ORDINANZA N. 86

ANNO 1984



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA


nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, II parte, legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani) e art. 7 legge 27 febbraio 1978, n. 41, promosso con ordinanza emessa il 1 ottobre 1982 dal Pretore di Foggia nel procedimento civile Centola Francesco ed altro c/Servizio unico per i contributi agricoli unificati, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 1983. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice relatore Francesco Saja.

Rilevato che il Pretore di Foggia, con ordinanza del 1 ottobre 1982, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 legge 25 luglio 1952, n. 991 e 7 legge 27 febbraio 1978 n. 41, relativi ai contributi agricoli unificati, in riferimento agli artt. 3 e 44 Cost.;

considerato che l'ordinanza di rinvio non contiene né gli elementi idonei a individuare la fattispecie concreta, né la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito;

ritenuto, pertanto, che non é stata osservata la prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, che impone al giudice a quo di esporre, nell'ordinanza di rinvio, i termini della questione;

che di conseguenza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sentenza n. 127 del 1983; ordinanze nn. 140, 257, 259 e 344 del 1983, 37 del 1984), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.


PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 legge 25 luglio 1952 n. 991 e 7 legge 27 febbraio 1978 n. 41, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 44 Cost. dal Pretore di Foggia con l'ordinanza indicata in epigrafe.




Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
LEOPOLDO ELIA, PRESIDENTE
FRANCESCO SAJA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1984.