ORDINANZA N. 85
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 31, nn. 4 e 5, del D.P.R. 27 ottobre 1953,
n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e di perito commerciale),
promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1982 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Maniscalco Goffredo e Consiglio Nazionale dei
Ragionieri e Periti Commerciali ed altro, iscritta al
n. 92 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 184 dell'anno 1983. Visti gli atti di costituzione del Consiglio
Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali e del
Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali del Lazio;
udito in camera di consiglio del 15 febbraio
1984 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Roma ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo comma nn. 4 e 5, del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, sul
presupposto che la detta normativa consenta, quanto agli abilitati
all'insegnamento della ragioneria negli istituti tecnici commerciali, la
diretta iscrizione all'albo dei ragionieri e periti commerciali, esonerandoli
dall'obbligo del superamento del previo esame di Stato
per l'abilitazione all'esercizio professionale, in contrasto con il precetto
dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione;
e che nel giudizio si sono costituiti il
Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali e il Collegio dei
ragionieri e periti commerciali del Lazio, contestando l'interpretazione delle
disposizioni denunciate e, quindi, la fondatezza della relativa questione.
Considerato che, con recente sentenza n. 207 del
1983, questa Corte, chiamata a pronunciarsi su identica questione di
legittimità dell'art. 31, nn. 4 e 5, del D.P.R. n.
1068 del 1953, ne ha ritenuto l'inammissibilità in quanto la disposizione
impugnata "non ha alcun contenuto normativo, suscettibile di trovare
applicazione nel senso censurato"; e che non sussistono,
né sono stati addotti motivi per discostarsi da tale conclusione.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e.9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo comma, nn. 4 e 5, del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. l068
("Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale"),
in riferimento all'art. 33, comma quinto, della
Costituzione, sollevata dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1984.