ORDINANZA N. 125
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma secondo, della legge della Regione Emilia - Romagna 11 ottobre 1972, n. 9 (Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Emilia-Romagna) promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1980 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sui ricorsi riuniti proposti da Berardi Francesco ed altro contro Comune di S. Arcangelo di Romagna ed altra, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 dell'anno 1983.
Udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il TAR per l'Emilia-Romagna, con ordinanza emessa il 19 novembre 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 11 ottobre 1972, n. 9, della Regione Emilia-Romagna: argomentando che il meccanismo di delega, quivi previsto, attributivo di una inammissibile rilevanza esterna agli assessori, contrasterebbe con gli artt. 117, 118, 123 e 127 Cost. e con il principio positivamente sancito dallo Statuto (artt. 25, 57) dell'esercizio collegiale delle funzioni giuntali;
e che nel giudizio innanzi alla Corte non vi é stata costituzione di parti, né intervento del Presidente della Giunta regionale.
Considerato che la questione predetta é rilevante, ai fini del giudizio a quo, nella parte appunto in cui la norma impugnata consente la delega delle funzioni esercitate dalla Giunta regionale "a singoli componenti la Giunta stessa"; e che, in tali limiti, la questione stessa é stata già risolta dalla Corte, con la sentenza n. 48 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione legislativa in esame.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 11 ottobre 1972, n. 9, della Regione Emilia-Romagna, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole "o a singoli componenti la Giunta stessa", con la sentenza n 48 del 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 30 aprile 1984.