ORDINANZA N. 124
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile) promossi con tre ordinanze emesse il 23 dicembre 1981 e 21luglio 1982 nei procedimenti civili vertenti tra Tognacci Sante, Roccoli Giulio e Pascucci Silvana contro INPS, iscritte ai nn. 130, 131 e 132 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il giudice a quo con le ordinanze in epigrafe ha sollevato, senza riferimento ad articoli della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui non disciplina gli effetti della mancata osservanza da parte del lavoratore dell'obbligo di trasmettere al datore di lavoro e all'istituto nazionale della previdenza sociale la certificazione attestante lo stato di malattia.
Considerato che le ordinanze di rimessione non danno alcuna motivazione della rilevanza della questione proposta;
che in tal modo peraltro non si é ottemperato al disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che richiede vengano riferiti i termini e i motivi della eccezione;
che dunque tale questione é manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sollevata con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, netta sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1984.