ORDINANZA N. 146
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 15,
comma primo, e 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 gennaio 1983 dal Pretore di Empoli
sul ricorso di Nannipieri Giuseppe contro
l'Amministrazione finanziaria dello Stato ed altra, iscritta al n. 521 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 315 dell'anno 1983;
2) due ordinanze emesse il 21 dicembre 1982 dal Pretore di Empoli sui ricorsi di Talini Maria e Corsi Ruffo contro l'Intendenza di finanza di
Firenze ed altri, iscritte ai nn. 522 e 523 del
registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 322 dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 aprile
1984 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che durante la pendenza di un procedimento davanti alla
Commissione tributaria di primo grado di Firenze, avente ad oggetto
l'accertamento irpef relativo all'anno
1976, il contribuente Nannipieri Giuseppe chiedeva al
Pretore di Empoli di sospendere ex art. 700 cod. proc.
civ. la procedura di riscossione;
che il Pretore emetteva il provvedimento
d'urgenza e poi, con ordinanza del 26 gennaio 1983 (reg. ord.
n. 521 del 1983), sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 15, primo comma, e 39
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, i quali, rispettivamente, disponendo che in
pendenza del giudizio tributario di primo grado venga
iscritto nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato
dall'ufficio, e attribuendo solo all'intendente di finanza di sospendere la
riscossione, escludevano l'analogo potere dell'autorità giudiziaria;
che il Pretore indicava quali norme di
riferimento gli artt. 3, 24 secondo comma, 53 e 113 Cost.;
che ordinanze di identico contenuto venivano
emesse dal medesimo Pretore in data 21 dicembre 1982 nei procedimenti iniziati
da Talini Maria e da Corsi
Ruffo contro l'Amministrazione delle finanze (reg. ord.
n. 522 e 523 del 1983);
che
Considerato che i giudizi relativi alle tre
ordinanze di rimessione, per l'identità delle questioni,
vanno riuniti e decisi con unico provvedimento;
che le questioni medesime sono state sollevate
dopo che il Pretore aveva emanato il provvedimento d'urgenza di cui all'art.
700 cod. proc. civ. e
l'aveva confermato nella successiva udienza di comparizione, dovendo pertanto
considerarsi esaurito il giudizio davanti a lui;
che, pertanto, esse debbono essere dichiarate
inammissibili alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v. da
ult. ord.
n. 8 del 1984).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
PER QUESTI MOTIVI
dichiara manifestamente inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale degli artt.
15, primo comma, e 39 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 53 e 113 della Costituzione, con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1984.