SENTENZA N. 91
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 63,
commi primo e terzo, R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 (t. u. delle leggi sulla Corte dei Conti) 72 e 76, comma secondo,
R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 (Regolamento di procedura per i giudizi innanzi
alla Corte dei Conti); degli artt. 203, 204 e 205 i.
u. approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (t.
u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato) e art. 26 legge 3 maggio 1967 n. 315,
art. 14, comma secondo, R.D. 27 giugno 1933 n. 703, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 ottobre 1976 dalla Corte dei Conti sul ricorso
proposto da Franzò Concetto, iscritta al n. 507 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 27 ottobre 1980 dalla Corte dei Conti sui ricorsi
riuniti proposti dà Grisolia Domenico ed altri, iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 dell'anno 1981.
Visti gli atti di costituzione di Lupoli
Giulio, Ghilardi Antonino, Lucantoni
Virgilio e Grisolia Domenico nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 marzo 1984 il
Giudice relatore Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Giovanni Capanna per Grisolia, Umberto Coronas per Lupoli, Ghilardi e Lucantoni.
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza pronunciata, su ricorso di Franzò Concetto militare in congedo e su ricorso
incidentale del Procuratore generale, il 19 ottobre 1976 (pervenuta alla Corte
Costituzionale il 26 ottobre 1977; notificata il 17 e comunicata il 21 febbraio
1977; pubblicata nella G. U. n. 4 del 4 gennaio
1978 e iscritta al n. 507 R.O. 1977),
1.2. - Avanti
2.1. - Grisolia Domenico, Lupoli
Giulio, Ghilardi Antonino, Urciuoli
Mario e Balestrino Vittorio (poi deceduto),tutti
segretari capi del ruolo ad esaurimento della carriera di concetto di cui alla
l. 6 marzo 1958, n. 199, vennero inquadrati, con effetto dal 12 dicembre 1972,
ai sensi dell'art. 64 comma secondo D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nella
quali6ca di Ispettore capo del ruolo ad esaurimento della carriera direttiva
per i servizi dell'alimentazione di cui alla legge 6 marzo 1958, n.
Avendo, a seguito di successivo mutamento di orientamento
giurisprudenziale, il Direttore generale degli affari generali e del personale
del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste modificato i precedenti
provvedimenti con rettificare la qualifica dei suindicati
funzionari - e di altri nelle stesse condizioni - in quella di Ispettore capo
aggiunto (direttore aggiunto di divisione) e con liquidare ai medesimi la
pensione sul parametro 530 (
Il Procuratore generale non si limitò, nelle conclusioni scritte, a
sostenere, quanto alla legittimità della revoca, che l'Amministrazione era
incorsa in un grossolano abbaglio per avere ritenuto sussistere un falso
presupposto di fatto con il considerare il Grisolia e
gli altri appartenenti ai ruoli normali del Ministero dell'Agricoltura e
Foreste anziché al particolare servizio dell'alimentazione e, perianto, ricevere applicazione l'art. 204, lett. a,
seconda parte, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ma, in pendenza di giudizio,
propose ricorso principale contro gli originari provvedimenti (poi revocati)
chiedendone l'annullamento sul riflesso che il trattamento pensionistico,
spettante ai ricorrenti, era quello ancorato al parametro 530, ed eccepì la illegittimità costituzionale delle norme che prevedono,
per il ricorso principale del Procuratore generale, il termine di 90 giorni
dalla registrazione del provvedimento impugnato (art. 14 comma secondo, R.D. 27
giugno 1933, n. 703, artt. 72 e 76
comma secondo R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 63 commi primo e terzo R.D. 12
luglio 1934, n. 1214) per violazione degli artt.
3, 24, 97 e 113 Cost..
2.2. - Nei confronti di Lucatoni
Virgilio, già dirigente generale con la funzione di Provveditore alle OO.PP.
(livello C), il Min. LL.PP. emise
un primo decreto (21 gennaio 1976) attributivo di pensione computata
sull'iniziale stipendio della qualifica di dirigente generale di livello
"B", e un secondo provvedimento (6 dicembre 1978) con il quale,
previa revoca del precedente, il trattamento pensionistico del Lucantoni fu rideterminato sullo
stipendio di dirigente generale di livello "C" con i tre aumenti
biennali di cui all'art. 2 comma primo l. 24 maggio 1970, n. 336, non esistendo
qualifica superiore. Il Lucantoni impugnò
il secondo decreto, mentre il Procuratore generale, con atto depositato il 9
aprile 1980, propose ricorso principale avverso il primo provvedimento
registrato il 1 agosto 1977.
2.3. - Con ordinanza resa il 27 ottobre 1980 (pervenuta
alla Corte Costituzionale il 2 luglio 1981; comunicata il 16 febbraio 1982 e
notificata il 20 dello stesso mese di febbraio; pubblicata nella G. U. n. 311 dell'11 novembre 1981 e iscritta al n. 524 R.O. 1981)
In sintesi, le norme in materia di revoca poste dal t.
u. appr. con D.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092 (artt.
