ORDINANZA N. 92

ANNO 1984



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA


nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma primo, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1977 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Rossetti Marcello e Schettino Francesco ed altri, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 230 dell'anno 1977. Visto l'atto di costituzione di Rossetti Marcello nonché l'atto di intervento dei Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui dispone che la domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice non può essere proposta senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, in riferimento agli artt. 24 e 28 della Costituzione.

Considerato che il giudizio a quo nasce da una citazione proposta davanti al Tribunale di Napoli nei confronti di un giudice dello stesso Tribunale;

che nell'ordinanza si ammette che il Tribunale non é competente a conoscere della domanda proposta contro un giudice in servizio presso lo stesso Tribunale, cognizione che spetterà ad altro Tribunale designato dalla Corte di Cassazione, in applicazione del secondo comma dell'art. 56 cod. proc. civ.;

che il Tribunale di Napoli non può in alcun modo pronunciarsi sull'azione proposta, neppure per dichiararla improponibile per difetto di autorizzazione;

che l'eventuale accoglimento della questione non avrebbe alcun effetto sul giudizio a quo, almeno per la parte che interessa il Tribunale di Napoli, il quale dovrà - qualunque sia l'esito del giudizio di costituzionalità - dichiarare la propria incompetenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.


PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, primo comma, cod. proc. Civ. sollevata dalla ordinanza in epigrafe.




Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
LEOPOLDO ELIA, PRESIDENTE
LEOPOLDO ELIA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 5 aprile 1984.