SENTENZA N. 171
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 10 della legge Regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei
deputati all'Assemblea regionale siciliana) promosso con l'ordinanza emessa il
12 novembre 1982 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra
Sbrigata Leonardo e Granata Luigi ed altri iscritta al n. 925 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60
dell'anno 1983.
Visto l'atto di costituzione di Sbrigata Leonardo
nonché l'atto di intervento del Presidente della Regione Sicilia.
Udito nell'udienza pubblica del 16 settembre 1983 il Giudice relatore
Leopoldo Elia.
Uditi l'avvocato Leonardo Sbrigata per se stesso e
l'avvocato dello Stato Giuseppe del Greco per il Presidente della Regione
Sicilia.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza in data 12 novembre 1982, il Tribunale di Palermo
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge
regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29, nella parte in cui considera
ineleggibili i commissari, i liquidatori, i
presidenti o i componenti di consigli di amministrazione o di collegi
sindacali, i direttori generali o centrali di enti pubblici soggetti per legge
alla vigilanza o tutela della Regione, ovvero di enti in genere che siano
ammessi a godere e godano effettivamente in via ordinaria, indipendenza di
disposizioni di legge o di atti amministrativi vincolanti, di contributi,
concorsi o sussidi da parte della Regione, i quali in conseguenza di dimissioni
o di altra causa siano effettivamente cessati dalle loro funzioni prima della
convalida dell'elezione, ma non almeno novanta giorni prima del compimento di
un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali, in relazione
all'art. 51, primo comma, della Costituzione.
L'ordinanza veniva pronunciata nel corso di un
procedimento in cui Leonardo Sbrigata, primo dei non eletti di una lista per
l'assemblea regionale siciliana, chiedeva venisse annullata l'elezione di Luigi
Granata, adducendo che lo stesso si trovava in patente condizione di
ineleggibilità, ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge Regione
siciliana 20 marzo 1951, n. 29. Il Granata infatti,
già amministratore di un ente ospedaliero, aveva sì presentato le dimissioni
dalla carica prima dei novanta giorni previsti dall'art. 10 cit.,
ma le aveva indirizzate al presidente dell'Ospedale civico, organo secondo lo
Sbrigata incompetente, anziché al Consiglio Comunale dal quale promanava la sua
nomina.
A sostegno della dedotta illegittimità costituzionale della norma
impugnata, il Tribunale richiamava le sentenze di questa Corte nn. 129/1975 e 45/1977, entrambe nel senso che le
dimissioni possono essere date fino alla convalida delle elezioni, volendosi
con simili cause di ineleggibilità, non già evitare il
pericolo di una deformazione del risultato elettorale per effetto
dell'esercizio di funzioni utilizzabili come strumento di captatio
benevolentiae, bensì impedire il possibile conflitto
di interessi tra
2. - L'ordinanza é stata ritualmente
comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 2 marzo
1983.
Dinanzi alla Corte costituzionale si é
costituito lo Sbrigata, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio De Fina. É intervenuto il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana,
rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato.
3. - La difesa dello Sbrigata chiede che la
questione venga dichiarata inammissibile per assoluto difetto di rilevanza
riscontrabile ex actis. Osserva infatti
che l'oggetto esclusivo del giudizio a quo era la validità delle dimissioni
presentate dal Granata e non la tempestività delle medesime e quindi
un'eventuale pronunzia della Corte costituzionale non avrebbe alcuna influenza
ai fini della risoluzione della controversia.
Anche l'Avvocatura dello Stato chiede che la questione venga
dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, ma per motivi diversi. Ed infatti, dopo aver rilevato che, ove fosse applicabile
l'art. 10 cit., la questione sarebbe rilevante perché
le dimissioni furono accettate dal Consiglio Comunale (organo competente a
riceverle) entro i novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla
data della precedenti elezioni regionali, osserva che l'Ospedale civile di Cammarata, a seguito dell'entrata in vigore della legge sul
servizio sanitario nazionale, non é più compreso tra gli enti sottoposti alla
vigilanza della Regione, né fra quelli ammessi a godere di contributi, concorsi
o sussidi.
