determinare un conflitto di attribuzioni.
Ed é indubitabile che esso incida nella sfera di competenza regionale, in
quanto attraverso l'identificazione e la delimitazione dei bacini idrografici
interregionali operata con il decreto si vengono in sostanza a ripartire le
competenze tra Stato e Regioni in ordine alle opere
idrauliche che a tali bacini appartengono, secondo le attribuzioni previste dal
citato art. 89.
La prima censura che viene mossa a tale
provvedimento concerne il difetto di potere del Presidente del Consiglio dei
ministri nel momento in cui lo ha emanato, e cioé -
secondo le Regioni - prima ancora dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 616/1977 che tale potere conferiva.
La censura presuppone però una infondata
identificazione tra l'efficacia del testo normativo, fissata dall'art. 137 al 1
gennaio 1978, e la sua entrata in vigore, che rimane determinata a seguito
della normale vacatio dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale (artt. 73, terzo comma Cost. e 10 preleggi) e cioé a partire dal 13 settembre 1977, essendo stato il d.P.R. n. 616 pubblicato il 29 agosto 1977 (G. U. n. 234). Il termine di un anno, per
l'emanazione da parte del Governo dell'atto previsto dagli artt.
89 e 91 citati, decorreva quindi da tale data e nessun rilievo può essere mosso al Governo stesso per avervi provveduto il
22 dicembre 1977.
Né appare fondata la censura relativa all'incompetenza
del Presidente del Consiglio ad emanare il provvedimento, che si assume invece
di spettanza del Consiglio dei ministri. In effetti il
decreto é stato emanato a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri,
cosicché é stata rispettata l'attribuzione di competenza al Governo contenuta
nel citato art. 89.
Altro motivo di impugnativa é la brevità del
termine concesso alle Regioni per formulare il loro parere circa la
delimitazione dei bacini. Non vi é tuttavia alcuna norma
costituzionale che statuisca circa la durata dei termini nelle ipotesi in cui
sia richiesto, per l'adozione di un provvedimento dello Stato, il parere delle
Regioni. In ogni caso non può ritenersi incongruo o irrazionale il
termine di un mese circa, che consentiva alle Regioni di comunicare le proprie
osservazioni, come molte di esse - in effetti - hanno
potuto fare. La congruità del termine va, peraltro, rapportata ai tempi
complessivi concessi allo stesso Governo dall'art. 89, cosicché, se ad esso era stato possibile procedere all'individuazione dei
bacini in un mese e mezzo dall'entrata in vigore della normativa (dal 13
settembre al 28 ottobre 1977), non si vede razionalmente perché non fosse
sufficiente alle Regioni il termine di oltre un mese (dal 28 ottobre al 30
novembre) per le loro osservazioni.
Comunque nel merito del provvedimento, il
Governo, individuando e delimitando i ventisette bacini indicati nell'elenco e
nella cartografia allegati al decreto, non ha fatto che esercitare un
potere-dovere ad esso conferito dallo stesso d.P.R.
n. 616/1977 (art. 89 citato) e non si é attribuita alcuna
funzione rientrante in una sfera di competenza delle Regioni protetta da
garanzie costituzionali.
Le Regioni Lombardia, Veneto e Liguria contestano, infatti, i criteri
tecnici di individuazione e delimitazione dei bacini,
assumendo che dall'eccessiva estensione degli stessi verrebbe menomata la
competenza ad esse riconosciuta dalla Costituzione e sostenendo inoltre che
l'adozione di un criterio meramente geografico non sarebbe sufficiente a
qualificare il carattere regionale o interregionale di un bacino. La censura
non può essere condivisa perché: da un lato non rientra certamente nel potere
di sindacato di questa Corte esaminare il merito dei criteri tecnici posti dal
Governo a fondamento della propria decisione; dall'altro lato non si può considerare
in contrasto con la nozione di bacino interregionale - di cui all'art. 89 del d.P.R. n. 616/1977 - l'identificazione dei bacini stessi
quando essi coinvolgano i territori di due o più regioni e si ravvisi nel contempo, da parte del Governo, l'esigenza di soddisfare
interessi di natura nazionale. Una volta che il legislatore ha ritenuto di
introdurre la distinzione tra bacini di carattere regionale e interregionale,
attribuendo a questi ultimi prevalente interesse nazionale,
tale da non poter essere sacrificato all'autonomia delle Regioni - come non é
contestato-rientra nella discrezionalità del Governo, cui é affidata la tutela
degli interessi nazionali in esame, adottare i criteri tecnico-amministrativi
che ritiene rispondenti alla logica della distinzione voluta dal legislatore,
quando questi non si manifestino chiaramente contrari ai canoni della
ragionevolezza. Ciò che certamente non si verifica nel
caso di specie, essendo la identificazione e la delimitazione dei bacini
interregionali sorrette da adeguate motivazioni tecniche ed essendo comunque
tale identificazione modificabile attraverso la stessa procedura (cfr. art. 89 citato, primo comma).
In ordine a tale provvedimento il ricorso va,
quindi, respinto.
6. Lo stesso ordine di considerazioni va svolto per quanto riguarda la
circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1996 del 30 dicembre 1977. Con essa, infatti, il Ministro si limita a comunicare alle
Regioni l'adempimento da parte del Governo del disposto degli artt. 89 e 91 del d.P.R. n. 616/1977, attraverso l'emanazione, appunto, del citato decreto del
Presidente del Consiglio del 22 dicembre 1977.
Non avendo tale decreto invaso una sfera di competenza regionale
costituzionalmente garantita, ne consegue che nemmeno la lettera che porta tale
decreto a conoscenza delle Regioni - senza alcuna ulteriore
manifestazione di volontà - può essere lesiva di attribuzioni regionali
tutelate da precetti costituzionali.
PER QUESTI MOTIVI
1. - dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione
proposti dalle regioni Liguria, Piemonte e Lombardia nei confronti dello Stato
avverso l'atto 3 ottobre 1977 del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, la lettera 28 ottobre 1977, n. 1668, del Ministro dei Lavori Pubblici
e la circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1995 del 30 dicembre 1977;
2. - respinge i ricorsi per conflitto di attribuzione
proposti dalle stesse Regioni e dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato
in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre
1977 (individuazione e delimitazione dei bacini idrografici interregionali) ed
alla circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1996 del 30 dicembre 1977.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1984.