Sentenza n.177 del 1984

 

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SENTENZA N. 177

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma terzo, della legge 2 aprile 1968, n. 424 (Modifiche e integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e della legge 29 aprile 1949, n. 264) promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1977 dal Pretore di Catania nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Maccarrone Gaetano ed altri e il Comune di Catania iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 dell'anno l977.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Catania e di Maccarrone Gaetano nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 settembre 1983 i1 Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Uditi l'avv. Salvatore Scollo per Maccarrone, Luigi Pennisi per il Comune di Catania.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con distinti ricorsi depositati tra il 4 e il 18 marzo 1977 Maccarrone Gaetano e altri 13 lavoratori - premesso di aver lavorato alle dipendenze del Comune di Catania in cantieri scuola dallo stesso gestiti, alcuni con la qualifica di istruttore ed altri di aiuto istruttore, in periodi compresi tra il 1972 e il 1975 - chiesero al Pretore di Catania in funzione di giudice del lavoro la condanna dell'intimato Comune al pagamento di somme, il cui importo variava in riferimento alla durata dei rispettivi rapporti di lavoro, per differenza paga, ratei 13ma mensilità e premio annuo, indennità sostitutiva delle ferie non godute ed indennità di anzianità in applicazione dell'allora vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e dell'art. 36 Cost., con gli interessi legali, la rivalutazione monetaria e le spese giudiziali.

II Comune di Catania, costituitosi in persona del Sindaco pro tempore, chiese il rigetto delle domande assumendo, sulla base dei fogli paga che produceva, di aver integralmente corrisposto ai ricorrenti il trattamento economico previsto dalla l. 2 aprile 1968, n. 424 (Modifiche ed integrazioni della l. 19 gennaio 1955, n. 25 e della l. 29 aprile 1949, n. 264), e la condanna dei ricorrenti medesimi nelle spese giudiziali.

Riuniti i ricorsi, Maccarrone sollevò questione d'incostituzionalità, per contrasto con 14 art. 36 Cost., dell'art. 6 l. 424/1968, il quale 1) estendeva l'art. 59 ultimo comma d.l. 18 novembre 1966, n. 976 (conv., con modificazioni, in l. 23 dicembre 1966, n. 1142) ai cantieri scuola previsti dalla l. 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni (comma primo), II) disponeva che ai lavoratori avviati ai cantieri scuola fosse corrisposto a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno - non cumulabile con l'indennità o il sussidio straordinario di disoccupazione - di lire 1.400 integrato con lire 100 per il coniuge a carico nonché per gli altri familiari a carico nonché per gli altri familiari di cui all'art. 35 comma secondo, l. 29 aprile 1949, n. 264 (comma secondo), III) inoltre disponeva che a carico del Fondo fossero posti "a) le spese per il trattamento economico del personale istruttore entro il limite di 8 ore giornaliere di effettivo lavoro e nella misura oraria di lire 450 per l'istruttore e di lire 410 per l'aiuto istruttore, b) le spese per la tutela previdenziale del personale di cui alla precedente lettera a), c) contributi, entro il limite di 5 unità per cantiere e di lire 2.200 pro capite per ogni giornata di effettivo lavoro, da concedersi agli enti gestori sulle spese inerenti al trattamento economico della manodopera specializzata, d) la spesa per eventuali contributi per l'acquisto di materiali. Tali contributi possono concedersi con provvedimenti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il limite di un milione di lire per ogni cantiere e con prevalenza in favore di enti gestori operanti nelle zone in via di sviluppo". A chiarimento la difesa di alcuni ricorrenti precisava in note autorizzate che l'art. 6 si limitava a porre a carico del Fondo un contributo che doveva essere integrato dall'ente gestore del cantiere al fine di adeguare la retribuzione da corrispondere all'istruttore e all'aiuto istruttore ai livelli previsti dalla contrattazione collettiva, alla cui disciplina i rapporti in controversia sarebbero soggetti ai sensi dell'articolo 62, comma terzo, l. 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), per il quale al "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori" restano devolute le attività del Fondo nazionale per l'addestramento professionale, costituito con contratto collettivo di lavoro stipulato in data 1 marzo 1943, tra l'ex Federazione dei costruttori edili e l'ex Federazione nazionale dei lavoratori dell'edilizia. La stessa difesa richiamava anche l'art. 5, l. 424/1968, per il quale "il trattamento economico del personale insegnante che presta a tempo indeterminato la propria attività nei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non può essere inferiore, avuto riguardo alla materia dell'insegnamento ed al tipo di corso, a quello previsto dai contratti collettivi per gli insegnamenti di scuole gestite da istituti non statali di educazione e di istruzione". Pertanto insisté nell'accoglimento dell'eccezione d'incostituzionalità, per contrasto con l'art. 36 Cost., dell'art. 6, l. 424/1968, ove fosse ritenuto applicabile, nella parte in cui limita il trattamento economico del personale istruttore e vice-istruttore a 450 e a 410 lire orarie.

