ORDINANZA N. 94
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza), promosso con ordinanza emessa il 27
maggio 1982 dal Tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico di Valentini Marco Fabio ed altro, iscritta
al n. 550 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 25 del 1983.
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il
Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge 22 dicembre
1975, n. 685, nella parte in cui, con l'inciso "per uso personale non
terapeutico di terzi", limita la applicabilità
della più tenue sanzione ivi prevista alla fatti - specie di detenzione di
modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope a fine di spaccio,
escludendola invece in ordine alla fattispecie di detenzione di eguali
quantitativi delle medesime sostanze per uso esclusivamente personale, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che in realtà la norma impugnata prevede una più tenue
sanzione per la detenzione di modiche quantità di
stupefacenti, quale che sia la destinazione che l'agente intende dar loro,
giacché il legislatore ha avuto riguardo alla oggettiva pericolosità
dell'accumulazione di sostanze tossiche, il cui eventuale uso soltanto
personale é rimesso ad una scelta del tutto libera e sempre modificabile del
detentore;
che analoga questione sollevata con riguardo a
tale disciplina é già stata dichiarata infondata con sentenza n. 170/1982.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge 22 dicembre
1975, n. 685, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 5 aprile 1984.