ORDINANZA N. 88
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 9 e 10 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme
sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e
degli istituti di istruzione media, classica,
scientifica, magistrale e tecnica), promosso con ordinanza emessa il 1 giugno
1981 dal TAR per il Lazio sul ricorso proposto da Orvieti Marcello contro il
Preside dell'Istituto tecnico industriale "E. Fermi" di Bibbiena ed altri, iscritta al n. 884 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135
del 1983. Visto l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 febbraio
1984 il Giudice relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 1 giugno 1981, pervenuta alla Corte
costituzionale il 29 novembre 1982, il tribunale amministrativo regionale per
il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e
38, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 9
e 10 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico del
personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e
tecnica), nella parte in cui fissano un diverso regime delle assenze per
malattia accertata dall'Amministrazione nei riguardi dei professori incaricati
a tempo indeterminato rispetto ai docenti di ruolo;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel
giudizio per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la
questione sia dichiarata infondata.
Considerato che tale questione, sollevata in precedenza
anche da altri giudici con riferimento ai medesimi parametri degli artt. 3 e 32 della Costituzione, é stata già
dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 212 del
1983, e manifestamente infondata con ordinanza n. 291 del
1983, né sono prospettati nel presente giudizio argomenti atti ad indurre
che le considerazioni poste da questa Corte a
base della richiamata sentenza n. 212 del
1983, valgono anche ad escludere il contrasto, peraltro appena profilato
nell'ordinanza di rimessione, delle denunciate norme
con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione;
che va, pertanto, dichiarata la manifesta
infondatezza della questione in esame.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i Giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32 e 38, secondo comma, della
Costituzione, con l'ordinanza emessa il 1 giugno 1981 dal tribunale
amministrativo regionale per il Lazio (R.O. n.
884 del 1982), degli artt. 9 e 10 della legge l9
marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di
ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione
media, classica, scientifica, magistrale e tecnica).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1984.