ORDINANZA N. 92
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 56, comma primo, del codice di procedura civile, promosso con
ordinanza emessa il 31 gennaio 1977 dal Tribunale di Napoli nel procedimento
civile vertente tra Rossetti Marcello e Schettino Francesco ed altri, iscritta
al n. 289 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 230 dell'anno 1977. Visto l'atto di costituzione di Rossetti Marcello nonché l'atto di intervento dei
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio
1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Tribunale di Napoli con l'ordinanza in
epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 56,
primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui dispone che la domanda per
la dichiarazione di responsabilità del giudice non può essere proposta senza
l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, in riferimento agli artt. 24 e 28 della Costituzione.
Considerato che il giudizio a quo nasce da una citazione proposta davanti
al Tribunale di Napoli nei confronti di un giudice dello
stesso Tribunale;
che nell'ordinanza si ammette che il Tribunale
non é competente a conoscere della domanda proposta contro un giudice in
servizio presso lo stesso Tribunale, cognizione che spetterà ad altro Tribunale
designato dalla Corte di Cassazione, in applicazione del secondo comma
dell'art. 56 cod. proc. civ.;
che il Tribunale di Napoli non può in alcun modo
pronunciarsi sull'azione proposta, neppure per dichiararla improponibile per
difetto di autorizzazione;
che l'eventuale accoglimento della questione non
avrebbe alcun effetto sul giudizio a quo, almeno per la parte che interessa il
Tribunale di Napoli, il quale dovrà - qualunque sia l'esito del giudizio di
costituzionalità - dichiarare la propria incompetenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilità nella
questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, primo comma, cod. proc. Civ. sollevata dalla ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 5 aprile 1984.