SENTENZA N. 89
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 15 bis della legge 25 marzo 1982 n. 94 (Norme per
l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) promossi con
ordinanze emesse il 5 maggio 1982 dal Pretore di Parma il 10 maggio 1982 dal
Pretore di Firenze, il 14 giugno 1982 dal Pretore di Milano, il 24 settembre
1982 dal Pretore di Bologna, il 20 luglio, il 2 ottobre e il 2 novembre 1982
dal Pretore di Roma, il 15 novembre 1982 dal Pretore di Terni, il 10, 21 e 23
dicembre 1982 dal Pretore di Roma, il 4 febbraio e il 3 marzo 1983 dal Pretore
di Bergamo, iscritte ai nn. 479, 548, 712, 778, 802,
878 e 903 del reg. ord. 1982 e ai nn.12, 98, 118, 160, 274, 275 e 320 del reg. ord. 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica al n. 338 dell'anno 1982, ai nn. 25, 74, 88, 101, 149, 163, 184, 212 e 239 dell'anno 1983.
Visto l'atto di costituzione di Pettirossi Giovanni ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1983
il Giudice relatore Francesco Saja;
uditi l'avvocato Gabriella Zavattaro
Ardizzi per Pettirossi Giovanni ed altri e l'Avvocato
generale dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra Molinari
Margherita e Fiorelli Alberto ed avente per oggetto
la fine della locazione di un immobile non destinato ad uso di
abitazione, il Pretore di Parma con ordinanza del 5 maggio 1982 (in G.
U. n. 338 dell'8 dicembre 1982; reg. ord. n. 479 del 1982) sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis della legge 25 marzo
1982 n. 94, di conversione del D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, il quale aveva
prorogato di due anni i rapporti di locazione non abitativa già soggetti alle
scadenze di cui all'art. 67, lett. a), b) e c) l. 27 luglio 1978 n. 392 (c.d.
legge sull'equo canone).
Il Pretore osservava che, trattandosi nella specie di contratto non
soggetto a proroga nel momento dell'entrata in vigore della legge ult. cit.,
e perciò non rientrante nella categoria di locazioni previste dal detto art. 67
bensì in quella considerata nel successivo art. 71, il conduttore non poteva
invocare l'ulteriore proroga legale disposta dal citato art. 15 bis, la cui
legittimità costituzionale appariva dubbia, appunto, in quanto esso limitava
l'ulteriore proroga alla prima delle due categorie ora nominate e non
l'estendeva alla seconda.
Quanto alla rilevanza, il magistrato rimettente notava che, secondo una
recente sentenza (n. 5841 del 1981) della Cassazione, alla prima scadenza di
qualsiasi locazione non abitativa, anche se soggetta alla disciplina
transitoria della l. n. 392 del 1978, il locatore era obbligato a rinnovarla,
salvo che ricorresse uno dei casi tassativamente previsti dall'art.
Lo stesso giudice riteneva inoltre di dover respingere l'eccezione di irrilevanza fondata sull'essere la norma denunciata
comunque inapplicabile al rapporto de quo, già scaduto prima dell'entrata in
vigore di essa.
Quanto al merito, al Pretore sembrava che l'applicabilità dell'art. 15
bis ai contratti "prorogati" (art. 67 cit.) e non a quelli "non
prorogati" (art. 71 cit.) fosse priva di giustificazione e perciò
determinasse, sia tra conduttori sia tra locatori, una disparità di trattamento
contrastante col principio di eguaglianza: al riguardo
egli considerava infatti che la maggior parte dei contratti cosiddetti
"non prorogati" aveva avuto pur sempre un prolungamento coattivo
della durata ai sensi del più volte citato art. 71, onde non poteva ritenersi
ragionevole trattare quei contratti in modo diverso da quelli
"prorogati".
