Ordinanza n.152 del 1984

 

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 152

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con l'ordinanza emessa il 23 novembre 1976 dalla Commissione tributaria di primo grado di Lucca sul ricorso di Costa Osvaldo, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 100 dell'anno 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ord. 23 novembre 1976, la Commissione Tributaria di primo grado di Lucca sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 69 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 in relazione agli artt. 3, 24 e 41 Cost.

- che la questione era sorta in occasione dell'esame del ricorso di tale Costa Osvaldo avverso l'avviso di pagamento emesso dall'Ufficio del Registro di Lucca per modesta pena pecuniaria, a causa di insufficiente dichiarazione di valore in atto di compravendita, inferiore di un quarto a quello venale accertato,

- che il ricorrente sosteneva che il prezzo versato era effettivamente quello indicato nell'atto notarile, e che l'adesione alla valutazione dell'ufficio aveva motivazioni di opportunità che non contraddicevano alla verità del dichiarato,

- che la Commissione rilevava, però, che la legge prende in considerazione come base imponibile esclusivamente il valore venale dell'immobile, e che la pena pecuniaria, prevista per la oggettiva differenza superiore ad un quarto fra dichiarato ed accertato, si riferisce anche a comportamenti assolutamente incolpevoli,

- che proprio in ciò riteneva la Commissione di ravvisare una palese discriminazione (art. 3 Cost.) nei confronti della generalità per la quale, secondo il sistema che caratterizza l'ordinamento giuridico, il sorgere di una responsabilità e la soggezione ad una sanzione di qualsivoglia natura sarebbero subordinati all'esistenza di un comportamento volontario, imputabile a titolo di dolo o, quantomeno, di colpa,

- che da ciò discenderebbe altresì la violazione dell'art. 24 Cost. in quanto il cittadino si vedrebbe così privato di far valere in giudizio l'assenza di qualsiasi colpevolezza nella sua condotta,

- che - ad avviso della Commissione - una siffatta situazione sarebbe incompatibile col disposto di cui all'art. 41 Cost., in quanto ne risulterebbe limitata la libertà dell'iniziativa privata, che verrebbe privata dei risultati conseguiti dalla parte nel libero gioco delle leggi economiche della domanda e dell'offerta in relazione alle particolari condizioni dei contraenti,

- che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la dichiarazione d'infondatezza della questione, dato che soltanto in materia penale la responsabilità sarebbe limitata a fatti volontari e colpevoli, mentre in tutto il sistema tributario é diffuso un complesso di sanzioni collegate a "fatti obbiettivi" di inadempimento (cfr. sent. n. 76/1966 Corte costituzionale).

Considerato peraltro che, a tacere dell'esattezza del rilievo di fondo in quanto, nonostante il disposto di cui all'art. 27 primo comma Cost., l'ordinamento tiene ferma anche in materia penale una forma di responsabilità definita appunto "oggettiva" proprio perché prescinde dalle forme della colpevolezza, é comunque sopravvenuto nelle more il d.l. 10 luglio 1982 n. 425, convertito nella l. 7 agosto 1982 n. 516 che al terzo comma dell'art. 31 ha stabilito che, in tema di controversie relative a valutazioni in materia di imposte di registro, "le sopra tasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda od abbia provveduto al versamento del tributo dovuto...",

- che, nella specie, non avendo il contribuente nemmeno impugnata la valutazione dell'Ufficio, ma soltanto l'applicazione della pena pecuniaria, é da ritenersi che il tributo dovuto sia stato assolto,

- che, comunque, attesa la detta sopravvenienza, appare opportuno che la Commissione riconsideri l'attualità della rilevanza della sollevata questione alla luce della nuova normativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di primo grado di Lucca.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1984.