SENTENZA N. 90
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Antonino DE STEFANO,Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 2110, secondo comma, del codice civile promosso con ordinanza emessa
il 7 aprile 1977 dal pretore di Roma tra Bartolini
Sergio e l'ENEL, iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'anno 1977; visto l'atto
di costituzione dell'ENEL nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1984
il Giudice relatore Livio Paladin;
uditi l'avv. Antonino Cataudella
per l'ENEL e l'Avvocato generale dello Stato Ivo Bragaglia
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nella causa civile di lavoro fra Sergio Bartolini
e l'ENEL, vertente sulla legittimità del recesso dal rapporto di lavoro attuato
dall'ente, per l'impedimento all'esecuzione della prestazione lavorativa
conseguente all'arresto del ricorrente e al protrarsi del suo stato di
carcerazione preventiva, il Pretore di Roma ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 2110 cod. civ., "nella parte in cui
esclude, in caso di carcerazione preventiva del lavoratore, la sospensione del
rapporto di lavoro subordinato fino alla sentenza definitiva".
Secondo l'ordinanza di rimessione - datata 7
aprile 1977 - la norma impugnata determinerebbe un privilegio per "le
esigenze della produzione", giustificando in sostanza "un
licenziamento nell'interesse dell'impresa": il che, tuttavia,
contrasterebbe tanto con il secondo comma dell'art. 27 Cost. (per cui " l'imputato non é considerato colpevole sino
alla condanna definitiva"), quanto con il principio costituzionale di
eguaglianza. Da un lato, infatti, la richiamata presunzione di non colpevolezza
avrebbe "il carattere della polivalenza e della assolutezza
e universalità di direzione", proiettandosi pertanto "anche
all'interno dell'organizzazione di impresa";
sicché non si potrebbe "attribuire effetti
risolutori sul rapporto di lavoro al mero fatto della carcerazione
preventiva", senza eccedere i limiti e le finalità di questa. D'altro
lato, essendo stato introdotto nel settore del pubblico impiego "il
principio della sospensione del rapporto in caso di
carcerazione preventiva del dipendente", il difforme trattamento del
lavoro privato non sarebbe sorretto da "ragionevoli e idonei motivi".
2. - Dinanzi alla Corte si é costituito l'ENEL chiedendo che la questione
venga dichiarata " inammissibile, poiché
irrilevante, o comunque infondata".
Nel primo senso, si afferma che "la mancata previsione della
carcerazione quale ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro poteva
considerarsi influente à solo dopo che si fosse accertata l'esistenza, nella
specie in esame, dei presupposti indispensabili per legittimare" - secondo
lo stesso Pretore - "il recesso del datore di lavoro";
mentre di un tale accertamento non vi sarebbe traccia nell'ordinanza di rimessione.
Nel secondo senso, la difesa dell'ENEL osserva anzitutto che nel giudizio
a quo "non si discute di un recesso motivato dalla presunzione che il
dipendente sia colpevole dei reati imputatigli bensì di un recesso giustificato
dall'impossibilità nella quale il dipendente si é trovato, di fornire la prestazione
di lavoro". Né sarebbe sostenibile che l'imputato
debba rimanere immune, sino alla sentenza definitiva di condanna, da ogni
conseguenza pregiudizievole del procedimento penale in corso.
D'altronde, non ci si potrebbe limitare al raffronto tra specifici
aspetti del rapporto di pubblico impiego e del rapporto di lavoro privato,
senza considerare il contesto in cui tali aspetti si
inseriscono. Al contrario, andrebbero tenute presenti sia le " maggiori
garanzie di stabilità", caratterizzanti l'impiego pubblico, sia lo spazio che spetta all'autonomia individuale e collettiva nella
disciplina dell'impiego privato.
3. - Argomentazioni e conclusioni analoghe sono state proposte
dall'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri.