2. - La stessa questione di legittimità costituzionale era sollevata
dalle ordinanze dei Pretori: di Firenze, 10 maggio 1982, Dondoli c. Boscia Cassai (in G. U. n. 25 del 26 gennaio 1983, reg. ord.
n. 548 del 1982); di Milano, 14 giugno 1982, s.a.s. Tintoria milanese industriale c. Sartirana
(in G. U. n. 74 del 16 marzo 1983; reg. ord. n. 712 del 1982); di Bologna,
24 settembre 1982, Compagnia di assicurazione di Milano c. s.r.l. Sa.bo. (in G. U. n. 88 del 30 marzo
1983, reg. ord. n. 778 del
1982); di Roma, 20 luglio 1982, s.p.a. Fimpa c. Bompadre (in G. U. n. 101 del 13
aprile 1983, reg. ord. n.
802 del 1982), e 2 novembre 1982, s.r.l. Rovima e. s.r.l. Morris sport (in G. U. n. 149 del io giugno 1983, reg. ord.
n. 878 del 1982); 10 dicembre 1982, Figus Diaz c. s.p.a. NBA (in G. U. n.
184 del 6 luglio 1983, reg. ord. n.
98 del 1983); 23 dicembre 1982, s.r.l. Piave 63 c. Grazioli
(in G. U. n. 184 del 6 luglio 1983, reg. ord. n. 118 del 1983), e 21
dicembre 1982, Pettirossi c. Impresa Officina edizioni (in G. U. n. 212 del 3 agosto 1983; reg. ord.
n. 160 del 1983); di Terni 15 novembre 1982, Tamburini
c. SIP (in G. U. n. 163 del 15 giugno 1983, reg. ord. n. 12 del 1983), di Bergamo,
io febbraio 1983, s.r.l. Bugini Marmi c. Valentini (in G. U. n. 212 del 3
agosto 1983, reg. ord. n.
274 del 1983), 4 febbraio 1983, Piatti c. Ghezzi (in
G. U. n. 212 del 3 agosto 1983, reg. ord. n. 275 del 1983): qui il
Pretore si poneva la stessa questione di rilevanza di cui all'ordinanza del
Pretore di Parma; ancora di Bergamo, 3 marzo 1983, Ferrari
c. Benatelli (in G. U. n.
239 del 31 agosto 1983, reg. ord. n.
320 del 1983).
Con l'ordinanza 2 ottobre 1982, Canigliai
c. De Benedetti Bonaiuto (in G. U. n. 149 del 1 giugno 1983, reg. ord.
n. 903 del 1983), il Pretore di Roma, trattandosi di
contratto prorogato ex art.
Il Pretore ravvisa poi una violazione del principio di eguaglianza
anche nell'essere state assoggettate al medesimo trattamento le diverse
situazioni dei conduttori con aziende o attività più redditizie rispetto a
quelli con attività meno redditizie.
3. - Il Pretore di Roma con le ordinanze n. 903 del 1982, 98 e 118 del
1983 sollevava anche questioni di legittimità costituzionale del cit. art. 15 bis per contrasto con gli artt.
41 e 42 Cost..
Rilevava il Pretore che con le sentenze n. 3 e 225 del 1976
Esso sembrava pregiudicare senza fini di utilità
sociale anche il diritto di iniziativa economica privata.
4. - Nelle cause relative alle ordinanze n. 479,
548, 712, 778, 802, 878, 903 del 1982 e 12 del 1983 interveniva
Nel merito l'interveniente escludeva che la norma impugnata contrastasse
col principio di eguaglianza, in quanto il suo
carattere straordinario ed eccezionale ne giustificava pienamente la
limitazione alle locazioni previste dall'art. 67 della legge sull'equo canone.
Il rilevato carattere eccezionale e straordinario escluderebbe anche la
fondatezza della questione relativa all'eguale
trattamento dei conduttori più o meno abbienti nonché di quelle sugli artt. 41 e 42 Costituzione.
Nella causa relativa all'ordinanza n. 160 del
1983 intervenivano le parti private locatrici, sostanzialmente riportandosi
alle argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato.
5. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica
Passate in rassegna le numerose leggi, succedutesi nel tempo, di proroga
delle locazioni non abitative, l'interveniente osserva come i contratti in
corso al momento di entrata in vigore della l. n. 392
del 1978 e non soggetti a proroga - ossia quelli di cui all'art. 71 della
stessa legge - costituiscono ipotesi "del tutto
marginali e statisticamente insignificanti" mentre i contratti
cosiddetti prorogati - di cui all'art. 671. cit. -
costituiscono una "massa enorme". Limitare a questi ultimi l'ulteriore proroga e fissarne la misura massima dei canoni é
stato non irragionevole, ma anzi necessario, sia per evitare gli effetti
inflazionistici di un incontrollato aumento dei canoni, già bassi per effetto
della sopra ricordata legislazione vincolistica, sia per tutelare la continuità
di aziende che operano da molto tempo sul mercato.
Considerato in diritto
1. - Le quattordici ordinanze in epigrafe sottopongono alla
Corte questioni sostanzialmente identiche ovvero strettamente connesse:
pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - La l. 27 luglio 1978 n. 392 (c.d. legge sull'equo canone),
disciplinando in via transitoria il passaggio dalla vecchia alla nuova
normativa sulle locazioni di immobili urbani, ha
considerato nel capo secondo del titolo secondo quelle aventi ad oggetto gli
immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione. Rispetto a questi
essa dispose nell'art. 67 che i contratti sottoposti a proroga secondo la
legislazione fino ad allora vigente erano prorogati
secondo le previsioni delle lettere a), b) e c) e scadevano perciò
rispettivamente negli anni 1982 (a decorrere dal mese di agosto), 1983 e 1984;
mentre, per quelli non soggetti a proroga, essa previde nell'art. 71 una
disciplina tendenzialmente ispirata, quanto alla durata del rapporto, alla
nuova normativa degli artt. 27 e 42.
Successivamente l'art. 15 bis l. 25 marzo 1982
n. 94, di conversione del D.L. 25 gennaio 1982 n.
A detta norma dell'art. 15 bis attengono i
rilievi delle ordinanze di rimessione, le quali
dubitano della sua legittimità costituzionale sotto diversa e opposta angolazione.
Una (e cioè quella n. 903/82 del pretore di Roma) ne
assume l'incostituzionalità per le ragioni che verranno appresso specificate,
per cui essa dovrebbe essere eliminata dal nostro ordinamento. Le altre,
invece, sul presupposto della sua legittima sussistenza, eccepiscono che essa,
limitando senza alcuna valida giustificazione la sua previsione ad alcune delle
locazioni anzidette - ossia a quelle previste dall'art. 67 cit. - non la
estende, come avrebbe dovuto, a quelle indicate
nell'art. 71, che i magistrati rimettenti ritengono assimilabili alle prime:
con tale gruppo di ordinanze si invoca perciò una sentenza additiva, diretta ad
eliminare la discriminazione, che viene considerata irrazionale.
3. - Prima di esaminare le singole censure,
L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità per irrilevanza
nel giudizio a quo della questione sollevata dal pretore di Parma (ord. n. 479/82) e relativa alla
mancata estensione della ulteriore proroga disposta dall'art. 15 bis alle
locazioni di cui all'art. 71 legge n. 392/1978; deduce l'Avvocatura che nella
specie il contratto era scaduto anteriormente all'entrata in vigore della legge
di conversione 25 marzo 1982 n. 94 (l'art. 15 bis non esisteva nell'originario
decreto - legge, ma venne introdotto in sede di conversione); sicché esso,
anche in caso di una previsione normativa nel senso auspicato dall'ordinanza di
rimessione, sarebbe escluso dalla proroga: infatti,
secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, le norme sopravvenute nel
corso del processo non sono applicabili a quei rapporti, che, a causa della già
avvenuta scadenza, perdurano soltanto in fatto.
