ORDINANZA N. 87
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria
meccanica, metallurgica e affine, stipulato il 30 luglio 1936, promosso con
ordinanza emessa il 1 febbraio 1983 dal pretore di Legnano nei procedimenti
civili riuniti Travagli Giovanni ed altro contro s.a.s.
Costruzioni Meccaniche Caccia iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 1983,
udito nella camera di consiglio del 15 febbraio
1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, coll'ordinanza e nella causa
civile indicate in epigrafe, il Pretore di Legnano sollevava questione mcidentale di legittimità costituzionale dell'art. 19 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria meccanica,
metallurgica e affine, stipulato il 30 luglio
che, dovendosi decidere sul calcolo
dell'indennità di anzianità spettante ad operaio assunto il 14 marzo 1934,
licenziato il 22 gennaio 1942 perché chiamato alle armi, e poscia riassunto a
fine servizio militare il 23 luglio
che peraltro il Pretore riteneva necessaria la rimessione degli atti a questa Corte nel presupposto che il
contratto collettivo debba considerarsi atto avente forza di legge,
che nessuno si é costituito nel giudizio, né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che questa Corte ha ripetutamente avvertito
che quei contratti non ebbero forza di legge nel sistema in cui sorsero, e tale
forza non acquistarono neppure allorquando il d.lg.lgt. 21 novembre 1944 n. 369
dispose che le norme corporative mantenessero la loro originaria efficacia onde
evitare che, a seguito della soppressione di quell'ordinamento,
si determinasse un vuoto nella disciplina dei rapporti contrattuali in materia
di lavoro (cfr., fra le altre, sent.
n. 1/1963, n. 76/1969, n. 72/1971, e n. 264/1974),
che questa Corte non trova ragioni o profili
diversi pel discostarsi dalla citata costante giurisprudenza,
che peraltro va respinto anche il suggerimento
contenuto nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione,
secondo cui
che conseguentemente la sollevata questione
appare manifestamente inammissibile, non potendosi invocare il controllo di
questa Corte nei confronti di atti che non hanno forza di legge: il che non
esclude che al giudice competente spetti pur sempre - se del caso - l'esame
della compatibilità del C.C.N.L. con norme imperative appartenenti a fonti
gerarchicamente sovraordinate, e particolarmente
innanzitutto nei riguardi di norme costituzionali
PER QUESTI MOTIVI
dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. l. 9 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro per l'industria meccanica, metallurgica e affine, stipulato
il 30 luglio
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1984.