Ordinanza n.145 del 1984

 

 

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ORDINANZA N. 145

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2758, comma secondo, del codice civile, come modificato dalla legge 29 luglio 1975, n. 426 (Privilegi dei crediti di rivalsa IVA), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 giugno 1982 dal Tribunale di Monza nel procedimento civile vertente tra ENEL e Fallimento Sala Lorenzo - Ditta SATRA, iscritta al n. 808 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 20 ottobre 1982 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra ENEL e s.p.a. Ital-Latte ed altri, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione dell'ENEL e del liquidatore della Ital-Latte;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con ordinanza 10 giugno 1982 del Tribunale di Monza é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2758, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui, prevedendo soltanto il privilegio speciale sui mobili che hanno formato oggetto di cessione, o a cui si riferisce il servizio, a garanzia del credito di rivalsa IVA a favore del cedente dei beni o del prestatore del servizio, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. per la discriminazione derivante dalla mancata operatività di fatto della detta garanzia nei casi in cui trattisi di beni per loro natura consumabili e quindi non rinvenibili nel patrimonio del debitore;

che la stessa norma é stata anche censurata per preteso contrasto con l'art. 53 Cost. in quanto l'inefficacia della garanzia provocherebbe lo spostamento definitivo dell'imposta a carico di soggetti che, non essendo i consumatori dei beni ceduti o i committenti dei servizi prestati, non sarebbero i debitori effettivi dell'imposta e non avrebbero quindi la capacità contributiva che giustifica l'imposta stessa;

che, con ordinanza 20 ottobre 1982 del Tribunale di Roma é stata sollevata analoga questione limitatamente alla pretesa violazione dell'art. 3 Cost.;

che in entrambi i giudizi si é costituito l'Ente Nazionale Energia elettrica - ENEL - aderendo alle tesi sostenute nelle ordinanze di rinvio e che nel giudizio proveniente dal Tribunale di Roma si é anche costituito Andreoli Ubaldo quale liquidatore dei beni ceduti dalla Ital-Latte s.p.a. ai propri creditori con concordato preventivo, chiedendo dichiararsi la non fondatezza della questione sollevata;

che nello stesso giudizio la difesa dell'ENEL ha depositato fuori termine una memoria difensiva.

Considerato che i giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che questa Corte, con la sent. n. 25/1984 ha già affrontato identiche questioni dichiarando l'inammissibilità della censura sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost. e l'infondatezza di quella riferita all'art. 53 Cost.;

che con la detta sentenza la Corte, tra l'altro, ha già posto in evidenza che, con la prima censura, si sollecitava in sostanza non l'applicazione di un determinato trattamento ad una categoria di situazioni omogenee che ne risultassero escluse per effetto della norma impugnata, il che caratterizza e delimita i fini del controllo dell'osservanza del principio di eguaglianza demandato alla Corte, ma, al contrario, si sollecitava in realtà l'adozione di nuovi e diversi mezzi di garanzia in relazione alle peculiari caratteristiche della situazione in esame;

che tale rilievo va ribadito anche nel presente giudizio riaffermandosi in particolare che l'eliminazione dei pur innegabili inconvenienti lamentati postula necessariamente una innovazione normativa esulante come tale dalla competenza di questa Corte e riservata alla discrezionalità della scelta del legislatore fra le varie soluzioni possibili;

che pertanto la questione sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost. va dichiarata manifestamente inammissibile;

che, inoltre, la questione sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 53 va dichiarata manifestamente infondata non essendo stati addotti e non sussistendo motivi che inducano la Corte a discostarsi dalla propria giurisprudenza al riguardo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2758, secondo comma, cod. civ., così come modificato dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 426, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. con le ordinanze 10 giugno 1982 del Tribunale di Monza e 20 ottobre 1982 del Tribunale di Roma;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 2758, secondo comma cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., con la suddetta ordinanza 20 ottobre 1982 del Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1984.