Nella discussione orale l'Avvocatura ha esteso
la medesima eccezione anche alla questione sollevata dal pretore di Milano (ord. n. 712/82), deducendo che
anche in questo caso vi sarebbe stata una scadenza anteriore alla entrata in
vigore della legge.
L'eccezione non può chiaramente trovare accoglimento, giacché, come
giurisprudenza costante, non spetta a questa Corte, nella valutazione della
rilevanza delle questioni il riesame e il controllo degli elementi a base del
giudizio principale che rientrano nell'esclusivo potere del giudice a quo.
La medesima considerazione si impone anche con
riguardo alla eccepita irrilevanza della questione relativa all'orientamento
giurisprudenziale secondo cui alle locazioni soggette al regime transitorio si
applicherebbero gli artt. 28 e 29
legge n. 392/1978, concernenti le rinnovazioni del contratto alla prima
scadenza (applicabilità che, peraltro, é stata inequivocabilmente esclusa da
successive pronunce della Corte di Cassazione).
4. - Parimenti non é fondata l'altra eccezione di inammissibilità
sollevata nella discussione orale dalla stessa Avvocatura, la quale ha dedotto
che l'ordinanza del pretore di Roma n. 903/1982 avrebbe un contenuto
contraddittorio, laddove, da un lato, tenderebbe alla eliminazione della norma
impugnata dall'ordinamento giuridico, mentre, dall'altro, vorrebbe che essa
fosse conservata e addirittura estesa, mediante una pronuncia additiva, alle
locazioni previste dall'art. 71.
Invero, il riferimento a tale ultima disposizione tende nell'ordinanza in
esame non già alla detta estensione essendo, per contro, diretto a dare ulteriore sostegno alla dedotta illegittimità della norma
denunciata, che si sarebbe occupata inadeguatamente e irrazionalmente del
fenomeno.
La pronuncia additiva a cui accenna l'Avvocatura é bensì chiesta nelle
altre tredici ordinanze di rimessione, ma non n quella
in esame, sicché va senz'altro esclusa la prospettata
contraddittorietà e quindi la dedotta causa di inammissibilità.
5. - Passando al merito delle proposte questioni, va per prima esaminata,
per ragioni sistematiche, l'ordinanza a cui si é fatto ora cenno e cioè quella del pretore di Roma n. 903/1982.
Con essa il giudice a quo dubita della
legittimità costituzionale della norma del ricordato art. 15 bis l. 25 marzo
1982 n. 94, la quale contrasterebbe:
1) con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione per avere imposto un
regime di proroga legale incompatibile con diritti spettanti al proprietario di
un immobile urbano;
2) con l'art. 41, primo e secondo comma, della Costituzione, per avere
Imposto un regime di proroga legale in contrasto con la libertà di iniziativa economica spettante al locatore;
3) con l'art. 3, primo comma, della Costituzione per avere riservato un
trattamento uniforme a situazioni differenziate, come
quelle dei commercianti, artigiani o lavoratori autonomi titolari di una piccola
impresa rispetto agli altri conduttori più abbienti;
4) con lo stesso art. 3, primo comma, della Costituzione sotto diverso
profilo, per ingiustificata disparità di trattamento tra più locatori e più
conduttori di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione,
i quali sono soggetti a regime di proroga in base alla sola circostanza che il
loro contratto sia stato o meno sottoposto al cessato regime di vincolo e senza
che sia stata considerata l'analoga situazione dei contratti di cui al suddetto
art. 71 legge n. 392 del 1978.
6. - Relativamente alla prima questione va
rilevato che il problema, nelle sue linee generali, é venuto più volte
all'esame della Corte, la quale ha ritenuto la legittimità costituzionale della
disciplina vincolistica sulla fondamentale considerazione che essa trovava
giustificazione nella gravissima ed eccezionale congiuntura del mercato
edilizio ed aveva perciò carattere di straordinarietà e temporaneità.