Tenuto anche conto di quanto considerato sulla questione di
costituzionalità, i cui termini sono stati riassunti
sub a), ne risulta - a giudizio della Corte - un sistema irrarionale
e disarticolato nel senso che, mentre al privato viene riconosciuta la più
ampia tutela (nell'esattissimo presupposto che egli é inserito in un rapporto di
debito - credito, che il rapporto medesimo configura situazioni paritetiche tra
l'interessato e
In conclusione, gli artt. 203, 204 e 205 del più volte richiamato testo unico sono stati dalla Corte
dei Conti denunciati per i seguenti motivi e sotto i seguenti profili:
- in rapporto all'art. 3 della Costituzione perché le norme citate
discriminano i soggetti titolari di pensioni (o di maggiori pensioni)
illegittimamente concesse in base al tipo di errore in
cui é incorsa l'Amministrazione; nell'ipotesi poi di due soggetti nei confronti
dei quali l'autorità amministrativa sia ugualmente incorsa in errore di fatto,
la conservazione del trattamento illegittimo, e quindi una possibile
sperequazione, dipendono dall'inazione amministrativa nel rilevare, entro i
termini prescritti, l'errore nei confronti dell'uno e non dell'altro; -
consentono che, a parità di lavoro svolto, il soggetto nei confronti del quale
l'amministrazione sia incorsa in errore di diritto fruisca di un trattamento di
quiescenza diverso da quello riconosciuto ad altri ex dipendenti nelle stesse
condizioni; - attuano una disciplina diversa rispetto a quella
dell'assicurazione generale obbligatoria, prevedendo un ingiustificato regime
privilegiato per i dipendenti dello Stato e dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato (art. 251 T. U. n. 1092) nonché per gli iscritti alle Casse pensioni
amministrate dagli Istituti di previdenza:
- in rapporto all'art. 36 della Costituzione, in quanto il trattamento
pensionistico o il miglior trattamento, errati al - l'an o nel quantum, non spettanti e tuttavia irrevocabili,
alterano la proporzione tra pensione e "lavoro svolto", consentendo
incrementi patrimoniali non legittimi o ingiustificate lesioni;
- in rapporto all'art. 76 della Costituzione, per violazione dei principi
e criteri direttivi contenuti nell'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775
(norma delegante);
- in rapporto al successivo art. 97, perché le esposte incongruenze, che
hanno evidenziato possibili lesioni per il singolo o per la collettività,
pregiudicano "il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione", corollari del principio dell'eguaglianza.
2.4. - Avanti
La difesa del Lupoli ed altri ha dedotto che l'ordinanza di rimessione
tenta di alterare i principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza
n. 8/1976, e che le sollevate questioni di costituzionalità appaiono in parte
inammissibili ed in parte infondate I) perché la questione relativa al termine
perentorio di novanta giorni per il ricorso principale del Procuratore generale
ha riguardo a ricorsi tardivamente (e con difetto di attuale interesse)
proposti dal Procuratore generale contro provvedimenti ministeriali attualmente
inesistenti perché già revocati o annullati dai competenti Ministeri, II)
perché tutte le questioni si basano sul presupposto, radicalmente erroneo e
contrario alla Costituzione, che il massimo organo di controllo di rilevanza
costituzionale, qual é
La stessa difesa, nella memoria depositata il 28 febbraio
Dal suo canto la difesa del Grisolia, premesso
che la intervenuta revoca del decreto concessivo di
pensione toglie oggetto al ricorso del Procuratore generale e rilevanza alla
questione sollevata in questa sede circa la persistenza di un termine
perentorio di novanta giorni per la proposizione di siffatta impugnativa, ha
osservato che quest'ultima, nella specie, é stata
proposta con ricorso depositato il 14 marzo 1980 e cioé
a distanza di più ann; dalla conoscenza del
provvedimento, che
Quanto poi all'assunto che il sistema sarebbe "disarticolato"
perché al privato é concessa la più ampia tutela in virtù del carattere
paritetico del rapporto, mentre alla Procura Generale ed alla Pubblica
Amministrazione vengono imposte limitazioni e
preclusioni che riecheggiano l'antica struttura autoritativa
del provvedimento pensionistico, ha osservato la difesa del Grisolia
che, così ragionando, si annullano proprio quelle "diversità" che
Escluso anche l'eccesso di delega denunciato dal
giudice a quo (vigendo tuttora l'art. 8 del R.D. 703/1933 ed essendo la
susseguente normativa di detto decreto trasfusa negli artt. 203, 204 e 205 del testo unico 1092/1973), ha negato
la difesa del Grisolia ogni pregio alla comparazione
effettuata con la pensionistica previdenziale generale obbligatoria, in quanto
ogni sistema pensionistico ha principi suoi propri. Impropriamente sarebbero
poi invocati gli artt. 36 e 97 della Costituzione,
quanto al primo perché la eventuale discrepanza fra
lavoro svolto e retribuzione differita (derivante dalla intangibilità dell'atto
oltre certi limiti temporali) costituisce, nel sistema mera accidentalità; e
quanto al secondo perché la situazione non dipende da carenze o vizi della
normativa esistente, ma esprime un più generale e non patologico fenomeno di
prevalenza della certezza del diritto (prescrizioni, decadenze, usucapioni,
ecc.).