Anche l'Avvocatura dello Stato premette che la questione sarebbe inammissibile "per manifesta irrilevanza",
non avendo il Pretore accertato se il recesso dell'ENEL non fosse comunque
illecito in vista dell'art. 1464 cod. civ., vale a
dire in difetto d'una impossibilità sopravvenuta della prestazione, che abbia
determinato il venir meno di "un interesse apprezzabile all'adempimento
parziale". Nel merito, l'atto di intervento
esclude la pertinenza del richiamo al secondo comma dell'art. 27 Cost., dato che l'arresto del lavoratore - secondo la
giurisprudenza della Cassazione - non verrebbe in considerazione " di per
sé, ma come causa della forzata interruzione della prestazione di opera". Quanto poi alla pretesa disparità di trattamento fra
dipendenti pubblici e privati, le due situazioni così messe a confronto
sarebbero "ben diverse", sia per la loro "genesi" che per
la loro "struttura" e "funzione". In particolar modo, la
sospensione cautelare obbligatoria del pubblico impiegato sottoposto a carcerazione
preventiva risponderebbe "allo scopo di evitare che egli continui a
prestare servizio" in danno del prestigio dell'amministrazione (oltre che
per impedire la perpetrazione di reati e l'inquinamento delle prove a carico);
e la differenziazione giocherebbe, se mai, a favore del lavoratore privato, dal momento che questi non verrebbe sospeso di diritto.
Considerato in diritto
1. - Sia l'Avvocatura dello Stato sia l'ENEL, costituitosi dinanzi alla
Corte in quanto convenuto nel giudizio a quo, hanno eccepito l'inammissibilità
dell'impugnazione proposta dal Pretore di Roma, argomentando - in sostanza -
che la questione sarebbe stata sollevata prematuramente, quando essa presentava
una rilevanza soltanto eventuale. Anziché impugnare in modo
immediato l'art. 2110, secondo comma, cod. civ. - "nella parte in
cui esclude, in caso di carcerazione preventiva del lavoratore, la sospensione
del rapporto di lavoro subordinato fino alla sentenza definitiva" - il
Pretore avrebbe dovuto accertare se nella specie ricorressero
o meno le condizioni indispensabili a legittimare il licenziamento del
lavoratore arrestato, secondo il vigente diritto del lavoro; per poi rivolgersi
a questa Corte, ma nel solo caso che ne fosse risultata la validità del recesso
in esame, alla stregua dei criteri fissati dalla giurisprudenza della
Cassazione.
L'eccezione é infondata. Il giudice a quo non ignora ma
anzi ricorda espressamente, nella prima parte dell'ordinanza di rimessione, "che nella situazione posta a base del
recesso é configurabile un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta parziale della
prestazione ex art. 1464 cod. civ. la cui incidenza si
manifesta con la sospensione del rapporto di lavoro che resta in posizione di
quiescenza sino a quando, in relazione alla durata della carcerazione,
all'importanza delle mansioni del lavoratore e ai caratteri dell'organizzazione
di impresa, non sia venuto meno l'interesse del datore di lavoro al
mantenimento del vincolo contrattuale"; e ciò, precisamente, sulla base
dell'interpretazione che in materia era accolta dalla Corte suprema, alla data
dell'atto introduttivo del presente giudizio. Tale interpretazione, tuttavia, é
radicalmente contestata dal Pretore di Roma, con l'assunto che essa
troncherebbe il problema, privilegiando le esigenze
dell'impresa rispetto a quelle del lavoratore interessato. Ed é appunto per non
essere tenuto ad effettuare gli accertamenti
prescritti dalla Cassazione, che il Pretore ha sollevato la detta questione di
legittimità costituzionale: l'accoglimento della quale sarebbe in tanto
rilevante nel giudizio a quo, in quanto consentirebbe a quel giudice di
annullare il licenziamento intimato dall'ENEL - secondo la richiesta
primariamente avanzata dal lavoratore ricorrente - senza dover operare alcuna
ulteriore verifica.
2. - Per stabilire la sorte del rapporto di lavoro in seguito all'arresto
del lavoratore - sorte che non é mai stata considerata ex professo dal
legislatore - la giurisprudenza ha fatto, volta per volta, ricorso a varie
norme riferite o riferibili al rapporto stesso, desumendole sia dal Codice civile
che da fonti successive.