Appunto al profilo di ordine transitorio, ossia
a quello considerato dall'art. 67, si riferisce la norma impugnata la quale,
come si é detto, ha ulteriormente prorogato di due anni le scadenze ivi
stabilite per le locazioni non abitative e già soggette a proroga.
Indubbiamente tale proroga costituisce una non lieve anomalia nel quadro
normativo conseguente alla cit. legge n. 392/78 e va sottolineato
come trattasi dell'unica volta in cui il legislatore ha ritenuto di poter
derogare alla nuova normativa con l'introdurre un'ulteriore proroga del
rapporto locativo: non sono mancate invero successive disposizioni legislative
per venire incontro alle singole e concrete esigenze dei conduttori, ma esse
hanno avuto per oggetto soltanto il termine per l'esecuzione del provvedimento
di rilascio e quindi si pongono su un piano completamente diverso.
L'anomalia, come opportunamente e con ricchezza di riferimenti ricorda
l'ordinanza de qua, venne rilevata in sede di lavori
preparatori alla Camera dei Deputati e da più parti vennero espresse
preoccupazioni sulla legittimità costituzionale della norma in relazione alle
note decisioni di questa Corte. Ciò nonostante, prevalse l'orientamento positivo sulla base del determinante rilievo che da quell'anno (1982) avrebbe avuto inizio la massiccia
scadenza di un notevole numero di locazioni di immobili non destinati ad
abitazione (art. 67, primo comma lett. a), senza che fosse stata predisposta
alcuna delle misure indispensabili per non turbare l'equilibrio del mercato, il
che avrebbe potuto determinare pericolose conseguenze sul livello dei prezzi e
quindi sul fenomeno inflattivo e, in genere,
sull'economia nazionale.
In altri termini, la proroga fu disposta soltanto per adeguare la
disciplina transitoria che, a contatto con la realtà, si era rilevata
insufficiente. Di ciò si ebbe piena consapevolezza durante i lavori
preparatori, nei quali fu chiarito che si trattava di una misura del tutto
eccezionale, dovuta ad esigenze di mera natura temporanea ed inerente quindi ad
una situazione assolutamente irripetibile (cfr. l'ordine del giorno n.
9/3108/2). E appunto in relazione al ricordato
carattere della norma, e quindi al fine di bilanciare in qualche modo lo
straordinario sacrificio imposto al locatore, furono concessi notevoli aumenti
del canone, oltre al recupero, a partire dal secondo anno, della svalutazione
monetaria frattanto maturata.
Tutto ciò considerato,
7. - Va anche esclusa la fondatezza della seconda questione, con cui il
giudice a quo deduce che il potere d'iniziativa economica privata, previsto
dall'art. 41 della Costituzione, sarebbe stato ingiustificatamente sacrificato
dalla norma impugnata.
Premesso, invero, che l'autonomia negoziale non é, come tale, elevata a diritto costituzionalmente garantito, salve specifiche
previsioni, qui non ricorrenti, va osservato che il richiamo all'iniziativa
economica privata non sembra pertinente, in quanto nella specie non viene
dedotta alcuna attività produttiva del locatore, ma si verte soltanto in tema
di godimento di un bene, quale l'immobile dato in locazione: sicché la norma
applicabile é quella, sopra esaminata, dell'art. 42 Cost.,
specificamente relativo allo statuto della proprietà privata. Il che rende
superfluo rilevare che, essendo anche l'iniziativa economica ammessa nei limiti
dell'utilità sociale, gli argomenti sopra esposti a proposito del diritto di
proprietà escluderebbero analogamente l'illegittimità costituzionale della
norma sotto l'angolo visuale del ricordato art. 41 Cost..
8. - Non ha neppure fondamento la terza questione, con cui si lamenta
l'illegittimità della norma la quale non ha distinto, tra imprenditori o
professionisti, a seconda del reddito, in quanto, ad
avviso dell'ordinanza di rimessione, la proroga
sarebbe stata giustificata soltanto per quelli di più modeste condizioni
economiche.
