Ordinanza n.174 del 1984

 

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ORDINANZA N. 174

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 gennaio 1983 dal Tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Palombaro Aldo, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 7 marzo 1983 dal Tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Spazzoni Walter, iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 dell'anno 1983;

3) ordinanza emessa il 28 marzo 1983 dal Tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Minni Antonio, iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con le ordinanze e nei procedimenti penali di cui all'epigrafe, il Tribunale di Perugia sollevava identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della l. 24 novembre 1981, n. 689 in relazione all'art. 3 Cost.,

- che, secondo il Tribunale - prima dell'entrata in vigore della citata legge, l'apprensione di selvaggina, in violazione dei divieti ed oltre i limiti di cui alla specifica legislazione in materia di caccia, integrava, nella giurisprudenza del Tribunale stesso, il reato di furto aggravato à sensi degli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.,

- che, però, dopo l'entrata in vigore del denunziato art. 9, che va applicato ai casi di specie in forza dell'art. 2 cod. pen., quella giurisprudenza non potrebbe più essere osservata in quanto "una disposizione della legge statale sulla caccia 27 dicembre 1977, n. 968" avrebbe carattere di specialità rispetto alla fattispecie di furto contemplata nel codice penale, mentre essa dovrebbe ricevere ancora ossequio ove il "furto venatorio" fosse commesso mediante violazione di una disposizione della legge regionale umbra sulla caccia 3 gennaio 1980, n. 1, in quanto, per il secondo comma dell'articolo impugnato, l'art. 624 cod. pen. dovrebbe trovare applicazione,

- che, nei casi di specie, sarebbero state violate sia la legge regionale che quella statale sulla caccia,

- che, tuttavia, il diverso trattamento, conseguente alla ipotesi di violazione di una sola delle due leggi, implica disparità in presenza di situazioni sostanzialmente eguali e determina, perciò, situazione d'incompatibilità coll'art. 3 Cost.

Considerato che, per aversi rapporto di specialità ex art.15 cod. pen., é indispensabile che tra le fattispecie raffrontate vi siano elementi fondamentali comuni, ma una di esse abbia qualche elemento caratterizzante in più che la specializzi rispetto all'altra, - che dalle ordinanze di rimessione non é dato in alcun modo di capire quale sia il ragionamento seguito dal Tribunale in quanto non risulta quale sia la norma violata dalla legge statale sulla caccia: il che é tanto più indispensabile ove si consideri che, in generale, fra ipotesi di furto previste dal codice penale e norme della legge statale sulla caccia il rapporto sembra piuttosto di concorso effettivo che non apparente,

- che il giudizio sulle questioni sollevate dalle tre ordinanze dev'essere riunito attesa la loro identità,

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Perugia con le ordinanze in epigrafe in relazione all'art. 3 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 20 giugno 1984.