Ordinanza n.116 del 1984

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ORDINANZA N. 116

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e art. 187 codice procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1982 dal G. I. del tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra ditta F.lli Mazzoni e Ditta Ventura, iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il giudice istruttore del Tribunale di Firenze, dovendo rimettere le parti davanti al collegio in base all'art. 187 c.p.c., ha impugnato la norma stessa nonché l'art. 48 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (sulla "costituzione del collegio giudicante"), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; che infatti - secondo l'ordinanza indicata in epigrafe - "tutte le norme che prevedono l'istituto del collegio decidente"(anziché "l'istituto del giudice monocratico") "nel giudizio di primo grado e di merito" sarebbero viziate per irragionevolezza e per violazione della "garanzia giurisdizionale";

e che nel presente giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari "inammissibili o non fondate" le impugnative predette.

Considerato che il giudice a quo non é chiamato ad applicare l'art. 48 dell'"ordinamento giudiziario", ma deve soltanto "rimettere le parti al collegio", qualunque ne sia la composizione; che, d'altra parte, il giudice stesso non propone vere e proprie censure di legittimità costituzionale, neanche per quanto riguarda l'art. 187 c.p.c.: ma si limita a sostenere l'opportunità di "riservare le manifeste garanzie del collegio solo a giudizi non di merito oppure d'impugnazione", onde evitare ingiustificati ritardi quanto alla durata dei procedimenti; che, anzi, il dichiarato scopo dell'ordinanza in esame consiste nel realizzare la riforma di "alcune fasi del vigente processo civile, contrarie alla sua efficienza e, quindi, molto antiquate": sicché il solo possibile destinatario di simili richieste é rappresentato - se mai - dal Parlamento e non da questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 187 del codice di procedura civile e 48 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal giudice istruttore del Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1984.