4. - Nella memoria successivamente presentata,
lo Sbrigata, mentre ribadisce il motivo di irrilevanza già dedotto, osservando
che la presentazione di dimissioni ad un organo incompetente deve far
considerare le stesse inesistenti, quindi tali da non poter essere validamente
accettate neppure dall'organo competente, rileva che ai sensi dell'art. 61
della legge n. 833/1978 il servizio sanitario nazionale si sarebbe dovuto
attuare mediante un graduale trasferimento ai Comuni per l'entrata in funzione
delle unità sanitarie locali. Di fatto in Sicilia le unità sanitarie sono
entrate in funzione il 1 gennaio 1983, essendo rimasti operanti fino a quella
data, secondo il vecchio ordinamento, gli enti ospedalieri.
Entrando poi nel merito della questione, la difesa dello
Sbrigata, citando le sentenze n. 46/1969, n. 129/1975 e 45/1977, assume
che questa Corte ha sempre presupposto la legittimità costituzionale della
ineleggibilità degli amministratori degli enti vigilati. Se la nuova legge n.
154/1981 ha sanzionato in modo meno rigoroso,
degradandolo ad incompatibilità, il divieto di cumulo per gli amministratori,
tale legge non potrebbe certo inficiare la disciplina in esame, tenuto conto
della potestà normativa esclusiva spettante alla Regione siciliana.
Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale
di Palermo investe in parte qua il combinato disposto del primo comma n. 4 e
dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge reg. sic. 20 marzo 1951, n. 29, come modificato dall'art. 1 della legge reg.
sic. 13 luglio 1972, n. 33, e dall'art. 33 della legge
reg. sic. 6 gennaio 1981, n.
2. - Preliminarmente é stata sollevata dalla parte attrice eccezione di inammissibilità per irrilevanza ex actis,
in quanto nel giudizio a quo si sarebbe dovuto decidere soltanto sulla validità
delle dimissioni del proclamato eletto e non sulla loro tempestività.
L'eccezione non é fondata. Il Tribunale infatti
ha rilevato che le dimissioni, in un primo tempo presentate ad un organo
incompetente (consiglio di amministrazione di ente ospedaliero) erano state
poi, ma non tempestivamente, accettate dall'organo competente (consiglio
comunale). Implicitamente quindi ha ritenuto che l'unico motivo per dubitare
della validità delle dimissioni, e perciò della nullità della convalida,
dedotta in via generale dal ricorrente, fosse quello della tempestività
dell'accettazione, così respingendo la tesi della inesistenza
o della non sanabilità delle dimissioni presentate ad un organo incompetente.
Comunque, ove fosse accolta la questione di
legittimità costituzionale, la presentazione delle dimissioni prima delle
elezioni non sarebbe obbligatoria ai fini di cui trattasi, giacché la causa di
ineleggibilità si sarebbe trasformata in causa di incompatibilità.
Sorte egualmente negativa é da riservare alla eccezione
dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui l'art. 10 non sarebbe applicabile agli
amministratori dell'ospedale civile di Cammarata,
perché la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (legge 23 dicembre
1978, n. 833) avrebbe sottratto ospedali ed unità sanitarie locali alla
vigilanza o tutela della Regione. Risulta infatti
dalla stessa ordinanza che in Sicilia, nel periodo che interessa il giudizio a
quo, i procedimenti di trasferimento ai comuni previsti dall'art. 61 della
stessa legge nonché quelli relativi alla costituzione delle U.S.L. non si erano
ancora conclusi.
3. - Nel merito la questione é fondata. In effetti, la ratio che ispira
le pronunzie di questa Corte richiamate nella
ordinanza del Tribunale di Palermo (n. 129/1975 e n. 45 del 1977)
non può non estendersi alla fattispecie normativa in esame.
In particolare, le sentenze nn. 129 del 1975 e 129del 1977
hanno dichiarato illegittime la normativa statale e regionale (rispettivamente
art. 15, n. 3, del T.U. approvato con d.P.R. 16
maggio 1960, n. 570 e art. 18, secondo comma, della legge regionale Trentino
Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5 (comma aggiunto dall'art. 7 della Legge reg. TAA
14 agosto 1967, n. 15)) l, nelle parti in cui
consideravano ineleggibili gli amministratori di
enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza del
comune, che fossero cessati dalla carica o che si fossero dimessi prima della
convalida della elazione.
La giurisprudenza avviata dalla sentenza n. 129 del
1975 (e proseguita con la pronunce nn. 45 e 129 del 1977)
tende a dare le precetto dell'art 51, primo comma, Cost., la più ampia estensione applicativa, compatibilmente con
la duplice finalità di garantire lo svolgimento della competizione elettorale
in condizioni di eguaglianza tra i candidati e di assicurare la autenticità o
la genuinità del voto.
