ORDINANZA N. 86
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 8, II parte, legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore
dei territori montani) e art. 7 legge 27 febbraio 1978, n. 41, promosso con
ordinanza emessa il 1 ottobre 1982 dal Pretore di Foggia nel procedimento
civile Centola Francesco ed altro c/Servizio unico
per i contributi agricoli unificati, iscritta al n. 136 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 febbraio
1984 il Giudice relatore Francesco Saja.
Rilevato che il Pretore di Foggia, con ordinanza del 1
ottobre 1982, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 legge 25 luglio 1952, n. 991 e 7 legge 27
febbraio 1978 n. 41, relativi ai contributi agricoli unificati, in riferimento agli artt. 3 e 44 Cost.;
considerato che l'ordinanza di rinvio non
contiene né gli elementi idonei a individuare la fattispecie concreta, né la
motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità
costituzionale nella causa di merito;
ritenuto, pertanto, che non é stata osservata la
prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, che impone al giudice a
quo di esporre, nell'ordinanza di rinvio, i termini della questione;
che di conseguenza, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sentenza n. 127 del
1983; ordinanze
nn. 140, 257, 259 e 344 del 1983, 37 del 1984),
la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di
motivazione sulla rilevanza.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 8
legge 25 luglio 1952 n. 991 e 7 legge 27 febbraio 1978 n. 41, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 44 Cost. dal Pretore di Foggia con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1984.