In definitiva, non tanto si é sollevata una questione di costituzionalità
quanto piuttosto si sono poste in discussione molteplici
e collegate questioni (brevità del termine per il ricorso principale del
Procuratore generale; fondamento giuridico e politico dell'esclusione, dalla
vigente normativa pensionistica, dell'annullamento dell'atto affetto da vizi di
legittimità amministrativa; ragioni e fondamento dell'esclusione dell'annullamento
di ufficio ecc.), che involgono l'intero sistema pensionistico e semmai
postulerebbero un complessivo intervento del legislatore.
3. - Alla udienza pubblica del 13 marzo 1984,
nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto
la relazione, gli avv.ti
Capanna e Coronas hanno ampiamente illustrato
argomentazioni svolte e conclusioni formulate negli scritti. La
difesa erariale, intervenuta nel primo incidente nell'interesse del Presidente
del Consiglio dei ministri, non si é presentata.
Considerato in diritto
4. - La circostanza che la questione di illegittimità
della normativa disciplinatrice del termine di proposizione del ricorso
principale del Procuratore generale costituisca ad un tempo l'unico obietto del
primo incidente (n. 507 R.O. 1977; supra 1.1.) e uno degli obietti del secondo incidente (n.
524 R.O. 1981; supra 2.3.)
non solo ne giustifica la trattazione unitaria ma priva di pratico contenuto
l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di attuale interesse, della
questione così come sollevata nel secondo incidente perché, anche se la
eccezione ne sbarrasse l'ingresso in seno a quest'ultimo,
5. - La questione é peraltro infondata non tanto
perché diverse sono le posizioni processuali dell'interessato e del Procuratore
generale, il quale, pur erigendosi a tutore dell'interesse dell'Erario, opera
nell'area del rapporto pensionistico (argomento la cui forza persuasiva é
attenuata vuoi dal riconoscimento della titolarità di diritti soggettivi
perfetti, non affievoliti dai provvedimenti della P.A.,
onninamente tributato agli aspiranti a trattamento pensionistico, vuoi dal
canone della parità di armi proclamato anche in convenzioni internazionali),
quanto perché il dies a quo, per identificarsi con la
registrazione alla Corte dei Conti del provvedimento di concessione della
pensione, riesce di agevole cognizione per il Procuratore generale e la durata
del medesimo termine é tale da consentire la più approfondita meditazione prodromica alla proposizione del ricorso principale. Né va
dimenticato in primo luogo che gli aspiranti alla giusta pensione sono da
reputarsi meritevoli di favor e che, allorquando allo stadio della
aspirazione alla pensione segue la concessione della medesima
(concessione contro la quale si appunta il ricorso principale dal Procuratore
generale interposto " quando sia leso l'interesse dell'Erario"),
l'azione di chi, come il Procuratore generale, contesti la legittimità del
provvedimento attributivo della pensione non può porsi sullo stesso piano di
quella dell'istante che fa valere il suo diritto. Né a chiosa e chiusa dei motivi
che impongono la reiezione del dubbio d'incostituzionalità comune ai due incidenti va sottaciuto che l'ampliatio
alla quale la questione é stata assoggettata nella seconda ordinanza, in cui
sono stati assunti a parametri gli artt. 24, 97 e
113, non giustificherebbe apposito verdetto perché il
principio d'eguaglianza, in questo come in ogni altro incontro, é colorito
dalle disposizioni costituzionali operanti nel settore in cui quel principio é
invocato e la violazione del medesimo é lamentata.
6. - Nessuno dei parametri assunti a fondamento della questione
d'incostituzionalità, collocata al primo posto nel dispositivo della ordinanza di rimessione posterior tempore e concernente
le norme in materia di revoca (norme che
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i due incidenti (nn.
507/1977, 524/1981), 1) dichiara non fondata la questione di legittimità degli artt. 63, commi primo e terzo R.D. 12
luglio 1934 n. 1214 (t. u. delle leggi sulla
Corte dei Conti) 72 e 76 comma secondo R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 (Regolamento
di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti), sollevata in
riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui consentono che permanga il
termine di decadenza per il solo ricorso principale del Procuratore generale,
2) dichiara non fondata la questione di legittimità degli artt.
203, 204 e 205 D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (t. u. delle
norme sul trattamento di quiesicenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato) e
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 5 aprile 1984.