A tal fine il ricorso all'istituto della ineleggibilità
andava delimitato in termini più rigorosi, in modo da escludere tutte le
situazioni di conflitto rilevanti soltanto a seguito dell'assunzione della
carica elettiva e suscettibili di essere rimosse in relazione all'effettivo
esercizio dei poteri da esso derivanti. Adottando nel 1975 e nel 1977 le scelte
giurisprudenziali che tendevano ad ampliare l'elettorato passivo (in precedenza
conformato dal legislatore con discrezionalità ben più larga di quella
consentita per l'elettorato attivo), questa Corte era
certo consapevole che le ipotesi di rinunzia, di opinione e di decadenza
conseguenti all'espansione della sfera delle incompatibilità si sarebbero
verificate con maggior frequenza, comportando variazioni rispetto alla
composizione degli organi collegiali immediatamente risultante dalle votazioni,
ma ha pure ritenuto che tali situazioni non fossero comunque assimilabili a
quelle che possono alterare la genuinità dei comportamenti elettorali.
Con la legge 23 aprile 1981, n. 154 (relativa alle cariche di consigliere
regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale), il legislatore statale ha
adottato anch'esso criteri ampliativi in tema di elettorato
passivo (del resto, secondo
La fattispecie di ineleggibilità, prevista
dall'art 10, comma primo, n. 4 della legge per l'elezione dei deputati
all'Assemblea regionale siciliana, nella parte che concerne gli enti
ospedalieri, corrisponde appunto ad uno dei casi di incompatibilità stabiliti
dall'art. 3, comma primo, n. 1, della legge n. 154 del 1981. Per dare dunque
sul punto piena attuazione all'art 51, primo comma Cost., interpretato alla luce della giurisprudenza di questa
Corte, occorre che le situazioni di ineleggibilità siano ridotte a situazioni
di incompatibilità, con le conseguenze già previste per le cause di
ineleggibilità sopravvenute dall'art. 62 della legge reg. sic. 20 marzo 1951,
n. 29. Tale risultato raggiungendosi attraverso la dichiarazione di illegittimità della norma che stabilisce ora, per il caso
predetto, l'obbligo di presentare le dimissioni dalla carica almeno 90 giorni
prima del compimento del quinquennio dalla data delle precedenti elezioni
regionali.
Né varrebbe opporre che la potestà legislativa della Regione siciliana a
proposito di elezione dell'Assemblea regionale
incontra limiti soltanto nei "principi fissati dalla Costituente in
materia di elezioni politiche" (art. 3, comma primo, Statuto, approv. con R.D.Lgs.
15 maggio 1946, n. 455); poiché é giurisprudenza ben ferma di questa Corte che
anche la potestà legislativa della Regione siciliana e delle altre a statuto
speciale, in materia di requisiti per accedere in condizione di eguaglianza
alle cariche elettive, deve essere strettamente limitata dai principi della
legislazione statale (sent.
n. 105 del 1957 e sent.
n. 26 del 1965) : deroghe ai criteri da questa
adottati quanto all'esercizio della capacità elettorale passiva sono perciò
ammissibili solo "in presenza di situazioni concernenti categorie di
soggetti, le quali siano esclusive per
Per le ragioni sovraesposte si
impone la dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa
denunziata, mentre spetta alla Regione siciliana di disciplinare la procedura
per la rimozione delle cause di incompatibilità (alle quali, del resto, é fin
d'ora riferibile l'art. 62, terzo comma, della legge reg. sic.n.
29 del 1951).
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la illegittimità costituzionale del
combinato disposto del primo comma n. 4 e dell'ultimo comma dell'art. 10 delle
Legge regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29 - come modificato dall'art. 1
della Legge regionale 13 luglio 1972, n. 33 e dall'art. 33 della Legge regionale
6 gennaio 1981, n. 6 - nella parte in cui é prevista la ineleggibilità dei
componenti del consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, i quali non
siano cessati dalle loro funzioni, in conseguenza di dimissioni o di altra
Causa, almeno 90 giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle
precedenti elezioni regionali, ovvero, in caso di scioglimento anticipato
dell'Assemblea regionale siciliana, entro dieci giorni dalla data del decreto
di convocazione dei comizi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO
Depositata in cancelleria il 20 giugno 1984.