Ordinanza n.94 del 1984

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ORDINANZA N. 94

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1982 dal Tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico di Valentini Marco Fabio ed altro, iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 1983.

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui, con l'inciso "per uso personale non terapeutico di terzi", limita la applicabilità della più tenue sanzione ivi prevista alla fatti - specie di detenzione di modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope a fine di spaccio, escludendola invece in ordine alla fattispecie di detenzione di eguali quantitativi delle medesime sostanze per uso esclusivamente personale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che in realtà la norma impugnata prevede una più tenue sanzione per la detenzione di modiche quantità di stupefacenti, quale che sia la destinazione che l'agente intende dar loro, giacché il legislatore ha avuto riguardo alla oggettiva pericolosità dell'accumulazione di sostanze tossiche, il cui eventuale uso soltanto personale é rimesso ad una scelta del tutto libera e sempre modificabile del detentore;

che analoga questione sollevata con riguardo a tale disciplina é già stata dichiarata infondata con sentenza n. 170/1982.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 5 aprile 1984.