Ordinanza n.123 del 1984

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ORDINANZA N. 123

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina della locazione degli immobili urbani) e capo II titolo primo, libro quarto del cod. proc. civ., promosso con l'ordinanza emessa il 20 dicembre 1982 dal Pretore di Mestre nel procedimento civile vertente tra s.r.l. Helios e Abrami Dario, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) della intera legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina della locazione degli immobili urbani), con riferimento agli artt. 3, 31 e 41 della Costituzione, in quanto essa possa costituire un ostacolo all'utile e libero svolgersi dei rapporti economici tra i cittadini, alla formazione della famiglia e dell'adempimento dei compiti relativi, al libero ed utile ricorso agli organi giurisdizionali della Repubblica, e favorire e sancire diversità di trattamenti giuridici fra cittadini e le varie categorie economiche;

b) dell'art. 30, del capo III del titolo primo e dell'art. 82 della legge 392/78, nonché degli artt. da 657 a 669 c.p.c., per la parte in cui o non consentono di individuare il giudice delle cause ivi contemplate e la procedura da seguire nei giudizi relativi ad immobili urbani, o ne rendono del tutto incerta l'individuazione, o stabiliscono preclusioni di ordine formale, o non consentono la trattazione unitaria di tutte le questioni relative ai singoli rapporti di locazione imponendo oneri e tasse non previste per altri tipi di procedure e rendendo particolarmente e ingiustamente oneroso il ricorso al Giudice nelle cause relative alle locazioni rispetto agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

c) del capo II, titolo primo, libro quarto del Codice di Procedura Civile (R.D. 28 ottobre 1940 n. 1443 e successive modifiche) per la parte in cui i procedimenti speciali ivi previsti non consentono il giudizio di valutazione di cui all'art. 56 della legge 392/78, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

d) dell'art. 3 della legge 392/78 in relazione agli artt. 29, 38 e 56 della stessa legge per la parte in cui prevede che il locatore di immobili, ad uso di abitazione a differenza di quelli ad uso "diverso", non debba motivare il proprio recesso e che il rilascio sia disposto nelle forme degli artt. 657 e segg. c.p.c. indipendentemente dal giudizio di cui all'art. 56 della legge, con riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione;

e) del capo I della legge 392/78 per la parte in cui non prevede il diritto di prelazione a favore del conduttore di immobili ad uso di abitazione nel caso di vendita o di nuova locazione degli stessi a differenza di quanto previsto per quelli ad uso " diverso", in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzionale.

Considerato che la questione sub d) é stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 252/83;

che per tutte le altre questioni non v'è alcuna motivazione sulla rilevanza delle stesse nel procedimento a quo, di modo che non risulta osservato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n 87

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara: la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 29, 38 e 56 della stessa legge, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione:

la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge 27 luglio 1978, n. 392, nonché dell'art. 30, dell'intero capo III del titolo I e dell'art. 82 della stessa legge, degli artt. da 657 a 669 del codice di procedura civile, del capo II titolo primo, libro quarto, dello stesso codice e del capo I della legge 27 luglio 1978, n. 392, questioni sollevate con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1984.