In un primo tempo,
Per contro, il Pretore di Roma é dell'avviso che nessun bilanciamento del
genere debba essere effettuato dai giudici di merito:
dal momento che l'unica soluzione costituzionalmente legittima consisterebbe
nel privilegiare in modo assoluto gli interessi del lavoratore, precludendo
l'estinzione del rapporto sino all'eventuale condanna definitiva (o sino a
quando la carcerazione preventiva non fosse venuta altrimenti a cessare). In
altri termini, il Pretore richiede alla Corte di garantire comunque
ai lavoratori interessati la conservazione del posto di lavoro, introducendo
nell'ordinamento un nuovo caso di sospensione del rapporto, ben diverso per
natura e per effetti da quelli considerati nell'art. 2110 cod. civ.. Ed effettivamente in questo articolo vengono previste
le sole ipotesi "d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di
puerperio", consentendo anche a fronte di esse che l'imprenditore
addivenga al recesso, una volta decorso il cosiddetto periodo di comporlo,
"stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo
equità"; mentre nell'ipotesi in discussione si tratterebbe di escludere
del tutto il potere di recesso, finché non sia cessata quella causa di
temporanea o parziale impossibilità della prestazione di lavoro.
Non senza ragione, perciò, l'ordinanza di rimessione
noli indica a sostegno della prospettata pronuncia di accoglimento
additivo nessun disposto o principio desunto dal diritto privalo in generale o
dal diritto del lavoro in ispecie. Al
di là del Codice civile e delle "norme sui licenziamenti
individuali", l'ordinanza fa invece riferimento, da un lato, alla
disciplina concernente il rapporto di pubblico impiego, con particolare
riguardo agli artt. 85 e 91 del D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3 (contenente lo statuto degli impiegati civili dello Stato), per
argomentarne che il diverso trattamento del rapporto di lavoro privato
determinerebbe una violazione del principio generale d'eguaglianza; e, d'altro
lato, assume che la mancata conservazione del posto a beneficio del lavoratore
arrestato contrasterebbe senz'altro con il parametro costituzionale dell'art.
27, secondo comma, per cui "l'imputato non é
considerato colpevole sino alla condanna definitiva".
3. - Sotto entrambi gli aspetti, però, la proposta questione non é
fondata.
Anzitutto, é ben vero che questa Corte ha dato atto - nella sentenza n. 118 del
1976 (e in altre decisioni precedenti) - della "tendenziale
convergenza tra lo stato giuridico del lavoratore privato e quello del
lavoratore pubblico, che va realizzandosi mediante una osmosi
tra le due discipline". Ma
Sia nel primo che nel secondo senso, le vicende del rapporto di pubblico
impiego sono dunque dissimili da ciò che si verifica
per il rapporto di lavoro privato, la sospensione del quale non é affatto
dovuta ad alcun particolare effetto, mentre la risoluzione di esso richiede che
l'assenza del lavoratore arrestato si protragga a tal punto da costituire un
giustificato motivo di licenziamento. E ciò conferma che le situazioni e le
discipline messe a raffronto dal giudice a quo non sono omogenee, sicché non
sussiste la denunciata violazione del principio generale di uguaglianza.
Inoltre, anche la presunzione di non colpevolezza dell'imputato viene impropriamente richiamata dal giudice a quo.
Indipendentemente dal problema se l'art. 27, secondo comma, della Costituzione sia caratterizzato dalla "polivalenza" che il
Pretore di Roma pone a base del suo ragionamento, sta di fatto che "nel
caso di specie la carcerazione preventiva é stata disposta con riferimento alla
imputazione di un illecito estraneo al rapporto e ai doveri verso il datore di
lavoro"(come ricorda espressamente l'ordinanza di rimessione).
In tali circostanze, l'eventuale licenziamento non implica nessun anticipato
giudizio sulla colpevolezza del lavoratore arrestato, ma presuppone soltanto
che sussistano - secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione - le
obiettive ragioni di giustificazione del recesso, indicate dall'art. 3, seconda parte, della legge n. 604 del 1966.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2110, secondo comma, del codice civile - "nella
parte in cui esclude, in caso di carcerazione preventiva del lavoratore, la
sospensione del rapporto di lavoro subordinato fino alla sentenza
definitiva" - sollevata dal Pretore di Roma, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, secondo
comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 5 aprile 1984.