1.2. - Con ordinanza emessa il 6 luglio 1977 (notificata il 6 e comunicata il 29 di luglio 1977; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 320 del 3 novembre 1977 e iscritta al n. 433 R.O 1977) l'adito Pretore ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 36 Cost., non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma terzo, l. 424/1968 nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento della retribuzione stabilita per l'istruttore e l'aiuto istruttore al mutato potere d'acquisto della lira, in contrasto con la svalutazione monetaria, ed esclude che la sopravvenuta non corrispondenza di detta retribuzione al salario sufficiente conferisca al giudice i poteri che gli vengono dall'art. 36, non senza avere in via preliminare negato fondamento alla interpretazione delle norme impugnate, poste a base della eccezione dei ricorrenti, per ciò che, mentre l'art. 5 si riferiva al trattamento economico del personale insegnante nei corsi per disoccupati, l'art. 6 rifletteva il trattamento economico del personale istruttore nei cantieri scuola, che neppure la lettera dell'art. 6 comma terzo giustificava l'interpretazione dei ricorrenti e che il riferimento al contratto collettivo del 1 marzo 1943 era dall'art. 62, comma terzo, l. 264/1949 effettuato al solo scopo di individuare la fonte di costituzione del Fondo nazionale per l'addestramento professionale, le cui attività venivano devolute al Fondo di nuova costituzione e non era quindi idoneo a desumerne l'applicabilità in materia di istruttori scuola della contrattazione collettiva e la incompletezza del trattamento economico previsto dall'art. 6. Posta a base dell'incidente l'interpretazione della disposizione impugnata, in virtù della quale questa prevedeva l'intero trattamento economico spettante al personale istruttore, il Pretore giudicò contraria all'art. 36 tale disposizione che contemplava la retribuzione giornaliera di lire 3.600 per l'istruttore e di lire 3.280 per l'aiuto istruttore la quale, se era congrua, per apprezzamento del legislatore aderente al mercato dei salari, nel 1968 e negli anni immediatamente successivi, più non era adeguata a partire dal 1972 e in particolare negli anni 1974-75 a causa della "galoppante inflazione, che costituisce fatto notorio e di comune esperienza". Né - sempre ad avviso del giudice a quo - poteva farsi ricorso a determinazione giudiziaria condotta sulla base dell'articolo 36 per essere questa esclusa dalla determinazione legislativa. In tal guisa motivata, la non manifesta infondatezza della questione questa era dal giudice a quo reputata rilevante dal momento che la somma più consistente reclamata dai lavoratori era costituita dalla differenza paga cui erano poi connesse le altre richieste. Né, infine, omise il Pretore di porre in chiaro la diversità di obietti tra l'incidente e la questione ritenuta infondata dalla Corte con sent. 67/1964, che riguardava il rapporto meramente assistenziale dei lavoratori disoccupati che conservavano tale status.

2.1. - Avanti la Corte, giusta procura in calce alle deduzioni depositate l'11 ottobre 1977, si é costituito nell'interesse del Comune di Catania l'avv. Luigi Pennisi concludendo per la manifesta infondatezza della proposta questione e argomentando da ciò che a) per il combinato disposto degli artt. 15 disp. sulla legge in generale, 70, 76, 77 e 101 Cost. e 23, l. 11 marzo 1953, n. 87 il potere di adeguare a futuri mutamenti situazioni già disciplinate compete al legislatore e non al giudice, e, comunque, la discesa negli anni tra il 1972 e il 1975 al disotto del livelli garantiti dall'art. 36 delle retribuzioni, pur inizialmente congrue, sarebbe smentita dalla successiva l. 6 agosto 1975, n. 418, la quale, se ha elevato le retribuzioni in esame a lire 8.000 e 7.000 giornaliere rispettivamente per gli istruttori e vice istruttori dei cantieri scuola ed ha previsto un meccanismo di adeguamento economico per il futuro, nulla ha disposto per il periodo intermedio tra le date di entrata in vigore delle due leggi (424/1968 e 418/1975). Giusta procura in margine all'atto depositato fuori termine il 4 aprile 1978, si é poi costituito nell'interesse del Maccarrone e di altri dieci lavoratori l'avv. Salvatore Scollo contestando la esattezza dell'interpretazione della normativa impugnata seguita dal Pretore e, in subordinata, concludendo per la fondatezza della questione.