Ma qui appare evidente come venga in gioco il
potere discrezionale del legislatore relativo alla valutazione delle situazioni
che, in relazione al mercato delle locazioni, richiedevano una modificazione
della disciplina transitoria precedentemente disposta dalla l. n. 392/1978:
valutazione che consentiva logicamente la possibilità di introdurre delle
distinzioni, ovvero, come é avvenuto, di emanare una
disciplina indiscriminata sul ritenuto presupposto di una generale ed analoga
esigenza.
Si tratta quindi di una scelta politico - economica che, come tale, si
sottrae al sindacato della Corte (art. 28 legge 11 marzo 1953 n. 87).
9. - Rimane da esaminare l'ultima questione, con
cui il pretore di Roma, a sostegno della dedotta irrazionalità della norma
impugnata, denuncia che con essa si siano trattate in modo differente le
locazioni di cui all'art. 67 e quelle di cui all'art. 71 della legge sull'equo
canone, pur dovendosi ritenere, a suo avviso, che le due disposizioni si
riferiscano a contratti di locazione sostanzialmente identici.
Il problema é analogo a quello delle altre tredici ordinanze, sebbene
queste lo abbiano sollevato per dedurne una diversa conseguenza e cioé non già al fine di far cadere la norma impugnata
(l'art. 15 bis), ma per eliminarne la limitazione all'art. 67, attualmente esistente, ed estendere così la proroga anche
alle locazioni di cui al citato art. 71.
La denunziata irrazionale disparità, ad avviso della Corte, non sussiste.
In proposito va premesso che le locazioni di cui all'art. 71 sono
soltanto:
a) quelle stipulate nel periodo di appena un mese e cioè
dopo il 30 giugno 1978 (data di entrata in vigore dell'ultimo provvedimento di
proroga) e prima del 30 luglio 1978 (giorno di entrata in vigore della legge
392);
b) quelle stipulate anche prima, ma aventi una scadenza convenzionale
posteriore alla predetta data del 30 luglio 1978.
Ora rispetto a tali due ipotesi non é ipotizzabile una comune data di
cessazione del rapporto, in quanto esse per la loro
varietà non sono suscettibili di essere ricondotte ad una comune scadenza; a
differenza dei contratti ex art. 67, rispetto ai quali la cessazione fissata
uniformemente nelle lettere a), b) e c) (sia pure con la possibilità di qualche
mese di differenza in relazione al disposto del secondo comma) consentiva una
concreta valutazione ed indusse perciò il legislatore a considerare inadeguata
la disciplina transitoria fissata nella l. 392/1978. Tra le due categorie di
contratti sussiste, invero, una profonda eterogeneità rispetto al termine
finale del rapporto, il quale sta alla base della disposta proroga: termine che
nei casi previsti dall'art. 67 é determinato e quindi idoneo ad essere oggetto
di una valutazione complessiva, ma é incerto
nell'ipotesi dell'art. 71 e pertanto non idoneo ad incidere nel quadro della
disciplina transitoria (possono esserci addirittura casi di contratti con
scadenza stabilita convenzionalmente dalle parti oltre lo stesso termine di
proroga).
E ciò, a parte il fatto statisticamente accertato che i contratti non
soggetti a proroga costituiscono un numero molto limitato, per
cui può ritenersi che il legislatore, nella sua discrezionale
valutazione economico - sociale, ne abbia considerato adeguata la
regolamentazione transitoria precedentemente stabilita e quindi non necessaria
una loro modifica.
Al problema é d'uopo dare quindi soluzione negativa e perciò risultano non fondate sia l'ultima questione posta
dall'ordinanza n. 903/1982 sia la questione prospettata dalle altre tredici
ordinanze.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94 sollevate con le
ordinanze indicate in epigrafe dai Pretori di Parma, Firenze, Milano, Bologna,
Roma, Terni e Bergamo in riferimento agli artt. 3, 41
e 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 5 aprile 1984.