Ordinanza n.115 del 1984

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ORDINANZA N. 115

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 4 ottobre 1982 dal pretore di Bologna sui ricorsi di Bartolini Virgilio ed altri contro INADEL iscritta al n. 857 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 28 gennaio 1983 dal pretore di Ancona nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Atzeni Desi ed altri contro INADEL iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. il dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa l'11 febbraio 1983 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Corti Leonardo e INADEL iscritta al n. 691 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1984;

4) ordinanza emessa il 27 aprile 1983 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra A.M.A.N. contro Nevola Luigi, iscritta al n. 721 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1984;

5) due ordinanze emesse il 3 e l'11 maggio 1983 dal pretore di Ancona nei procedimenti civili vertenti tra Cardinali Ciro, Paponi Adriano ed altri contro INADEL iscritte ai nn. 778 e 779 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1984;

6) due ordinanze emesse il 23 marzo 1983 dal pretore di Venezia nei procedimenti civili vertenti tra Gianni Domenico e Piscitelli Adelmo contro INADEL iscritte ai nn. 859 e 860 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri:

udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice relatore Livio Paladin

Ritenuto che i pretori di Bologna, Ancona e Venezia, con le ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato, in riferimento all'art. 81 comma quarto Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non stabilisce di quali mezzi possano valersi l'INADEL ovvero gli altri "enti erogatori", menzionati dal secondo e dal terzo comma dell'articolo stesso, per fronteggiare i conseguenti oneri: argomentando che la norma impugnata - a seguito della sentenza n. 92/1981, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, "nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico" - verrebbe a far gravare sui soli enti previdenziali, anch'essi compresi nella "finanza pubblica allargata", l'onere già imposto agli enti datori di lavoro;

ritenuto, d'altronde, che il pretore di Firenze, con altra ordinanza emessa l'11 febbraio 1983, ha, anch'esso, impugnato l'art. 6 della l. 824 (unitamente agli artt. 1, 2, 3 e 4 della l. 1970 n. 336): da parte sua ritenendo che la declaratoria di illegittimità di cui alla menzionata sentenza n. 92 del 1981 - soggettivamente circoscritta agli enti pubblici citati nel relativo dispositivo (vale a dire ai Comuni, alle aziende municipalizzate ed ai relativi consorzi) - vada estesa con riguardo anche agli enti pubblici ospedalieri (ora U.S.L.), "i quali pure fanno parte della finanza pubblica allargata, per cui le leggi che comportano oneri a loro carico devono curarsi di assicurarne la copertura finanziaria";

che, infine, il Tribunale di Napoli, con ordinanza 27 aprile 1983 - muovendo dal presupposto che la pronuncia costituzionale considerata non riverberi i suoi effetti sui "benefici già attribuiti", il cui relativo onere resterebbe "di fatto autorizzato pure in assenza della relativa previsione dei mezzi per farvi fronte" - ha reiterato la denuncia di illegittimità dell'art. 6 l. 1971 n. 824, ove (appunto)" interpretato in modo da configurare la sussistenza di un diritto soggettivo perfetto al godimento dei benefici combattentistici attribuiti dalla l. n. 336/70": sempre per contrasto con l'art. 81 comma quarto Cost.;

e che nei giudizi relativi alle predette ordinanze, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità, e, in subordine, per l'infondatezza della sollevata questione; o, alternativamente, per la restituzione degli atti ai giudici a quibus.

Considerato che gli otto giudizi, di cui alle ordinanze in epigrafe, vanno riuniti in quanto sollevano identiche o connesse questioni di legittimità costituzionale;

che, per altro, nel corso dei giudizi stessi, é entrato in vigore l'art. 30 bis del decreto - legge 28 febbraio 1983, n. 55 (recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, pubblicata in G. U. n. 117 del 30 aprile 1983, che ha aggiunto il seguente comma all'art. 6 della legge n. 824 del 1971: "All'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai personale indicato dall'art. 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi"; e che, di conseguenza, in relazione ad ognuna delle prospettate esegesi della norma impugnata, va comunque disposta la restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinché rivalutino la rilevanza delle proposte questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai pretori di Bologna, Ancona, Venezia, Firenze, e al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1984.