É infine intervenuta, con atto depositato il 13 dicembre 1977, per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato osservando che la svalutazione monetaria successiva alla normativa impugnata, dallo stesso giudice a quo ritenuta congrua, "se ha influito in via di fatto su quel sistema di equilibrio, non ha però mutato il modo di regolamentazione del particolare rapporto ricompreso anch'esso nell'ambito delle finalità assistenziali che presiedono alla creazione e all'esercizio dei cantieri scuola per lavoratori disoccupati" e che "il legislatore ordinario, cui spetta di provvedere in materia, attesa la eccezionale natura e funzione sociale dei cantieri scuola, non ha mancato di adeguare con tempestività le sue situazioni al principio generale di cui all'art. 36 della Costituzione" e concludendo per la infondatezza della questione.

3. - Con decreto presidenziale del 21 luglio 1983 la discussione dell'incidente é stata fissata per l'udienza pubblica del 16 settembre 1983 nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione; a seguito di che sono comparsi gli avv.ti Scollo per i ricorrenti costituitisi e Pennisi, che nell'interesse del Comune di Catania ha eccepito l'irrilevanza della questione per difetto di legittimazione passiva del Comune medesimo e per la verificatasi prescrizione estintiva delle pretese creditizie dei ricorrenti. Non si é presentata l'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato in diritto

4.1. - La Corte non può prendere in esame le deduzioni scritte e orali della difesa del Maccarrone e di altri consorti per esserne stata la costituzione effettuata fuori termine né considerare precedente la sent. 67/1964 che riguardava il rapporto meramente assistenziale dei lavoratori disoccupati che conservano tale status.

4.2. - Il Pretore di Catania ha giudicato non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione d'illegittimità dell'art. 6, comma terzo, l. 2 aprile 1968, n. 424 (Modifiche ed integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e della legge 29 aprile 1949, n. 264), nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento della retribuzione stabilita per l'istruttore e l'aiuto istruttore al mutato potere d'acquisto della lira in conseguenza della svalutazione monetaria ed esclude che la sopravvenuta non corrispondenza di detta retribuzione al salario sufficiente conferisca al giudice i poteri che gli vengono dall'art. 36 Cost., e la questione in tal guisa delineata ha il Pretore reputato rilevante perché ha escluso che la norma potesse essere interpretata nel senso prospettato dai ricorrenti (mero contributo fisso del Fondo, applicabilità dei contratti collettivi e conseguente obbligo del Comune datore di lavoro di adeguare ad essi la retribuzione).

Orbene, anche a stare alla interpretazione dell'art. 6, comma terzo accolta nella ordinanza di rimessione, non può non constatarsi che il Pretore di Catania, nel negare al giudice il potere di adeguare ai dettami dell'art. 36 la retribuzione dei lavoratori, ha disatteso il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (sentt. 3473/1974, 1825/1976, 3000/1977, 3167/1977, 2917/1978), che attribuisce tale potere al giudice seppure ammonendo che l'esercizio del medesimo debba essere condotto con il rispetto delle regole di giudizio puntualizzate nel principio di diritto enunciato nella or menzionata sent. 3473/1974.

Né tale opera applicativa é nella specie preclusa per avere il legislatore elevato, in data successiva al lasso di tempo nel quale sono contenute le pretese dei lavoratori ricorrenti, la misura delle retribuzioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma terzo, l. 2 aprile 1968, n. 424 "nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamenti della retribuzione stabilita per l'istruttore e l'aiuto istruttore al mutato potere d'acquisto della lira in conseguenza della svalutazione monetaria, ed esclude che la sopravvenuta non corrispondenza di detta retribuzione al salario sufficiente conferisca al giudice i poteri che gli vengono dall'art. 36 della Costituzione" sollevata, in riferimento all'art.36 Cost., con ordinanza resa il 6 luglio 1977 dal Pretore di Catania nei procedimenti riuniti civili vertenti tra Maccarrone Gaetano ed altri e il Comune di Catania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO -  Ettore GALLO

 

Depositata in cancelleria il 20 giugno 1984.